L'ISPETTORE GENERALE CAPO della tutela della qualita'  e  repressione
                  frodi dei prodotti agroalimentari 
 
  Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440,  ed  il  relativo  regolamento,  approvato  con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che,  all'art.  10,
ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129,  concernente  il  «Regolamento  recante   riorganizzazione   del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali»,  che,
all'art. 1, determina l'organizzazione del Ministero e,  all'art.  4,
ha previsto,  per  l'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della
qualita'  dei   prodotti   agro-alimentari,   la   denominazione   di
«Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti  agro-alimentari»  e  l'acronimo
«ICQRF», definendone  le  competenze  in  materia  di  prevenzione  e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel  commercio  dei
prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale,
di vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata  che  discendono
da normativa comunitaria nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, col  quale
si e' provveduto, ai sensi del predetto decreto del Presidente  della
Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, all'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale  non  generale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  nonche'  alla  definizione   dei
relativi compiti e attribuzioni; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale  per
il triennio 2009-2011»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
17 aprile 2002, n. 5550, recante «Disciplina, modalita' e limiti  per
l'esecuzione in economia di lavori, beni e  servizi  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  che  ha
introdotto il  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni,  ed  il  relativo
regolamento di esecuzione  e  attuazione,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Visto, in particolare, l'art. 330 del sopra richiamato decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a mente del quale
le stazioni appaltanti, nel rispetto  degli  atti  di  programmazione
eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici,  possono
fare ricorso alle procedure di acquisto  in  economia  nelle  ipotesi
tassativamente  indicate  all'art.  125  del  codice  dei   contratti
pubblici, nonche' nelle ipotesi specificate in regolamenti o in  atti
amministrativi generali di attuazione emanati  da  ciascuna  stazione
appaltante con riguardo alle proprie specifiche  esigenze,  ai  sensi
dell'art. 125, comma 10, del predetto codice; 
  Ravvisata la necessita',  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del
ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.
207, di adottare un nuovo regolamento per l'esecuzione in economa  di
lavori, servizi e forniture da parte dell'Ispettorato, in  linea  con
le intervenute novelle normative e  piu'  rispondente  alle  esigenze
istituzionali dell'amministrazione; 
  Visto il proprio decreto prot. n. 22530 del 29 settembre 2011,  col
quale  si  e'  provveduto  ad  adottare  il   predetto   regolamento,
disponendone la trasmissione al competente Ufficio di controllo della
Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio  centrale  del  bilancio
presso il dicastero di appartenenza, con nota prot. n. 22608  del  30
successivo; 
  Vista la nota prot. n. 28273 del 14 novembre 2011, con la quale  il
suddetto ufficio di  controllo  ha  restituito  il  decreto  de  qua,
unitamente  all'allegato  regolamento,  privo  del  visto   e   della
registrazione, perche' «[...] l'atto approvato non risulta  datato  e
sottoscritto dal competente organo ... si evidenzia come  il  decreto
medesimo non rechi alcun elemento certo in  ordine  al  numero  degli
articoli  e  delle  pagine   del   citato   regolamento,   a   tutela
dell'integrita' dell'allegato documento»; 
  Ritenuto di dover emendare il decreto e l'allegato regolamento  nel
senso indicato dai rilievi innanzi riportati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' adottato l'allegato «Regolamento recante modalita'  e  procedure
per l'acquisizione in economia di  lavori,  servizi  e  forniture  da
parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari»,  che
risulta complessivamente composto da 19 articoli e 17 pagine.