IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita:
«Il presente testo unico non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'art.  45  della  legge  6  marzo
1998, n. 40.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286»  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4  di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data  20  luglio  2011,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Iannini Maria Felice,  nata  a
Santafe' de Bogota'  -  Colombia  il  giorno  19  febbraio  1968,  di
cittadinanza   italiana,   ha   chiesto   a   questo   Ministero   il
riconoscimento del titolo  di  «Psicologa»,  rilasciato  in  data  12
settembre  1992  dalla  «Universidad  de  los   Andes»   di   Bogota'
(Colombia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della  professione  di
psicologo; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in data 1°  dicembre  2011,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in  questione
senza attribuzione di misura compensativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
«Psicologa», rilasciato in data 12 settembre 1992 dalla  «Universidad
de los Andes» di Bogota' (Colombia) alla sig.ra Iannini Maria Felice,
nata a Santafe' de Bogota' - Colombia il giorno 19 febbraio 1968,  di
cittadinanza  italiana,  e'  riconosciuto  quale  titolo   abilitante
all'esercizio della professione di psicologo in Italia. 
  2. La dott.ssa Iannini Maria Felice e',  pertanto,  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione
all'albo  degli  Psicologi,  sez.  A   dell'Ordine   territorialmente
competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta
iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi