IL DIRETTORE GENERALE per il trasloco pubblico locale Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985; Visto l'art. 34 del decreto ministeriale n. 400 del 4 agosto 1998, recante «Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone»; Visto il paragrafo 3.7. del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni», approvate con decreto ministeriale n. 815 del 15 febbraio 1969; Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 9610 del 13 novembre 1975, recante «Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie»; Visto il paragrafo 4.9 delle Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, approvate con i decreti ministeriali 8 marzo 1999; Visto il paragrafo 4.4. del decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982, «Norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico»; Considerata la necessita' di disciplinare la periodicita' delle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, previste dall'art. 34 del summenzionato decreto ministeriale n. 400/1998, dalle specifiche «Prescrizioni tecniche speciali» per le diverse categorie di impianti e dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985, nonche' la partecipazione alle visite stesse del personale tecnico degli U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; Ravvisata l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane assegnate agli U.S.T.I.F.; Decreta: Art. 1 Funivie bifune con movimento a va e vieni - Funicolari Il comma 3.7.4. del paragrafo 3.7. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni», approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, gia' modificato dal decreto del Ministro dei trasporti, n. 1901 del 01 agosto 1983, e' sostituito dal seguente comma: «3.7.4. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici e' obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresi' informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarita' dell'esercizio».