IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
  Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.  381,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463, per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il  Piano
generale di utilizzazione delle  acque  pubbliche  vale  anche  quale
Piano di bacino di rilievo nazionale; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»,  ed  in  particolare  il  comma  2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n.  183,  sono  prorogate  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di  cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  del  30  dicembre
2008, n. 208, recante «Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2  dell'art.  63  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,  ed  in
particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorita' di bacino  del
fiume Po; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999
recante la delimitazione del bacino idrografico di rilievo  nazionale
del Po; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
maggio 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio  per  l'assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
giugno 2003, recante «Approvazione del Piano stralcio di integrazione
al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po  da  confluenza
Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (nodo idraulico di
Casale Monferrato)»; 
  Considerata   la   deliberazione   del    comitato    istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po n. 10 del 18  marzo  2008,  con
cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di  variante  del  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) -  sistemazione  idraulica
del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro»; 
  Considerato che  sul  progetto  di  piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico  risultano  acquisiti   i   pareri   delle   conferenze
programmatiche 6 dicembre 2008, relativamente al tratto del fiume  Po
ricadente nella regione Piemonte, e 21 aprile 2009, relativamente  al
tratto ricadente in regione Lombardia, ai sensi dell'art. 68, commi 3
e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, e che le regioni stesse ne
hanno recepito gli esiti con la  DGR  Piemonte  n.  42-10146  del  24
novembre  2008  e  con  decreto  del  dirigente  dell'U.O.  tutela  e
valorizzazione del territorio della regione Lombardia n. 6132 del  18
giugno 2009; 
  Considerato il parere  favorevole  espresso  dal  comitato  tecnico
dell'Autorita' di bacino del fiume Po nella  seduta  del  7  dicembre
2010; 
  Vista la delibera del comitato istituzionale del 21 dicembre  2010,
n. 7, con la quale, in conformita' con quanto prescritto dalla  legge
3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e
dal decreto legislativo n. 152/2006, parte III, il  comitato  stesso,
tenendo conto delle osservazioni e dei pareri  sopra  richiamati,  ha
adottato il piano stralcio in oggetto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la  «Variante  del  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico  (PAI)  -  sistemazione  idraulica  del  fiume  Po   da
confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro»,  adottato  dal  comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po con delibera n. 7
del 21 dicembre 2010. 
  2. La variante  di  cui  al  comma  1  e'  costituta  dai  seguenti
elaborati: 
  cartografia in  scala  125.000  (n.  7  tavole  +  3  tavole  serie
speciale); 
  relazione tecnica; 
  elenco comuni.