La soglia massima di ammissibilita' della spesa per opere murarie indicata nella nota n. 6 di cui all'allegato 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2011 deve intendersi correttamente determinata nella percentuale del 30% dell'investimento ammissibile, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) del predetto decreto.