IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra  Seta  Masello  Tiziana,  nata  il  26
luglio 1978 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina  italiana,  diretta
ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, il riconoscimento del titolo professionale  di  cui  e'  in
possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio   in   Italia   della
professione di avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,  modificato  dalla   legge   n.   189/2002,   che   prevede
l'applicabilita' del decreto legislativo stesso  anche  ai  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti  di  norme
piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato  che  la  richiedente  e'  in   possesso   del   titolo
accademico, ottenuto in Brasile di «Bacharel em  Direito»  presso  la
«Universidade Estacio de Sa» in data 6 dicembre 2010; 
  Considerato che  e'  iscritta  presso  l'«Ordem  dos  Advogados  do
Brasil» dal 28 gennaio 2010; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 27 ottobre 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di avvocato  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Seta Masello Tiziana, nata il 26 luglio 1978 a  Rio  de
Janeiro (Brasile), cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di «Advogada»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua  italiana  sulle  seguenti
materie:  1)  diritto  penale,   2)   diritto   civile   3)   diritto
costituzionale, 4) diritto commerciale, 5)  diritto  del  lavoro,  6)
diritto amministrativo, 7) diritto  processuale  civile,  8)  diritto
processuale  penale,   9)   diritto   internazionale   privato,   10)
deontologia e ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  dell'uno  e  dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano