IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali; Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante la delimitazione del bacino idrografico di rilievo nazionale del Po; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, recante «Approvazione del Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)»; Considerata la deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po n. 10 del 18 marzo 2008, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro»; Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche 6 dicembre 2008, relativamente al tratto del fiume Po ricadente nella regione Piemonte, e 21 aprile 2009, relativamente al tratto ricadente in regione Lombardia, ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, e che le regioni stesse ne hanno recepito gli esiti con la DGR Piemonte n. 42-10146 del 24 novembre 2008 e con decreto del dirigente dell'U.O. tutela e valorizzazione del territorio della regione Lombardia n. 6132 del 18 giugno 2009; Considerato il parere favorevole espresso dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino del fiume Po nella seduta del 7 dicembre 2010; Vista la delibera del comitato istituzionale del 21 dicembre 2010, n. 7, con la quale, in conformita' con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 152/2006, parte III, il comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 1. E' approvata la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro», adottato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po con delibera n. 7 del 21 dicembre 2010. 2. La variante di cui al comma 1 e' costituta dai seguenti elaborati: cartografia in scala 125.000 (n. 7 tavole + 3 tavole serie speciale); relazione tecnica; elenco comuni.