IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
gennaio 2010  recante  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
conseguente all'eccessivo affollamento  degli  istituti  penitenziari
presenti sul territorio nazionale,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, con il quale il predetto
stato di emergenza e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre
2012, 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  19
marzo 2010, n.  3861  recante  "Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza  conseguente
all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari  presenti  sul
territorio nazionale"; 
  Considerata  la  situazione  di  grave  criticita'  conseguente  al
sovrappopolamento   del   sistema   carcerario   nazionale,   causato
dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere   all'espletamento   delle
procedure necessarie per la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture
carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine
di assicurare la tutela della salute e  la  sicurezza  dei  detenuti,
garantendo altresi' una migliore condizione di vita degli stessi; 
  Considerate l'entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e la necessita' di semplificare
al massimo le procedure di affidamento e  realizzazione  delle  opere
carcerarie in deroga alla normativa di settore vigente; 
  Viste le note del Commissario delegato del  20  ottobre  e  del  29
dicembre 2011 e del Ministro della giustizia del 9 gennaio 2012; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Prefetto Angelo Sinesio e' nominato Commissario delegato  per
il superamento  della  situazione  conseguente  al  sovrappopolamento
degli istituti penitenziari  presenti  sul  territorio  nazionale  in
sostituzione   del   Capo   del   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia di cui all'art. 1,  comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  19
marzo 2010, n. 3861, allo stesso non spetta alcun compenso. 
  2. Il Commissario delegato di cui al comma 1,  oltre  alle  deroghe
previste dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, e' autorizzato a  derogare,  ove
necessario, alle seguenti ulteriori disposizioni normative: 
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22,  23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50,  51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 106, 153, 154, 161,  163,  168,  169,
170, 199, 216, 230, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267; 
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 13, 14,  20,  22  e
23; 
    legge  29  luglio  1949,  n.  717  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  3. Per la durata dello stato d'emergenza e nel limite massimo di 15
unita', al personale dell'Amministrazione  penitenziaria  chiamato  a
concorrere nelle procedure di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza
n. 3861 del 19 marzo 2010 viene riconosciuto un compenso  per  lavoro
straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite. 
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati
in euro 100.000,00, si provvede a valere sulle risorse presenti sulla
contabilita' speciale  istituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo
2010, n. 3861. Dall'applicazione dei  commi  1  e  2  della  presente
ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 gennaio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti