La soglia massima di ammissibilita' della spesa per opere murarie
indicata nella nota n. 6  di  cui  all'allegato  4  del  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13  dicembre   2011   deve
intendersi  correttamente  determinata  nella  percentuale  del   30%
dell'investimento  ammissibile,  conformemente  a   quanto   previsto
dall'art. 8 comma 1 lettera b) del predetto decreto.