IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»; Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo nonche' i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di territori di confine e relativa iniziativa legislativa; Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale; Ritenuto che la finalita' e' riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti; Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale; Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici; Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale e' stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale; Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'allegato 1 al presente decreto; Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. 2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie e' contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalita' e tempi di attuazione. 4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualita' della vita.