IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del
19 dicembre 2011, la denominazione  «Terre  Aurunche»  riferita  alle
categorie Materie Oli e grassi  (burro,  margarina,  oli,  ecc.),  e'
iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel  registro  delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4,  del
Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di Origine Protetta «Terre  Aurunche»,  affinche'
le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine protetta  «Terre  Aurunche»,  registrata  in
sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1361 del 19 dicembre 2011. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Terre Aurunche», possono utilizzare,  in  sede  di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 9 gennaio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Sanna