IL DIRETTORE GENERALE 
                   per il trasloco pubblico locale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti n.  23  del  2  gennaio
1985; 
  Visto l'art. 34 del decreto ministeriale n. 400 del 4 agosto  1998,
recante «Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e
terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone»; 
  Visto il paragrafo 3.7. del cap.  3  delle  «Prescrizioni  tecniche
speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni», approvate
con decreto ministeriale n. 815 del 15 febbraio 1969; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 9610 del 13 novembre
1975, recante «Estensione alle funicolari terrestri  della  normativa
tecnica concernente le ferrovie e le funivie»; 
  Visto il paragrafo 4.9 delle Prescrizioni tecniche speciali per  le
funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento
permanente  o  temporaneo  dei  veicoli,  approvate  con  i   decreti
ministeriali 8 marzo 1999; 
  Visto il paragrafo 4.4. del decreto  ministeriale  n.  706  del  15
marzo 1982,  «Norme  tecniche  per  l'impianto  e  l'esercizio  delle
sciovie in servizio pubblico»; 
  Considerata la necessita' di  disciplinare  la  periodicita'  delle
verifiche e prove, periodiche o straordinarie, previste dall'art.  34
del summenzionato decreto ministeriale n. 400/1998, dalle  specifiche
«Prescrizioni tecniche speciali» per le diverse categorie di impianti
e dal decreto ministeriale n. 23  del  2  gennaio  1985,  nonche'  la
partecipazione  alle  visite  stesse  del  personale  tecnico   degli
U.S.T.I.F. del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici; 
  Ravvisata l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione  delle  risorse
umane assegnate agli U.S.T.I.F.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Funivie bifune con movimento a va e vieni - Funicolari 
 
  Il comma 3.7.4. del paragrafo 3.7. «Verifiche e prove  annuali,  di
riapertura  all'esercizio  e  straordinarie»   del   cap.   3   delle
«Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a
va e vieni», approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969,  n.
815, gia' modificato dal decreto del Ministro dei trasporti, n.  1901
del 01 agosto 1983, e' sostituito dal seguente comma: 
  «3.7.4. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo
anticipo all'U.S.T.I.F. del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi  e  statistici,  territorialmente  competente,  al   fine
dell'eventuale partecipazione  alle  verifiche  e  prove  stesse  del
personale tecnico di detto ufficio. Comunque,  la  partecipazione  di
tali tecnici e' obbligatoria in occasione  delle  verifiche  e  prove
effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno  dall'apertura  dell'impianto  al
pubblico  esercizio  e,  successivamente,  ogni  due  anni.  Per  gli
impianti rientranti nelle attribuzioni delle  regioni  devono  essere
altresi' informati i  competenti  organi  regionali  per  l'eventuale
partecipazione di loro  funzionari  agli  effetti  della  regolarita'
dell'esercizio».