IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.86,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; 
  Visto l'articolo 1-bis della legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249; 
  Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito,  con
modificazioni,  con  legge  n.  166  del  27  ottobre  2008,  recante
disposizioni urgenti in  materia  di  grandi  imprese  in  crisi  che
prevede all'art. 2, comma 1: «I  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita' ai  sensi  dell'articolo  1-bis
del  decreto-legge  5  ottobre  2004,   n.   249,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.  291,  e  successive
modificazioni, possono essere  concessi  per  periodi  massimi  pari,
rispettivamente, a 48 mesi e 36  mesi  indipendentemente  dalla  eta'
anagrafica e dall'area  geografica  di  riferimento,  sulla  base  di
specifici accordi in sede governativa»; 
  Visto l'accordo in data 15 settembre 2011,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  dei
rappresentanti della societa' Lufthansa Linee Aeree Germaniche  AG  ,
nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi
nella quale si e' trovata la predetta societa', e'  stato  concordato
il ricorso al trattamento  di  mobilita'  come  previsto  dal  citato
articolo 2, comma 1 legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un  periodo
di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di  un  numero
massimo di 2 lavoratori - personale di terra - della societa' di  cui
trattasi; 
  Vista l'istanza con la quale la  societa'  Lufthansa  Linee  Aeree.
Germaniche  AG,  ha  richiesto  la  concessione  del  trattamento  di
mobilita' come previsto dal citato articolo 2, comma 1 legge  n.  166
del 27 ottobre 2008, per un periodo di 36 mesi  a  decorrere  dal  1°
dicembre 2011, in favore di un lavoratore; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di mobilita', per un periodo di 36 mesi a  decorrere  dal
1° dicembre  2011,  in  favore  di  un  lavoratore  dipendente  dalla
societa' Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG, ai sensi  dell'articolo
2, comma 1, legge n. 166 del 27 ottobre 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.  291,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre  2004,
n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento  di  mobilita',
definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, in data 15 settembre 2011, in favore  di  un
lavoratore della societa' Lufthansa Linee Aeree. Germaniche  AG,  per
36 mesi dal 1° dicembre 2011: 
    1 lavoratore - personale di terra - di Torino; 
    Matricola INPS: 4946997943.