IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 1377 della commissione del
20 dicembre 2011, la denominazione  «Salva  Cremasco»  riferita  alla
categoria formaggio,  e'  iscritta  quale  Denominazione  di  origine
protetta  nel  registro  delle  denominazioni  di  origine   protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette  (I.G.P.)  previsto
dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di origine protetta «Salva  Cremasco»,  affinche'
le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Denominazione di origine protetta  «Salva  Cremasco»,  registrata  in
sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1377 del 20 dicembre 2011. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Salva Cremasco», possono utilizzare,  in  sede  di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 23 dicembre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Sanna