IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  24  giugno  2005  presentata  dall'impresa
Agriphar s.a. con sede legale in  Ougree  (Belgio),  Rue  de  Renory,
26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato «Genoxone  ZX»  contenente  le  sostanze  attive  2,4-D  e
triclopyr; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
Murcor, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva 2,4-D, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194 fino al  30  settembre  2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/103/EC della Commissione del 28 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva  2,4-D  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva triclopyr, nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 31 maggio 2017  in  attuazione  della  direttiva
2006/72/CE della Commissione del 21 agosto 2006; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'impresa  Agriphar
s.a.  a  sostegno  dell'istanza  di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 9 maggio 2011, prot.  15122  con
la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto,  da
presentarsi entro dodici mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'impresa Agriphar s.a. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Genoxone ZX» fino al 31 maggio
2017  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
triclopyr, fatta salva la presentazione dei dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougree (Belgio), Rue  de
Renory, 26/1 e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato GENOXONE  ZX  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 maggio 2017, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva triclopyr nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L 1 - 5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo  stabilimento  dell'impresa  estera:  Chimac  S.A.  -
Ougree (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12755. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello