IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
  Visto quanto stabilito all'art.  17  e  all'art.  18  dello  stesso
decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di  gas
naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
93; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24  giugno
2002,  relativo  ai  criteri  di  rilascio  dell'autorizzazione  alla
vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 2002, n. 203,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il  mercato
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  relativo
all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE  e  2008/92/CE,
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 148 del 28 giugno 2011; 
  Visto quanto stabilito  all'art.  30  del  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, in materia di semplificazione per le attivita' di
vendita di gas naturale e di biogas; 
  Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai  sensi  dell'art.  30
dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  i  criteri
obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene  l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di  gas  naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, il biogas  e  il  gas  derivante
dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in  cui  i  suddetti
gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale
senza porre problemi di ordine tecnico o  di  sicurezza,  sull'intero
territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali  con
consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base  ai  quali,  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e
dell'art. 30 del decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  seguito  «Ministero»,  si
pronuncia in merito alle domande  di  inserimento  nell'elenco  delle
imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale,  compreso  il
gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla  biomassa
o altri tipi di gas, nella misura  in  cui  i  suddetti  gas  possono
essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre
problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi
a reti di distribuzione, a reti regionali  di  trasporto,  alla  rete
nazionale dei gasdotti o  a  reti  alimentate  da  serbatoi  di  GNL,
sull'intero territorio nazionale. 
  2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) disponibilita' di un servizio  di  modulazione  adeguato  alle
necessita' delle forniture, comprensivo delle relative  capacita'  di
stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai  criteri  di
cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
    b)  dimostrazione  della  disponibilita'  di  fornitura  di   gas
naturale; 
    c)   adeguatezza   delle   capacita'   tecniche   e   finanziarie
dell'impresa richiedente. 
  3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di
gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non e'  richiesto
l'inserimento del consorzio nell'elenco sopra citato. 
  4. Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di  GNL
che  servono  reti  locali  di  distribuzione   non   collegate   ne'
direttamente ne' indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti,  il
soggetto che gestisce l'attivita' di distribuzione e'  autorizzato  a
svolgere temporaneamente l'attivita' di vendita di gas  naturale,  in
quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale.