L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  31  luglio  1997,
n.177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; 
  Vista la delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  successive
modificazioni e integrazioni», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n.  259  e  successive
modificazioni; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio  universale»),   pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L 108; 
  Viste le Linee direttrici della Commissione europea  per  l'analisi
del mercato e la valutazione del significativo potere di  mercato  ai
sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i  servizi
di comunicazione elettronica,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita'  europee  dell'11  luglio  2002,  C  165  (le  «Linee
Direttici»); 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il
«Codice»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17  dicembre
2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del  settore
delle comunicazioni elettroniche che possono essere  oggetto  di  una
regolamentazione ex ante ai  sensi  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  28
dicembre 2007, L 344/65 (la «Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione europea del  15  ottobre
2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di
cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 12 novembre 2008, L 301; 
  Vista la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modifiche; 
  Vista la delibera n.  453/03/CONS  del  23  dicembre  2003  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004  recante
«Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modifiche; 
  Vista la  delibera  n.  401/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Disciplina dei tempi dei procedimenti»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208; 
  Vista la delibera n.  718/08/CONS  dell'11  dicembre  2008  recante
«Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom  Italia
S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento  avviato
con delibera n. 351/08/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302; 
  Considerato il gruppo di impegni n. 9 (misure relative alle reti di
accesso di nuova generazione), in particolare i punti 9.1, 9.2 e  9.3
e  le   attivita'   poste   in   essere   da   Telecom   Italia   per
l'implementazione del suddetto gruppo  di  impegni,  con  riferimento
alla pubblicazione, in data 30 giugno 2009, della  «Proposta  per  la
Condivisione con gli Operatori degli  Investimenti  e  Costi  per  la
realizzazione di nuove Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti
FTTX» e dell'«Offerta di Infrastrutture di Posa per  lo  sviluppo  di
reti FTTX»; 
  Vista la  delibera  n.  314/09/CONS  del  10  giugno  2009  recante
«Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete  fissa
(mercati n. 1, 4 e 5 fra  quelli  individuati  della  Raccomandazione
2007/879/CE), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111; 
  Vista la delibera n.  731/09/CONS  del  16  dicembre  2009  recante
«Individuazione degli obblighi regolamentari  cui  sono  soggette  le
imprese che detengono un significativo potere di mercato nei  mercati
dell'accesso alla rete  fissa  (mercati  n.  1,  4  e  5  fra  quelli
individuati dalla  Raccomandazione  2007/879/CE)»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010,  n.
15 - supplemento ordinario n. 13; 
  Vista la delibera n. 125/10/CONS, concernente la pubblicazione  del
programma di ricerca «Infrastrutture  e  Servizi  a  Banda  Larga  ed
Ultralarga» (ISBUL), ed, in particolare, i contributi  relativi  allo
sviluppo delle reti NGN ed alle problematiche tecniche  economiche  e
regolamentari ad esso connessi; 
  Vista la delibera n. 498/10/CONS  del  22  settembre  2010  recante
«Avvio del procedimento in materia di regolamentazione dei servizi di
accesso alle reti di nuova generazione»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 ottobre 2010, n. 250; 
  Vista  la  Raccomandazione  della  Commissione   Europea   relativa
all'accesso regolamentato alle reti di accesso di  nuova  generazione
(NGA) del 20 settembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 25 settembre 2010, L 251 (la «Raccomandazione
NGA»); 
  Vista la «Proposta non vincolante di Linee guida per la  disciplina
della transizione  verso  le  reti  NGN»  formulata  nell'ambito  del
Comitato NGN Italia in  ottemperanza  all'art.  73,  comma  6,  della
delibera n. 731/09/CONS; 
  Vista l'Offerta per  la  concessione  di  diritti  d'uso  su  fibre
ottiche spente in rete locale di accesso pubblicata da Telecom Italia
sul proprio portale wholesale in data 18 novembre 2010; 
  Vista  la  delibera  n.  1/11/CONS  dell'11  gennaio  2011  recante
«Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di
accesso alle reti di nuova  generazione»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  22  gennaio  2011,  n.  17,
nonche' gli esiti della consultazione; 
  Vista la  delibera  n.  40/11/CONS  del  3  febbraio  2011  recante
«Neutralita' della rete: avvio di consultazione pubblica», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo  2011,
n. 54; 
  Vista  la  delibera  n.  61/11/CONS  recante   «Valutazioni   della
replicabilita' dell'offerta retail in fibra ottica di Telecom Italia,
per  la  navigazione  e  la  trasmissione  dati,  nell'ambito   della
disciplina transitoria sui servizi wholesale delle reti NGN,  di  cui
alla delibera n. 731/09/CONS», pubblicata sul sito web dell'Autorita'
il 4 marzo 2011; 
  Considerato che,  alla  luce  del  raggiungimento  degli  obiettivi
indicati dall'Agenda Digitale europea 2020, ed in  particolare  della
previsione che almeno il 50% delle famiglie europee sia  abbonata  ad
Internet con connessioni a banda ultralarga superiori a 100 Mbps,  lo
sviluppo delle reti di accesso di nuova  generazione  ed  i  relativi
obblighi regolamentari verranno periodicamente riesaminati; 
  Vista la  delibera  n.  128/11/CIR  del  3  novembre  2011  recante
«Disposizioni regolamentari in  merito  alla  interconnessione  IP  e
interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP»,  pubblicata  sul
sito web dell'Autorita' in data 14 dicembre 2011; 
  Vista la delibera  n.  301/11/CONS  del  19  maggio  2011,  recante
«Integrazione   della   consultazione   pubblica   in   materia    di
regolamentazione  dei  servizi  di  accesso  alle   reti   di   nuova
generazione», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 maggio 2011, n. 123; 
  Vista la delibera n.  622/11/CONS  del  22  novembre  2011  recante
«Regolamento in materia di collegamenti  dorsali  e  coubicazione  di
infrastrutture», in corso di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Vista la delibera n.  678/11/CONS  del  12  dicembre  2011  recante
«Linee guida in materia di contabilita' regolatoria di rete  fissa  e
contratti di servizio», in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Viste le istanze di audizione delle societa' Telecom Italia S.p.A.,
Vodafone Omnitel  N.V.,  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A.,  BT  Italia
S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e dell'Associazione  Italiana  Internet
Providers (AIIP); 
  Sentita, in data 23 giugno 2011, l'Associazione  Italiana  Internet
Providers (AIIP); 
  Sentita, in data 24 giugno 2011, la societa' BT Italia S.p.A.; 
  Sentite, in data 27 giugno 2011, separatamente le societa'  Telecom
Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e
Vodafone Omnitel N.V.; 
  Visti i contributi prodotti dalle societa' Telecom  Italia  S.p.A.,
Vodafone Omnitel  N.V.,  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A.,  BT  Italia
S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Fastweb  S.p.A.,  Finlombarda  S.p.A.,
PosteMobile S.p.A., Mediaset S.p.A.,  Nokia  Siemens  Network  Italia
S.p.A., nonche' dall'Associazione Italiana Internet Providers  (AIIP)
e dalla Provincia Autonoma di Trento; 
  Considerato,  inoltre,  la  seguente  sintesi  della  consultazione
pubblica di cui alla delibera n. 301/11/CONS. 
A1. Obblighi di accesso relativi al mercato n. 4 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
  A1.1 AIIP e Tiscali condividono gli orientamenti dell'Autorita'  in
merito agli obblighi di accesso alle infrastrutture  civili  ed  alla
fibra ottica di Telecom Italia sull'intero  territorio  nazionale,  a
condizioni economiche orientate ai costi e con un adeguato livello di
disaggregazione. AIIP e Wind ritengono tuttavia che  il  servizio  di
accesso disaggregato end to end debba includere anche il servizio  di
giunzione della fibra spenta tra tratta di accesso  alla  centrale  e
rete primaria e, secondo Wind, anche tra  rete  secondaria  e  tratta
d'adduzione e tra tratta  d'adduzione  e  segmento  di  terminazione.
Vodafone ritiene che l'obbligo di accesso  alla  fibra  spenta  debba
essere integrato in modo da imporre la fornitura anche  dei  segmenti
che originano o terminano presso il punto di demarcazione tra  tratta
di accesso alla centrale e rete primaria e il punto  di  demarcazione
tra rete secondaria e tratta di adduzione. (1) 
  A1.2. Telecom Italia ritiene che  gli  unici  punti  di  accesso  e
terminazione disponibili per la fibra ottica ed i  cavidotti  debbano
essere quelli indicati  nelle  attuali  offerte  di  riferimento.  In
particolare, in merito al servizio  di  accesso  alla  fibra  spenta,
Telecom Italia osserva che lo sviluppo della rete di distribuzione in
fibra   ottica,   pur   essendo   basato   sull'articolazione   delle
infrastrutture  civili,  prevede  punti  di  flessibilita'  che   non
coincidono con quelli delle infrastrutture stesse e pertanto dichiara
di poter rendere disponibile il servizio di accesso alla fibra spenta
per le tratte comprese tra: i) il telaio di terminazione delle  fibre
ottiche posto in centrale ed un punto intermedio di confine tra  rete
ottica primaria e secondaria; ii) il suddetto punto intermedio ed  il
punto di terminazione di edificio. Per quanto concerne  l'accesso  ai
cavidotti nella tratta  di  accesso  alla  centrale,  Telecom  Italia
ritiene  che  la   soluzione   proposta   nell'attuale   offerta   di
co-locazione, ampiamente  utilizzata  dagli  operatori  ed  approvata
dall'Autorita'  negli  ultimi  anni,  gia'  consente  di  fornire  il
servizio di accesso alla centrale a condizioni tecnicamente sicure ed
economicamente efficienti. In virtu' di quanto detto, Telecom  Italia
sottolinea che i possibili punti di consegna dei servizi  di  accesso
ai cavidotti devono essere: i) la «cameretta zero»  a  ridosso  della
centrale locale; ii) tutti i pozzetti presenti  nel  tratto  compreso
tra la «cameretta zero» e l'ultimo pozzetto a ridosso  dell'edificio;
iii) l'ultimo pozzetto su suolo pubblico,  a  ridosso  dell'edificio;
iv) un  armadietto  o  semplice  scatola  all'interno  dell'edificio.
Telecom Italia ritiene quindi opportuno che nel provvedimento  finale
vengano individuati i seguenti servizi: i) accesso ai  cavidotti  per
tratte comprese tra due pozzetti ricadenti  nella  rete  orizzontale,
ovvero  tra  rete  primaria  e/o  rete  secondaria;  ii)  accesso  ai
cavidotti nella tratta di adduzione. 
  A1.3. Telecom Italia ritiene  che,  in  assenza  di  una  specifica
analisi di mercato, l'imposizione degli obblighi «nuovi»,  ossia  non
sanciti gia' dalla delibera n. 731/09/CONS, incluso il  servizio  end
to  end,  sia  non  giustificata.  L'operatore  ritiene  inoltre  non
proporzionata l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di
accesso  end  to  end  in  quanto  non   previsto   dalla   normativa
comunitaria.  A  tal  proposito,   l'operatore   evidenzia   che   la
Raccomandazione NGA  non  prevede  alcun  obbligo  ad  investire  per
realizzare  infrastrutture  di  rete  per   conto   degli   operatori
alternativi, ma  prevede  esclusivamente  obblighi  di  accesso  alle
infrastrutture esistenti  dell'operatore  SMP  o,  nel  caso  in  cui
l'operatore   abbia   deciso   autonomamente   di   costruire   nuove
infrastrutture  civili,  l'obbligo  di  predisporre   una   capacita'
sufficiente per  permettere  agli  altri  operatori  di  utilizzarle.
Telecom Italia  ritiene  quindi  di  non  poter  essere  obbligata  a
realizzare infrastrutture su richiesta  e  per  conto  di  terzi,  in
quanto, a dispetto del principio della liberta' d'impresa, cesserebbe
di essere un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche. 
  A1.4. Telecom Italia sottolinea che  gia'  dal  2009,  per  effetto
degli  Impegni,  ha   reso   disponibile   l'accesso   alle   proprie
infrastrutture passive in  rete  di  accesso  e  firmato  accordi  di
coinvestimento con molti operatori alternativi, su base commerciale e
bilaterale.  Anche  per  tale  ragione,   l'operatore   ritiene   che
l'esigenza degli operatori di disporre di fibra ottica spenta in rete
di accesso o di realizzare punti  di  terminazione  alla  base  degli
edifici (sia in caso di architettura  FTTB  che  FTTH)  non  dovrebbe
comportare   l'imposizione   di   obblighi   di   realizzazione    di
infrastrutture  passive,  ma  che  tali  esigenze  dovrebbero  essere
soddisfatte nell'ambito della disciplina del coinvestimento. 
  A1.5. AIIP, BT Italia, Fastweb, la Provincia Autonoma di  Trento  e
Vodafone evidenziano come criticita' fondamentale del servizio end to
end  l'eventuale  indisponibilita'  della  fibra  posata  da  Telecom
Italia; AIIP sottolinea che la mancanza di un sufficiente  numero  di
fibre non riguarda tanto il segmento di terminazione e la  tratta  di
adduzione, quanto le tratte primaria, secondaria e  di  accesso  alla
centrale. Fastweb e Vodafone evidenziano che il servizio end  to  end
non  consente  agli  operatori  alternativi  di  svolgere   attivita'
finalizzate all'acquisizione di clienti per servizi su fibra, proprio
perche' non esiste alcuna certezza circa  l'effettiva  disponibilita'
del servizio stesso in tempi utili a  consentire  il  collegamento  e
l'attivazione del cliente finale. Gli operatori  Fastweb,  Tiscali  e
Vodafone evidenziano inoltre che i costi  per  la  realizzazione  dei
collegamenti end to end paralleli alla rete di Telecom Italia - costi
che gli operatori ritengono comunque non sostenibili  -  ricadrebbero
interamente  in  capo  all'operatore  alternativo  richiedente,   pur
mantenendo Telecom Italia la proprieta' della rete. Vodafone  inoltre
teme la possibilita' che si presentino, nella fornitura del  servizio
end to end, ostacoli tecnici quali la necessita' di decongestionare i
cavidotti, effettuare nuovi scavi ed ottenere i relativi permessi  ed
evidenzia inoltre  il  rischio  che  Telecom  Italia  metta  in  atto
comportamenti     anticompetitivi     avvantaggiandosi     dell'ampia
discrezionalita' di cui godrebbe nella definizione  delle  condizioni
economiche e delle tempistiche di fornitura del servizio. 
  A1.6. Wind ritiene opportuno che vengano specificate nel dettaglio,
nel provvedimento finale, le casistiche  relative  alla  motivata  ed
accertata indisponibilita' di fibra spenta, per evitare di  concedere
a Telecom Italia una eccessiva discrezionalita' in merito. Per quanto
concerne  lo  studio  di  fattibilita',  Wind  esorta  l'Autorita'  a
imporre: i) i tempi massimi entro cui Telecom Italia deve  effettuare
tale studio e le relative penali in caso di ritardo; ii) il  rispetto
del principio di non discriminazione, garantendo gli stessi  tempi  e
costi applicati  alla  propria  divisione  retail  anche  ai  clienti
wholesale. 
  A1.7. AIIP e Tiscali evidenziano  l'opportunita'  di  non  lasciare
alla decisione unilaterale  di  Telecom  Italia  la  possibilita'  di
fornire l'accesso alle proprie infrastrutture di manovra (pozzetti  o
camerette) e la scelta di installare camerette o pozzetti addizionali
per l'accesso degli operatori alla fibra spenta, come invece previsto
dall'Autorita', al fine di evitare la messa in atto di  comportamenti
anticompetitivi da parte dell'incumbent. 
  A1.8. Per quanto concerne  la  fibra  spenta,  Finlombarda  ritiene
necessario che l'obbligo di accesso alle singole tratte sia  soggetto
ad una clausola di decadenza nel caso in  cui  l'operatore  incumbent
offra un servizio di unbundling della fibra con accesso in  centrale.
Altrimenti, a parere di Finlombarda,  tale  obbligo  rappresenterebbe
una misura: i) dannosa per l'integrita' della  rete,  in  quanto  una
rete NGA organica non prevede punti di flessibilita'  per  consentire
l'accesso alla fibra lungo il percorso; ii) discriminatoria,  poiche'
favorirebbe gli operatori con elevate quote di mercato a danno  degli
operatori piu' piccoli che sarebbero costretti a servirsi dei servizi
di unbundling; iii) minacciosa per  la  sostenibilita'  economica  di
iniziative di investimento in  reti  NGA,  in  quanto  costringerebbe
l'incumbent a sezionare una rete progettata come un insieme armonico. 
  A1.9. AIIP e Tiscali condividono in linea di massima  gli  obblighi
di accesso al segmento di terminazione proposti dall'Autorita'.  AIIP
tuttavia ribadisce la necessita' che il PTE sia ubicato ad un livello
tale da consentire il collegamento, per il suo tramite, ad un  numero
minimo  di  unita'  immobiliari  che  renda  sostenibile  anche   per
operatori  di  medie  dimensioni  l'accesso  fisico  al  segmento  di
terminazione, cosi' come avviene in  Francia.  A  parere  di  Tiscali
dovrebbe essere reintegrato l'obbligo in capo  a  Telecom  Italia  di
installare in corrispondenza del PTE un permutatore che sia in  grado
di attestare piu' fibre (almeno due)  per  appartamento  al  fine  di
evitare che si generino dei  disservizi,  quali  l'impossibilita'  di
garantire la continuita' del servizio  nelle  fasi  di  subentro  tra
operatori. Vodafone rileva che, a suo parere, lo scenario  ipotizzato
all'art. 15, comma 3, della delibera  oggetto  di  consultazione  non
risulta ben definito ed,  in  particolare,  risultano  non  chiari  i
dettagli circa  l'attivita'  di  installazione  del  permutatore  che
Telecom Italia deve svolgere. Wind ritiene opportuno specificare, nel
provvedimento  finale,  che  il   segmento   di   terminazione   deve
comprendere sia la tratta verticale, a partire dal  PTE,  che  quella
orizzontale della fibra, per ogni piano dell'edificio, e  che  questa
deve  arrivare  fino  alla  borchia  di   utente   sita   all'interno
dell'appartamento,  estendendo  tale  specifica  anche  nel  caso  di
segmento di terminazione in rame. 
  A1.10. Al contrario, Telecom Italia ritiene  che  gli  obblighi  di
installare un permutatore in corrispondenza  del  PTE  per  conto  di
operatori terzi e di realizzare alloggiamenti opportuni, nel caso  di
rete FTTB, per apparati VDSL  di  operatori  terzi  alla  base  degli
edifici non siano giustificati e  proporzionati  alla  luce  sia  del
quadro  regolamentare  europeo  che  del  diritto  nazionale.  A  tal
proposito, Telecom Italia invita l'Autorita' a limitare l'accesso  al
segmento di terminazione in rame, nel caso FTTB, ai soli  edifici  in
cui la stessa intende dispiegare questa soluzione e a  prevedere  una
valutazione tecnica ed economica di riorganizzazione  della  rete  in
rame totalmente a carico dell'operatore richiedente. Inoltre, Telecom
Italia  ritiene  opportuno  che  l'Autorita'  avvii  al  piu'  presto
un'analisi  dell'impatto  della  tecnologia  VDSL2+  vectoring  sugli
esistenti   servizi   di   subloop    unbundling,    per    definirne
l'applicabilita' nel nuovo contesto  tecnologico,  prima  di  imporre
obblighi che potrebbero ostacolare l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
  A1.11. AIIP, Fastweb, Mediaset, Vodafone  e  Wind  non  condividono
l'affermazione  dell'Autorita'  circa  la  sostituibilita'   tra   il
servizio di unbundling della fibra ed il  servizio  end  to  end.  In
merito,  gli   operatori   ritengono   necessario   che   l'Autorita'
riconsideri l'opportunita' di  imporre  l'obbligo  di  fornitura  del
servizio di unbundling  su  rete  in  fibra  in  modo  da  consentire
un'effettiva concorrenza sulle reti NGA.  Vodafone,  in  particolare,
afferma che l'imposizione di tale obbligo  sarebbe  coerente  con  le
indicazioni fornite nella  Raccomandazione  NGA  e  che,  altrimenti,
l'Autorita' vincolerebbe le sue scelte regolamentari alla particolare
architettura di rete adottata dall'incumbent, in  disaccordo  con  il
principio della neutralita' tecnologica.  La  Provincia  Autonoma  di
Trento ritiene necessario che l'Autorita' imponga in capo  a  Telecom
Italia, nelle aree  geografiche  dove  le  pubbliche  amministrazioni
locali investiranno  nelle  reti  NGA,  l'obbligo  di  fornitura  del
servizio  di  unbundling  in  centrale  con  l'obiettivo  di  rendere
disponibile una piu' ampia ed adeguata gamma  di  servizi  finali  ai
cittadini ed alle imprese. 
  A1.12.  Fastweb   ritiene   opportuno   affiancare   all'unbundling
l'obbligo di fornitura di un servizio di accesso presso un  punto  di
concentrazione  intermedio  -  posizionato  in  modo  da   permettere
economie di scala sufficienti al ritorno degli investimenti fissi  in
un arco temporale adeguato -  al  fine  di  consentire  una  maggiore
flessibilita' tecnica  ed  economica  nelle  scelte  infrastrutturali
degli operatorie alternativi. 
  A1.13. Tiscali accoglie con favore la previsione dell'Autorita'  di
rivedere l'impianto regolamentare in materia di reti  NGA  alla  luce
dell'evoluzione della tecnologia WDM, gia' oggetto di sperimentazioni
ed applicazioni concrete nelle reti di telecomunicazioni. 
  A1.14. AIIP ribadisce la propria contrarieta'  all'estensione,  nel
caso di rete FTTN, dell'obbligo di fornitura del servizio di sub-loop
unbundling in rame anche al caso in cui il  punto  di  concentrazione
sia differente dall'armadio di strada della rete in  rame  esistente,
in quanto ritiene  che  tale  obbligo  ridurrebbe  l'incentivo  degli
operatori - in particolare, di Telecom Italia - a realizzare una rete
capillare  in  fibra,  riducendo  notevolmente  il  numero  di  punti
terminali di accesso alla  fibra.  Al  contrario,  Tiscali  condivide
l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  all'imposizione  di  tale
obbligo. 
  A1.15. Telecom Italia ritiene necessario che la declinazione  degli
obblighi di accesso al segmento di terminazione  ed  alla  tratta  di
adduzione venga definita mediante uno specifico procedimento relativo
alla regolamentazione simmetrica, in quanto, a parere della societa',
tali segmenti costituiscono dei bottleneck di  rete.  Telecom  Italia
chiede quindi all'Autorita' di inserire  nella  delibera  finale  uno
specifico comma contenente il termine di avvio di tale procedimento. 
  A1.16.  Vodafone,  AIIP,  PosteMobile  e  Tiscali  concordano   con
l'Autorita' circa la necessita' di valutare l'opportunita' di imporre
obblighi simmetrici di accesso ad infrastrutture di rete essenziali e
non replicabili.  In  particolare,  Vodafone  invita  l'Autorita'  ad
avviare una  consultazione  pubblica  per  l'individuazione  di  tali
misure,  mentre  AIIP  propone  di  imporre  l'obbligo   di   accesso
simmetrico alla tratta di adduzione e al segmento di terminazione  in
via generale, per poi declinarlo a fronte di specifiche richieste  di
accesso, prevedendo una consultazione pubblica volta a verificare  la
non  duplicabilita'  dell'infrastruttura.  Tale  procedura,   secondo
l'associazione, potrebbe essere estesa in generale  all'accesso  alle
infrastrutture di posa che risultino tecnicamente  ed  economicamente
non duplicabili. PosteMobile propone, invece, di introdurre gia'  nel
presente provvedimento obblighi simmetrici per l'accesso al  segmento
di  terminazione  ed  alla  tratta  di  adduzione,  nonche'  per   la
predisposizione  dei  PTE.  Tiscali,  al  contrario,  sottolinea   la
necessita'  che  la  regolamentazione  simmetrica  venga   introdotta
soltanto a valle di un'analisi di mercato. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A1.17. In merito alle osservazioni di AIIP,  Wind  e  Vodafone  sul
servizio di accesso alla fibra spenta, l'Autorita'  intende  ribadire
che tale servizio, come indicato gia' al punto D1.11  della  delibera
oggetto di consultazione, deve essere fornito garantendo l'accesso  a
segmenti di fibra spenta continua che originano e  terminano  presso:
i) la centrale; ii) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria
e rete ottica secondaria; iii) il punto di terminazione di  edificio.
In  tal  senso,  la  giunzione  della  fibra  presso  il   punto   di
terminazione di edificio, nonche' presso il punto di demarcazione tra
rete primaria e secondaria, deve essere inclusa nel  set  di  servizi
forniti da Telecom  Italia.  Tale  soluzione,  infatti,  permette  di
ridurre gli inconvenienti legati ad attivita' di  giunzione  multipla
delle fibre, riducendo di conseguenza i costi  e  i  disservizi  agli
utenti finali. Si evidenzia  inoltre  che  il  servizio  end  to  end
include la  fornitura  congiunta  dei  servizi  di  co-locazione,  di
accesso alle infrastrutture civili  ed  alla  fibra  spenta  in  rete
primaria, in rete secondaria, nella tratta di accesso alla  centrale,
nella tratta di adduzione e del servizio di accesso  al  segmento  di
terminazione, compresa la qualificazione del servizio finale. In  tal
senso,  le  eventuali  operazioni  di  giunzione  della   fibra   che
risulteranno  necessarie  sono  incluse  nel  servizio   stesso.   La
fornitura di fibra spenta in punti  ed  in  modalita'  differenti  da
quelle elencate, comunque, puo' essere contemplata nell'ambito  degli
studi di fattibilita' di cui all'art. 14, comma  9  dello  schema  di
provvedimento. 
  A1.18. Per quanto riguarda le osservazioni di Telecom Italia  circa
le modalita' di accesso ai  cavidotti,  l'Autorita'  ritiene  che  il
relativo  servizio  di  accesso,  essendo  posto  nella  scala  degli
investimenti ad un livello piu' alto rispetto al  servizio  di  fibra
spenta, debba essere fornito presso qualsiasi pozzetto presente nella
rete di accesso. In sintesi, i servizi di accesso alle infrastrutture
civili devono garantire l'accesso: i) alla  tratta  di  accesso  alla
centrale, dal pozzetto di Telecom Italia all'interno del  recinto  di
centrale sino ai primi  pozzetti  dopo  la  cameretta  zero;  ii)  ai
cavidotti in rete primaria e rete secondaria; iii) ai cavidotti nella
tratta di adduzione. 
  A1.19. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia circa il
servizio di accesso alla  centrale,  l'Autorita'  conferma  i  propri
orientamenti,   ritenendo   necessario   garantire   agli   operatori
alternativi la possibilita' di usufruire del servizio di co-locazione
presso la centrale per tutti i servizi di accesso alle infrastrutture
civili nonche' per i servizi di accesso alla fibra spenta  e  per  il
servizio end to end. Si ritiene pertanto che  Telecom  Italia,  cosi'
come previsto nell'attuale offerta  di  co-locazione,  preveda  delle
modalita' di raccordo tra il pozzetto esterno  dell'operatore  e  gli
apparati di confine dell'operatore colocati in centrale. A tale scopo
si richiama quanto gia' previsto al comma 1 dell'art. 16 dello schema
di provvedimento, in cui  si  afferma  che  e'  necessario  prevedere
soluzioni di co-locazione volte a consentire l'utilizzo  dei  servizi
di accesso alle infrastrutture di posa e di fibra spenta. Infine,  si
richiamano le osservazioni dell'Autorita' di cui al punto  D1.16  del
suddetto schema di provvedimento. 
  A1.20. Per quanto concerne l'osservazione di Telecom  Italia  circa
l'impossibilita' di prevedere nuovi obblighi  senza  aver  effettuato
una nuova  analisi  di  mercato,  l'Autorita'  ribadisce,  come  gia'
affermato nella delibera n. 1/11/CONS, che la delibera n. 731/09/CONS
aveva gia' previsto la possibilita' di procedere ad un riesame  degli
obblighi stabiliti per i servizi su reti NGA e, comunque, si  riserva
di rivedere l'impianto regolamentare in  materia  di  reti  NGA  agli
esiti del monitoraggio della prima fase  di  sviluppo  delle  offerte
all'ingrosso ed al dettaglio,  anche  in  relazione  alla  evoluzione
della rete di Telecom Italia e delle tecnologie  WDM.  In  merito  in
particolare all'accesso end to end, l'Autorita'  evidenzia  che  tale
obbligo non e' in realta' «nuovo» in quanto consiste in una modalita'
di accesso fisico disaggregato alla rete e rientra quindi nell'ambito
degli obblighi di accesso passivi previsti dalla Raccomandazione NGA. 
  A1.21. In merito alle osservazioni  di  Telecom  Italia  circa  gli
obblighi previsti di realizzare infrastrutture  su  richiesta  e  per
conto  di  terzi,  l'Autorita'  ribadisce  che   il   meccanismo   di
programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21  e  gli  studi  di
fattibilita' di cui all'art. 14  sono  stati  introdotti  allo  scopo
precipuo di ovviare al problema della possibile  indisponibilita'  di
risorse nella rete di  nuova  generazione,  evidenziato  peraltro  da
alcuni partecipanti alla consultazione pubblica. Per quanto  riguarda
il meccanismo degli studi di  fattibilita',  si  evidenzia  che  tale
soluzione  e'  gia'  prevista  per  la  fornitura  del  servizio   di
co-locazione in  centrale,  al  fine  di  permettere  l'utilizzo  dei
servizi di unbundling in rame, e  che  i  relativi  costi,  comunque,
saranno a carico  dell'operatore  richiedente.  L'Autorita'  ritiene,
inoltre, che tramite il meccanismo di programmazione degli ordinativi
potrebbe essere soddisfatta la maggior parte delle richieste avanzate
dagli operatori e che le esigenze  restanti,  che  dovrebbero  essere
soddisfatte  con   gli   studi   di   fattibilita',   in   tal   caso
comporterebbero la necessita' di posare un numero marginale  di  cavi
in fibra in aggiunta rispetto al progetto iniziale di Telecom Italia.
Alla luce di quanto detto,  onde  evitare  che  in  ragione  di  tale
obbligo Telecom Italia possa trovarsi a dover soddisfare un numero di
richieste tale da rendere necessaria una  sostanziale  riformulazione
dei propri progetti di investimento, l'Autorita'  ritiene  necessario
specificare  che  le  richieste  di  prenotazione  degli   ordinativi
avanzate  dagli  operatori  ai  sensi  dell'art.  21  debbono  essere
ragionevoli e proporzionate alle dimensioni del piano di investimenti
di   Telecom   Italia   pubblicato   nell'ambito    del    meccanismo
dell'«annuncio». L'Autorita'  vigilera'  sul  funzionamento  di  tale
meccanismo, in  particolare  sull'entita'  delle  richieste  avanzate
dagli operatori e  sulla  conseguente  proporzionalita'  dell'obbligo
formulato per Telecom Italia, avvalendosi  anche  delle  informazioni
contenute nel  database  relativo  alle  infrastrutture  in  rete  di
accesso di cui all'art. 19, comma 6, dello schema  di  provvedimento.
L'Autorita', in conclusione, conferma i propri orientamenti in merito
agli obblighi suddetti ed evidenzia inoltre che la stessa Commissione
europea, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento (piu'
avanti  sintetizzata),  ha   espresso   un   parere   sostanzialmente
favorevole all'obbligo di fornitura del servizio  end  to  end,  come
misura  temporanea  che  potrebbe  anche  comportare  un  obbligo   a
costruire la rete per terzi, ritenendolo proporzionato in assenza  di
disponibilita' di accesso alla fibra gia' posata da Telecom Italia. 
  A1.22. Sempre in merito al problema della disponibilita' di risorse
di  accesso  alla  rete  di  nuova  generazione,  si   rammenta   che
l'Autorita' aveva gia' previsto  nello  schema  di  provvedimento  in
consultazione che Telecom Italia adottasse ogni misura  possibile  al
fine di «decongestionare» i cavidotti attualmente in uso. Si  precisa
che tale misura e' stata ritenuta  opportuna  al  fine  di  garantire
l'accesso efficiente agli altri operatori nel rispetto del  principio
di non discriminazione. 
  A1.23. Circa la non sostenibilita' economica di reti  parallele  in
fibra, paventata da alcuni operatori alternativi, si rammenta che  la
stessa Raccomandazione NGA afferma che le reti  basate  su  linee  in
fibra  multipla   presentano   un   costo   di   installazione   solo
marginalmente superiore a quello delle reti in fibra  singola  e,  in
aggiunta, offrono il vantaggio  di  consentire  a  ciascun  operatore
alternativo di controllare la  connessione  fino  all'utente  finale,
favorendo, in linea con gli obiettivi del quadro  normativo  europeo,
il sostenimento della concorrenza nel lungo periodo. 
  A1.24. In risposta  alle  osservazioni  degli  operatori  circa  la
possibilita'  di  contendersi  effettivamente  la  clientela  finale,
offrendo servizi di nuova generazione che  siano  disponibili  in  un
breve lasso di tempo, l'Autorita' evidenzia che, in caso  di  rifiuto
di fornitura del servizio end to end da parte di  Telecom  Italia  in
seguito  all'indisponibilita'  di  fibra  spenta  e  di   conseguente
richiesta di studio di  fattibilita',  l'operatore  alternativo  puo'
comunque  usufruire  del  servizio  VULA   per   tutto   il   periodo
intercorrente tra la richiesta e l'effettiva fornitura  del  servizio
richiesto. Tale soluzione  consentirebbe  di  risolvere  i  problemi,
paventati dagli operatori alternativi, di  acquisizione  del  cliente
finale e di migrazione dai servizi in rame a quelli in fibra. 
  A1.25. In merito alla richiesta di  Wind  di  cui  al  punto  A1.6,
l'Autorita' specifica che il rifiuto da parte di  Telecom  Italia  di
fornire il servizio di accesso end to end e' giustificato nei casi in
cui non vi sia disponibilita' di risorse di rete,  come  verificabile
dalle informazioni contenute nel sistema informatizzato relativo alle
infrastrutture di rete di accesso di cui all'art. 19, comma  6  dello
schema di provvedimento. 
  A1.26. L'Autorita' ritiene che l'utilizzo di pozzetti  o  camerette
dedicate agli operatori alternativi per l'accesso alle infrastrutture
passive di Telecom Italia sia una soluzione efficiente, in quanto  in
grado  di  prevenire  eventuali  problematiche  dovute   all'utilizzo
condiviso delle infrastrutture di manovra da parte di una  pluralita'
di operatori. Attualmente, peraltro, tale soluzione e' gia' impiegata
per  i  servizi  di  co-locazione.  Telecom  Italia   deve   comunque
assicurare che, laddove  tecnicamente  possibile,  si  utilizzino  le
infrastrutture  gia'  esistenti,   al   fine   di   evitare   inutili
duplicazioni.   L'Autorita'   vigilera'   comunque    su    eventuali
comportamenti  anti-competitivi  dell'operatore  incumbent   atti   a
scoraggiare  l'utilizzo  delle   infrastrutture   di   manovra   gia'
esistenti. 
  A1.27.  Per  quanto  riguarda  l'osservazione  di  Finlombarda  sul
servizio di accesso alla  fibra  spenta,  si  ritiene  opportuno  non
prevedere clausole di decadenza per il relativo obbligo, in quanto si
rischierebbe di disincentivare gli  operatori  all'acquisto  di  tale
servizio, in una fase  nella  quale  e'  necessario  incentivare  gli
investimenti da parte  di  tutti  gli  operatori,  in  considerazione
dell'assenza di una rete estesa in fibra. Si ritiene che clausole  di
tal genere per la fornitura di servizi di fibra ottica spenta possano
essere prese  eventualmente  in  considerazione  nell'ambito  di  una
futura analisi di mercato, tenuto conto dello sviluppo della rete  in
fibra ottica e dell'efficacia delle soluzioni  esistenti  di  accesso
disaggregato. 
  A1.28.  In  merito  alle  considerazioni  di   Tiscali   circa   la
convenienza di prevedere un PTE in grado di attestare piu' fibre  per
appartamento, l'Autorita' conferma il proprio orientamento  circa  la
non proporzionalita' dell'obbligo di installare  fibra  multipla  nel
segmento  di  terminazione  e  ribadisce  l'opportunita'   che   tale
possibilita'  vada  considerata  nell'ambito  delle   iniziative   di
coinvestimento.  A  tal  proposito,  si  rammenta   che   la   stessa
Raccomandazione NGA afferma che le reti realizzate in  coinvestimento
e basate su linee in fibra multipla porteranno in tempi piu' brevi  a
una concorrenza effettiva nel mercato retail. 
  A1.29. L'Autorita' intende fornire chiarimenti in  merito  all'art.
15 della delibera oggetto di consultazione, il cui comma 3, a  parere
di Vodafone, non risulta ben  definito.  Nel  dettaglio,  l'Autorita'
precisa che l'art. 15 e' stato introdotto al fine  di  facilitare  la
condivisione tra gli operatori della tratta terminale della  rete  di
accesso; in particolare, il comma 1 disciplina l'accesso al  segmento
di terminazione, in rame o in fibra, per  qualsiasi  architettura  di
rete in fibra, il comma 2 si riferisce invece all'accesso al segmento
di terminazione in rame nel caso in cui Telecom Italia  realizzi  una
rete di tipo FTTB, il comma 3 infine estende l'obbligo di accesso  al
segmento di terminazione in rame anche ai casi in cui Telecom  Italia
non raggiunga con  una  rete  in  fibra  un  particolare  edificio  o
palazzo. Ai sensi del comma 1, quindi, Telecom Italia e' obbligata ad
installare un  opportuno  permutatore  che  consenta  l'accesso  alla
tratta terminale in rame o in fibra, nei casi in cui il palazzo sara'
servito da una rete in fibra ottica. Ai sensi  del  comma  3  Telecom
Italia, nel caso in cui non  raggiunga  con  una  rete  in  fibra  un
particolare edificio  o  palazzo,  su  richiesta  dell'operatore  che
intende realizzare una rete di tipo  FTTB,  garantisce  l'accesso  al
segmento di terminazione in rame, ma in tal caso l'installazione  del
permutatore avverra'  solo  a  seguito  di  una  esplicita  richiesta
impegnativa   da   parte   dell'operatore   che   intende   usufruire
dell'accesso  e  le  spese  di  installazione  dello  stesso   (costi
operativi di  installazione,  inclusi  i  costi  delle  opere  civili
necessarie)  saranno  a  carico  dell'operatore   richiedente,   come
previsto dal comma 4. Il costo del permutatore (inclusi  i  costi  di
manutenzione) sara' invece a carico di Telecom Italia e di tutti  gli
operatori che utilizzeranno i  servizi  di  accesso  al  segmento  di
terminazione, e sara' considerato nella valutazione  del  pricing  di
tale servizio di accesso. L'Autorita', inoltre, avviera' un  apposito
procedimento volto ad  analizzare  anche  le  problematiche  relative
all'imposizione  di  obblighi  simmetrici  di  accesso  alla   tratta
terminale  dell'edificio  e,  anche  alla  luce  della  delibera   n.
622/11/CONS, valutera' l'esistenza delle condizioni per l'imposizione
di obblighi specifici in capo a tutti gli operatori che detengono  il
segmento di terminazione al fine di garantire una gestione  condivisa
del permutatore di palazzo e dei relativi costi. 
  A1.30. In merito all'osservazione di AIIP  circa  l'ubicazione  del
PTE, l'Autorita' ritiene opportuno definire una regolamentazione che,
pur garantendo la possibilita' di accedere alla  rete  dell'operatore
notificato, rimanga quanto  piu'  possibile  neutrale  nei  confronti
delle scelte architetturali dello stesso  e  per  questo  motivo  non
accoglie la richiesta  dell'associazione.  Inoltre,  si  ritiene  che
l'insieme previsto di rimedi passivi ed attivi sia gia' in  grado  di
garantire agli altri operatori la possibilita' di fornire  i  servizi
al dettaglio impiegando il modello di  business  piu'  indicato  alle
proprie esigenze ed in funzione delle economie di scala raggiungibili
nel territorio. In risposta alle osservazioni di  Wind,  inoltre,  si
precisa che il segmento di  terminazione,  per  definizione,  termina
alla borchia di utente localizzata all'interno dell'appartamento. 
  A1.31. Riguardo alle osservazioni di Telecom Italia, si osserva che
la natura di bottleneck del  segmento  di  terminazione,  evidenziata
piu' volte dall'Autorita' e dalla Commissione  nella  Raccomandazione
NGA, rende proporzionato l'obbligo di accesso a tale porzione di rete
anche nei casi in cui Telecom Italia non intende realizzare una  rete
in fibra per connettere un  determinato  edificio,  al  fine  di  non
limitare le iniziative di altri operatori  che  altrimenti  sarebbero
costretti ad un'inefficiente duplicazione. 
  A1.32.  Circa  le  osservazioni  di  Telecom   Italia   in   merito
all'impatto della tecnologia VDSL2+ vectoring sugli esistenti servizi
di sub-loop unbundling, l'Autorita' riconosce che  la  diffusione  di
tecniche quali il vectoring, il line  bonding  ed  il  phantom  mode,
applicabili alle tecnologie VDSL e VDSL2 ed attraverso  le  quali  e'
possibile  ottenere  significativi  miglioramenti   in   termini   di
velocita' trasmissiva, potrebbero avere un impatto significativo  per
lo sviluppo di reti FTTC. A tal proposito, si osserva che i piani  di
investimento di Telecom Italia prevedono nel prossimo futuro, per una
porzione non trascurabile del territorio, l'adozione di soluzioni  di
reti NGA basate  su  architettura  FTTC  che  potrebbero,  grazie  al
vectoring, consentire il  raggiungimento  di  maggiori  velocita'  di
collegamento sia agli utenti finali dell'incumbent, sia -  grazie  ai
servizi bitstream offerti su rete FTTC - agli utenti degli  operatori
alternativi. Ciononostante  si  evidenzia  che  tale  tecnologia,  al
momento non compatibile con  la  fornitura  dei  servizi  di  accesso
disaggregato alla sottorete locale in rame, potrebbe  richiedere  una
rimodulazione degli attuali obblighi di accesso che,  considerato  lo
stadio embrionale dell'implementazione delle tecniche  di  vectoring,
l'Autorita' non ritiene opportuno al momento  considerare.  Al  fine,
comunque,  di  non  limitare  la   diffusione   di   nuove   tecniche
trasmissive, l'Autorita' ritiene opportuno  avviare  un  procedimento
volto a valutarne l'impatto regolamentare nell'ambito dello  sviluppo
delle reti di nuova generazione. 
  A1.33.  Con   riferimento   alle   osservazioni   degli   operatori
alternativi  riguardo  alla  necessita'  di  prevedere  l'obbligo  di
unbundling,   l'Autorita'   ritiene   opportuno   imporre   in   capo
all'operatore  incumbent  l'obbligo  di  accesso  disaggregato   alla
propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove  tecnicamente
possibile e  tenuto  conto  dell'effettivo  sviluppo  di  mercato  ed
infrastrutturale. In merito, inoltre,  alla  sostituibilita'  tra  il
servizio di  unbundling  ed  il  servizio  end  to  end,  l'Autorita'
ribadisce che, al di la' delle  possibili  evoluzioni  architetturali
della rete di Telecom Italia, l'obbligo di accesso  disaggregato  end
to end consente fin  da  ora  all'operatore  alternativo  di  fornire
servizi di  accesso  diretto  in  fibra  ai  propri  clienti  finali,
indipendentemente    dall'architettura     di     rete     sviluppata
dall'incumbent. Si evidenzia che la possibilita' di adottare - per un
periodo  transitorio  -  misure  che  rendano  obbligatori   prodotti
alternativi di accesso che  rappresentano  la  soluzione  equivalente
piu' vicina alla  disaggregazione  fisica  e'  prevista  anche  dalla
Raccomandazione NGA (considerato 21),  e  che  inoltre  la  soluzione
dell'accesso disaggregato non e', allo stato attuale,  adottabile  in
generale nel contesto italiano. L'Autorita' chiarisce, comunque,  che
il servizio end to end rappresenta,  al  momento,  una  modalita'  di
fornitura dell'accesso disaggregato  alla  rete  locale  in  fibra  a
livello di centrale locale, su linea attiva e su  linea  non  attiva,
nelle situazioni in cui Telecom  Italia  intende  sviluppare  per  il
futuro reti di accesso di nuova generazione in topologia punto-punto.
Come gia' anticipato al punto A1.20, inoltre, l'Autorita' si  riserva
di rivedere l'appropriatezza dell'obbligo di fornitura  del  servizio
end to end alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom  Italia  e
dell'effettiva disponibilita' di  metodi  alternativi  di  unbundling
quali quelli basati sulle tecnologie WDM. 
  A1.34. L'Autorita' non ritiene necessario imporre,  come  richiesto
da  Fastweb,  l'obbligo  di  fornitura  di  un  servizio  di  accesso
disaggregato presso un punto di concentrazione intermedio, in  quanto
qualora  un  operatore  infrastrutturato  avesse  necessita'  di   un
collegamento ininterrotto dalla sede dell'utente finale  fino  ad  un
punto intermedio, al quale poi collegare le  sue  centrali,  potrebbe
comunque usufruire  dei  diversi  servizi  di  accesso  passivo  gia'
previsti nello schema di provvedimento. 
  A1.35. Si  evidenzia  che  l'obbligo  di  fornire  il  servizio  di
sub-loop  unbundling  rappresenta  uno  dei  rimedi  previsti   dalla
Raccomandazione NGA nel caso di sviluppo di reti  FTTN.  L'Autorita',
quindi, non condivide la posizione espressa  da  AIIP  in  merito  ed
evidenzia che l'estensione dell'obbligo di  fornire  il  servizio  di
sub-loop unbundling anche al caso in cui il punto  di  concentrazione
sia differente dall'armadio di strada della rete in rame esistente e'
necessaria per garantire la continuita' di tale obbligo  rispetto  ad
eventuali modifiche della rete di Telecom Italia. 
  A1.36. In merito alla richiesta della maggior parte degli operatori
di fornire maggiori  dettagli  circa  la  declinazione  di  eventuali
obblighi simmetrici di accesso al segmento di  terminazione  ed  alla
tratta di adduzione, l'Autorita' conferma il proprio orientamento  di
prevedere,    nel    presente    provvedimento,    unicamente     una
regolamentazione asimmetrica. L'Autorita'  avviera'  un  procedimento
nel cui ambito, considerata anche  la  delibera  n.  622/11/CONS,  si
valutera'  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l'imposizione  di
obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture  fisiche  di  rete
che si configurano come bottleneck di rete. 
A2. Obblighi di controllo dei prezzi relativi al mercato n. 4 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
  A2.1. In merito ai servizi di accesso alle infrastrutture civili ed
alla fibra ottica spenta, Telecom Italia sottolinea che il  passaggio
da  un  regime  di  prezzi  equi  e   ragionevoli   ad   uno   basato
sull'applicazione   del   principio   dell'orientamento   al   costo,
rappresentando una modifica sostanziale  alla  normativa  in  vigore,
deve necessariamente conseguire da una specifica analisi di  mercato.
L'operatore quindi ribadisce  la  propria  posizione,  gia'  espressa
nella fase  di  consultazione  pubblica  relativa  alla  delibera  n.
1/11/CONS, circa la necessita' di adottare una politica regolamentare
di prezzi basata su condizioni eque e ragionevoli e sull'applicazione
di obblighi di natura simmetrica. 
  A2.2. La Provincia Autonoma di Trento ritiene che l'applicazione di
un  pricing  orientato  al  costo  per  i  servizi  di  accesso  alle
infrastrutture civili di Telecom Italia potrebbe portare  ad  effetti
distorsivi ed anticompetitivi nel territorio in cui andra' ad operare
la societa' T-NGN,  in  quanto  la  valutazione  dei  costi  su  base
nazionale  comportera'  una  sottostima  dei  costi   sostenuti   nel
territorio trentino. Per tale ragione, la  Provincia  auspica  che  i
prezzi praticati, almeno in una prima fase, possano essere  stabiliti
nel rispetto dei principi di equita' e  ragionevolezza  e  sottoposti
all'eventuale controllo da parte dell'Autorita'. PosteMobile  ritiene
che l'applicazione del principio  dell'orientamento  al  costo  sulla
base di un modello di tipo  bottom-up  per  la  determinazione  delle
tariffe  di  servizi  innovativi,  come  quello  end  to  end,  possa
richiedere, almeno in una fase iniziale, una sistematica verifica  di
replicabilita'  delle  offerte  per  garantire  l'effettivo  rispetto
dell'obbligo di non discriminazione. 
  A2.3. Telecom Italia presenta poi  alcune  osservazioni  circa  gli
obblighi di  controllo  dei  prezzi  proposti  dall'Autorita'  per  i
servizi del mercato n. 4, di seguito riportate. L'operatore incumbent
evidenzia innanzitutto che l'Autorita', nel proporre l'adozione di un
modello di tipo BU-LRIC per la definizione  dei  prezzi  dei  servizi
NGA, dovrebbe esplicitare in dettaglio  la  metodologia  sulla  quale
tale modello sara' basato. Secondo l'operatore il modello, al fine di
garantire un andamento stabile dei prezzi, dovra' basarsi  su  di  un
approccio di tipo Discounted Cash Flow (DCF) che definisca un  prezzo
medio di lungo  periodo  costante  per  tutto  l'orizzonte  temporale
(esteso) considerato, come tra l'altro  gia'  previsto  dalla  stessa
Autorita' nelle linee guida  per  la  verifica  della  replicabilita'
delle offerte retail di Telecom Italia (delibera n. 499/10/CONS).  La
metodologia DCF,  a  parere  dell'operatore  incumbent,  e'  la  piu'
indicata per tenere conto degli investimenti sostenuti dall'operatore
SMP ed e' in grado inoltre di garantire certezza regolamentare  circa
il recupero dei costi sostenuti nel  corso  del  ciclo  di  vita  del
servizio. Telecom  Italia  evidenzia  inoltre  che  il  prezzo  medio
calcolato con il modello dovrebbe essere inteso come  prezzo  massimo
di riferimento a livello nazionale, al di sotto  del  quale  dovrebbe
essere possibile «negoziare» prezzi equi e ragionevoli  in  funzione,
ad esempio, del contesto  competitivo  (wholesale  e  retail),  della
tipologia di area (competitiva e  non  competitiva)  e  della  minore
rischiosita' dell'investimento a fronte  di  durate  contrattuali  di
lungo periodo o di maggiori volumi di quantita' vendute. L'Autorita',
in occasione di ciascun ciclo di analisi di mercato, o  comunque  per
ciascun periodo regolatorio  di  verifica  definito  preventivamente,
dovrebbe verificare la sostenibilita' del prezzo per l'operatore  SMP
e per il mercato, anche alla luce dell'ARPU ottenibile dalle  offerte
ultrabroadband retail. 
  A2.4. Telecom Italia, nello specifico, ritiene opportuno che, nella
definizione della modalita' di allocazione dei costi  alla  base  del
modello di pricing, l'Autorita' tenga conto del  differente  utilizzo
delle infrastrutture civili per i servizi in rame e per i servizi  in
fibra, operando una preliminare distinzione tra nuove infrastrutture,
risorse incrementali e infrastrutture esistenti. 
  A2.5. Telecom Italia ritiene, inoltre, che, il volume occupato  dai
cavi, dai tubi e dai minitubi possa essere  correttamente  utilizzato
come parametro per la determinazione delle tariffe solo a valle della
distinzione tra infrastrutture  di  cui  al  precedente  paragrafo  e
limitatamente al dimensionamento delle infrastrutture civili dedicate
alle reti di nuova generazione. 
  A2.6. Vodafone sottolinea che  una  valutazione  delle  tariffe  di
accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta  basata  sul
volume occupato dai  cavi  e  sul  numero  di  fibre  acquistate  non
risulterebbe coerente con la logica dei costi incrementali  di  lungo
periodo. Fastweb ritiene piu' congruo, e  tecnologicamente  neutrale,
commisurare il costo di accesso alle infrastrutture civili e  passive
al  numero  di   clienti   effettivamente   serviti   dall'operatore,
indipendentemente dalla topologia di rete utilizzata da quest'ultimo,
in virtu' del fatto che il costo incrementale associato alla posa  di
fibra aggiuntiva alla prima, una  volta  realizzata  l'infrastruttura
civile, risulta marginale ed inoltre lo spazio occupato  dalle  fibre
aggiunte all'interno del cavidotto e' irrilevante. 
  A2.7. Wind ed AIIP ritengono opportuno che i prezzi dei servizi  di
accesso siano stabiliti sulla base dei costi storici - al netto degli
ammortamenti gia' effettuati - per le infrastrutture gia' esistenti e
sulla base della metodologia LRIC  (di  tipo  BU  secondo  Wind)  per
quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione. In entrambi
i casi,  comunque,  secondo  Wind  i  prezzi  non  dovrebbero  essere
applicati retroattivamente. 
  A2.8. Circa l'avvio di  un  procedimento  per  la  definizione  del
modello BU-LRIC per la determinazione dei  prezzi  dei  servizi  NGA,
previsto per il mese di dicembre 2011, Vodafone,  Tiscali  e  Fastweb
evidenziano che tale previsione, rimandando al  2012  la  definizione
del modello, determinerebbe un grave stato di incertezza, rendendo di
fatto impossibile  una  qualsiasi  pianificazione  finanziaria  degli
investimenti - nel medio periodo - da parte degli operatori. Vodafone
ritiene inoltre non  efficace  l'applicazione  dei  criteri  proposti
dall'Autorita' per la valutazione dei prezzi nella fase  transitoria.
Alla luce di tali considerazioni, gli operatori (Vodafone, Tiscali  e
Fastweb)  chiedono  l'avvio  immediato  del   procedimento   per   la
definizione del modello BU-LRIC. Tiscali ritiene  inoltre  necessario
che  l'Autorita'  fornisca,  gia'  nel  provvedimento  finale,  delle
indicazioni sui prezzi che saranno pubblicati da Telecom Italia nelle
prossime offerte di riferimento. 
  A2.9. Per quanto concerne i costi  di  dismissione  della  rete  in
rame, BT Italia ritiene che occorra  tener  conto  di  una  serie  di
considerazioni: i) la rete in rame di  Telecom  Italia  e'  di  fatto
interamente  ammortizzata;  ii)  anche  gli   operatori   alternativi
dovranno dismettere o adattare elementi della propria rete funzionali
alla  interoperabilita'  con  la  rete  in  rame  di  Telecom  Italia
(affermazione condivisa da Vodafone); iii) la scelta del passaggio ad
una rete di nuova generazione e' una scelta  autonoma  dell'incumbent
adottata  sulla  base  di  un  business  plan  in  cui  il  costo  di
sostituzione (rame/fibra) fa parte della valutazione di redditivita';
iv) il prezzo dei servizi all'ingrosso di nuova generazione  contiene
un  risk  premium  che  gia'  remunera  Telecom  Italia  del  rischio
associato alla scelta di  dismettere  la  rete  in  rame.  Fastweb  e
Vodafone ritengono che il computo di  tali  costi  all'interno  delle
condizioni di accesso alle infrastrutture  civili  implicherebbe  una
doppia remunerazione dei costi sostenuti da  Telecom  Italia  per  la
realizzazione  della  nuova  rete,  a   discapito   degli   operatori
alternativi, i  quali  si  troverebbero  nella  situazione  di  dover
remunerare l'incumbent sia  per  il  roll-out  della  fibra  (tramite
l'acquisto dei nuovi servizi) che per la dismissione  della  rete  in
rame. BT Italia ritiene opportuno che l'Autorita'  non  includa  tale
argomento nel provvedimento finale e che lo affronti in modo organico
in un procedimento separato o nell'ambito di un apposito tavolo. 
  A2.10. BT Italia, inoltre, auspica l'introduzione di  una  clausola
(analoga a quella prevista dagli Undertakings sottoscritti da BT  plc
in UK) che preveda che l'operatore incumbent, a  fronte  di  benefici
realizzabili a seguito della modifica della  propria  rete,  dovrebbe
sopportarne anche i relativi costi, in modo da non essere incentivato
a  porre  in  essere  comportamenti  anticompetitivi,  sfruttando  un
vantaggio tecnologico con l'imposizione di nuovi standard a tutti gli
operatori alternativi. 
  A2.11. BT ritiene che la modalita' IRU prevista per l'accesso  alle
infrastrutture civili sia incompatibile con l'obiettivo di consentire
agli operatori di competere efficacemente nel mercato dei  servizi  a
larga banda, in quanto eleva  di  fatto  il  livello  delle  barriere
all'entrata, stabilendo un obbligo per gli operatori  alternativi  di
sostenere un esborso economico rilevante. L'operatore rileva  che  la
durata contrattuale per tali servizi dovrebbe essere coerente con  la
durata del contratto stipulato con il cliente finale,  come  previsto
per i servizi di accesso bitstream e  unbundling  su  rete  in  rame.
Tiscali, invece, condivide la scelta di una modalita' di pricing  IRU
pluriennale per l'acquisto del  servizio  di  fibra  spenta  in  rete
primaria e secondaria, ma non per la tratta di  adduzione  e  per  il
segmento di terminazione, per i quali ritiene  necessario  che  venga
adottato un canone di  durata  correlata  alla  durata  del  rapporto
contrattuale del singolo cliente. 
  A2.12.  Telecom  Italia  invita  l'Autorita'  ad  adottare  per  il
servizio end  to  end,  qualora  ne  fosse  confermato  l'obbligo  di
fornitura nel provvedimento finale, una modalita' di  pricing  basata
su contratti IRU, in coerenza con la struttura  di  pricing  prevista
per i servizi che lo  compongono  (servizio  di  accesso  alla  fibra
ottica spenta in rete primaria  e  secondaria).  AIIP,  diversamente,
chiede di chiarire esplicitamente che  la  struttura  tariffaria  del
servizio end to end prevede un canone  mensile  e  un  contributo  di
realizzazione. 
  A2.13. Vodafone sottolinea che,  a  differenza  del  contributo  di
attivazione del servizio di  unbundling  che  include  i  soli  costi
associati  alle  attivita'  necessarie  all'attivazione  del  cliente
finale, il contributo di realizzazione previsto per il  servizio  end
to end include anche i costi di  realizzazione  dei  collegamenti  in
fibra. Inoltre, Fastweb  osserva  che  l'operatore  alternativo,  nel
corrispondere un contributo di realizzazione, si assumerebbe di fatto
il rischio di un mancato ritorno sull'investimento  a  seguito  della
legittima decisione del cliente finale  di  migrare  verso  un  altro
operatore. Secondo  BT,  comunque,  sarebbe  necessario  precisare  i
criteri  di  determinazione  delle  due  componenti  del  prezzo  del
servizio end to end, specificando,  in  particolare,  quali  sono  le
attivita' che devono essere remunerate dal contributo.  Wind  ritiene
che il prezzo del servizio  end  to  end  dovrebbe  essere  inferiore
all'attuale prezzo dell'unbundling del rame e corrisposto tramite  un
contributo  una  tantum  di  attivazione   e   un   canone   mensile,
quest'ultimo per un periodo di tempo pari alla durata  del  contratto
tra l'operatore alternativo ed il singolo cliente finale. 
  A2.14. Vodafone ritiene che i prezzi relativi alla  costruzione  di
nuove infrastrutture di manovra da parte di Telecom Italia dovrebbero
essere orientati al costo e soggetti ad obblighi di  trasparenza  (ad
esempio, la pubblicazione in  offerta  di  riferimento)  al  fine  di
scongiurare il  rischio  di  comportamenti  escludenti  da  parte  di
Telecom Italia. Analogamente, Poste Mobile non  condivide  la  scelta
dell'Autorita' di lasciare alla libera  negoziazione  commerciale  la
definizione del prezzo di  realizzazione  delle  infrastrutture,  nel
caso  si  rendessero  necessarie  delle   duplicazioni,   e   ritiene
necessario che il prezzo di accesso sia regolamentato. 
  A2.15. Telecom Italia non concorda con l'Autorita' nel  considerare
adeguato il riconoscimento di un risk premium  unicamente  in  quelle
situazioni  in  cui  non  vi  siano  forme  di  coinvestimento  nella
realizzazione di reti NGA. A supporto di cio', l'operatore  evidenzia
che la Raccomandazione NGA  non  considera  il  coinvestimento  e  il
riconoscimento di un premio di  rischio  come  forme  alternative  di
incentivo agli investimenti in reti  di  nuova  generazione.  Telecom
Italia auspica quindi che la presenza di investimenti  congiunti  sia
al piu' considerata come un fattore di riduzione del risk premium  ma
non di un suo annullamento. 
  A2.16 Sempre con riferimento al riconoscimento di un risk  premium,
Mediaset  ritiene  necessario  che  tale   strumento   debba   essere
considerato con particolare attenzione,  in  quanto  se  da  un  lato
risulta  idoneo  a  compensare  l'operatore  SMP  per  i  rischi   di
investimento assunti, dall'altro  puo'  generare,  se  non  applicato
correttamente, ostacoli all'accesso da parte dei concorrenti. Pur non
considerando  opportuna,  in  generale,  l'introduzione  di  un  risk
premium, AIIP ritiene che nel caso di coinvestimento  i  fattori  che
giustificherebbero  un  premio  (quali  l'incertezza  della  domanda,
l'evoluzione tecnologica, etc.) rimarrebbero inalterati,  sebbene  il
coinvestimento    permetta    di    ripartire     la     rischiosita'
dell'investimento. Tiscali ritiene che l'Autorita' debba  effettuare,
preliminarmente al riconoscimento del diritto ad un risk premium, una
valutazione dettagliata e  condivisa  delle  condizioni  di  mercato,
essendo il grado di rischio dipendente da queste ultime (ad  esempio,
dalle caratteristiche della domanda, dal territorio, etc.). Per  tale
ragione, l'operatore ritiene che l'Autorita' debba  fornire  maggiori
dettagli circa i criteri mediante  i  quali  intende  determinare  il
valore del premio di rischio. Inoltre, Tiscali ritiene che  l'entita'
di tale premio debba  essere  inferiore  nel  caso  di  utilizzo  del
meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso,
in  quanto  tale  meccanismo  consente  a  Telecom  Italia  di  avere
anticipatamente  informazioni  circa  la  volonta'  degli   operatori
alternativi di acquistare i servizi e quindi rappresenta di  per  se'
un meccanismo di riduzione del rischio. Wind evidenzia che il  premio
di rischio dovrebbe essere  considerato  solo  se  l'investimento  e'
effettuato ex novo (in particolare, nel caso di fibra spenta stesa in
un cavidotto esistente il premio di rischio dovrebbe  essere  nullo).
Inoltre,  Wind  ritiene   necessario   che   l'Autorita'   avvii   un
procedimento specifico per concordare i criteri di calcolo del premio
di rischio. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A2.17.  Per   quanto   riguarda   l'imposizione   dell'obbligo   di
orientamento al costo per i servizi di  accesso  alle  infrastrutture
civili ed alla fibra ottica spenta, l'Autorita'  ribadisce  che  tale
previsione, in linea con le indicazioni  della  Raccomandazione  NGA,
adegua la regolamentazione esistente  -  sancita  dalla  delibera  n.
731/09/CONS - al dettato regolamentare europeo. La stessa Commissione
europea,  peraltro,  nella  lettera  di  commenti  allo   schema   di
provvedimento  dell'Autorita'  recante  gli  obblighi   regolamentari
imposti nei  mercati  numeri  1,  4  e  5  (SG-Greffe  (2009)  D/8059
C(2009)8559), aveva gia' invitato l'Autorita' stessa ad adottare  una
metodologia di pricing  basata  sul  principio  dell'orientamento  al
costo. 
  A2.18. Al fine della definizione dei prezzi dei servizi NGA,  anche
in coerenza con il meccanismo di pricing  adottato  per  l'unbundling
del rame, l'Autorita' conferma l'intenzione di  adottare  un  modello
LRIC di tipo  bottom-up,  da  definire  in  un  futuro  procedimento.
L'Autorita' ribadisce,  peraltro,  la  necessita'  di  individuare  i
principi di base per la determinazione  dei  prezzi  dei  servizi  di
accesso, in particolare i driver  per  l'allocazione  dei  costi,  in
maniera da evitare prezzi  troppo  elevati  nella  fase  iniziale  di
sviluppo dei servizi in fibra e di garantire un andamento stabile dei
prezzi durante la fase di migrazione, fino allo switch off della rete
in  rame.  A  tal  fine,  l'Autorita'   ha   ritenuto   significativo
individuare  come  driver  per  l'allocazione  dei  costi  il  volume
occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi, per  quanto  riguarda  le
infrastrutture di posa, ed il numero di fibre  richieste  nel  tratto
considerato, per il servizio di fibra spenta. L'Autorita',  comunque,
recepisce tutte  le  osservazioni  presentate  dagli  operatori,  che
riguardano  i  diversi  aspetti  inerenti  al  pricing  dei  servizi,
riservandosi la facolta' di considerarle nell'ambito del procedimento
nel quale verranno definiti i dettagli  per  l'implementazione  della
metodologia BU-LRIC. Anche per quanto  riguarda  le  osservazioni  in
merito alla determinazione del premio di rischio, l'Autorita'  terra'
conto, nell'ambito del  suddetto  procedimento,  di  quanto  indicato
dalla Commissione europea nell'allegato I della Raccomandazione  NGA,
delle osservazioni  dei  partecipanti  alla  presente  consultazione,
nonche' delle migliori pratiche europee. Come  richiesto  inoltre  da
diversi operatori, l'Autorita' prevede  di  avviare  il  procedimento
relativo alla definizione del modello suddetto dopo la  pubblicazione
della presente delibera. 
  A2.19. In  merito  alla  proposta  fatta  da  alcuni  operatori  di
differenziare la metodologia di pricing  dei  servizi  di  accesso  a
seconda che si tratti di infrastrutture di nuova realizzazione o gia'
esistenti, l'Autorita', nel ribadire che il dettaglio delle modalita'
operative con le quali saranno  definiti  i  prezzi  dei  servizi  di
accesso sara' oggetto di un apposito procedimento, ritiene, comunque,
che la definizione di un  modello  di  prezzi  debba  inquadrarsi  in
un'ottica di semplificazione e adeguatezza delle  misure  proposte  e
rispondere,  al  contempo,  ad  un  generale  bisogno   di   certezza
regolamentare.  Secondo  questa  logica,  non  si  ritiene  opportuno
prevedere l'applicazione di due diverse metodologie di costo  per  le
infrastrutture  esistenti  e  per  quelle  di  nuova   realizzazione,
considerando che una notevole articolazione del modello potrebbe  non
corrispondere ad un  considerevole  vantaggio  nella  quantificazione
delle  tariffe.  In  ogni  caso,  l'Autorita'  fa  presente  che   la
distinzione tra i due tipi di infrastruttura  sara'  enfatizzata  dal
riconoscimento di un risk premium  per  le  infrastrutture  di  nuova
realizzazione. 
  A2.20. Circa la remunerazione dei costi di dismissione  della  rete
in  rame  di  Telecom  Italia,  l'Autorita'  ritiene  che  tutti  gli
operatori utilizzatori dell'infrastruttura  debbano  contribuire,  in
maniera  proporzionale  all'infrastruttura   utilizzata,   ai   costi
«efficienti»  di  realizzazione  della  nuova  rete.  In  tal  senso,
l'eventuale remunerazione di costi relativi  alla  dismissione  della
rete esistente  sara'  valutata  nell'ambito  della  definizione  del
modello BU-LRIC previsto per la determinazione dei prezzi dei servizi
di accesso all'ingrosso. 
  A2.21. L'Autorita' non ritiene opportuno accogliere la richiesta di
BT in merito alla necessita'  di  definire  una  norma  generale  che
disciplini la ripartizione dei costi determinati da  modifiche  della
rete  dell'operatore  notificato,  in  quanto,  come   di   consueto,
l'impatto di tali modifiche sui prezzi dei servizi di  accesso  sara'
valutato nell'ambito delle  relative  procedure  di  definizione  dei
prezzi. 
  A2.22. Per quanto riguarda le osservazioni di alcuni  operatori  in
merito alla modalita' di pricing  della  fibra  spenta  su  base  IRU
pluriennale, l'Autorita' conferma quanto gia' evidenziato durante  la
precedente consultazione, ossia  che  il  servizio  di  accesso  alle
infrastrutture  civili  e  alla  fibra  spenta  in  rete  di  accesso
primaria, secondaria e nella tratta di  adduzione  non  e'  vincolato
alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente  finale,  ma  puo'
essere riutilizzato per diversi clienti finali, e quindi,  in  virtu'
di  tale  possibilita',  non   richiede   una   durata   contrattuale
strettamente  vincolata  alla  durata  minima  di  un  contratto   di
fornitura di servizi al dettaglio. 
  A2.23.  In  merito  alle  osservazioni  degli  operatori  circa  le
condizioni economiche di fornitura del servizio  di  accesso  end  to
end, l'Autorita' evidenzia innanzitutto che tale  servizio  e'  stato
introdotto quale strumento per garantire all'operatore alternativo il
massimo livello  di  indipendenza  nella  fornitura  dei  servizi  al
dettaglio su fibra; al contempo, si e'  ritenuto  necessario  che  il
pricing del servizio end to end dovesse consentire il  raggiungimento
di  economie  di  scala  tali   da   giustificare   investimenti   in
infrastrutture di rete proprietarie.  L'Autorita'  rileva,  comunque,
che la fornitura del servizio end to end puo' determinare,  a  carico
dell'incumbent,  investimenti  addizionali  rispetto  a  quelli  gia'
pianificati dovuti alla necessita' di realizzare elementi di  rete  e
porre in campo attivita' operative - che possono dipendere, peraltro,
dall'architettura  adottata  -  non  necessarie  alla  fornitura  del
tradizionale servizio di unbundling della rete in rame. 
  A2.24. Fatte queste premesse, al fine di  evitare  che  un  impegno
eccessivamente gravoso ricada sulla sola Telecom Italia,  si  ritiene
opportuno legare la tariffazione del servizio end to end al  contesto
in cui il servizio viene  acquistato.  Nello  specifico,  qualora  le
risorse per la fornitura del servizio end to end  siano  disponibili,
non essendo richiesti investimenti aggiuntivi  da  parte  di  Telecom
Italia, si considera valido il principio  proposto  nello  schema  di
provvedimento che prevede un  contributo  una  tantum  ed  un  canone
mensile. In particolare, si precisa che il contributo una  tantum  e'
inteso a remunerare, analogamente al contributo  di  attivazione  dei
servizi di unbundling  su  rete  in  rame,  unicamente  le  attivita'
operative necessarie alla fornitura del servizio  end  to  end.  Tali
attivita' comprendono, inter alia, la  giunzione  delle  fibre  e  la
qualificazione del servizio finale. 
  A2.25.  In  caso   invece   di   indisponibilita'   delle   risorse
(riguardanti uno o  piu'  tratte  componenti  il  servizio),  invece,
l'Autorita' ha previsto la possibilita' per  l'operatore  alternativo
di ricorrere o alla  soluzione  degli  studi  di  fattibilita'  o  al
meccanismo di programmazione degli  ordinativi.  In  tali  casi,  per
meglio ripartire tra incumbent  e  operatore  acquirente  il  rischio
dell'investimento, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere,  oltre  a
un contributo una tantum della stessa natura di quello  descritto  al
punto precedente, una modalita' di pricing basata  su  contratti  IRU
pluriennali. Tale modalita' di pricing non deve  comunque  riguardare
il segmento di  terminazione,  per  il  quale  si  ritiene  opportuno
mantenere una tariffazione basata su canone mensile e  contributo  di
attivazione.  In  aggiunta,  al  fine  di  garantire   una   maggiore
flessibilita' nella distribuzione del rischio, si  ritiene  opportuno
imporre a Telecom Italia la pubblicazione in Offerta  di  Riferimento
di piu' opzioni di durata dei  contratti  IRU,  tra  cui  almeno  una
quinquennale,  nonche'  di  permettere  all'operatore  acquirente  la
rivendita  del  servizio  prima  della  scadenza  del  contratto  IRU
stipulato. 
  A2.26. L'Autorita' ritiene comunque che gli  aspetti  di  dettaglio
relativi  alla  valorizzazione  del  servizio  end  to  end   saranno
affrontati nel procedimento per la definizione dei prezzi dei servizi
di accesso su reti NGA. 
  A2.27. Con riferimento alle condizioni economiche previste  per  la
costruzione di nuove infrastrutture di manovra da  parte  di  Telecom
Italia, l'Autorita' condivide le osservazioni di  PosteMobile  ed  in
particolare di Vodafone circa la necessita' che esse siano  orientate
ai  costi.  Si  ritiene  inoltre  necessario  che  siano  fornite  le
opportune garanzie di  trasparenza  attraverso  la  pubblicazione  da
parte di Telecom Italia, in offerta di riferimento, di indicazioni in
merito ai prezzi per questo tipo di  servizi.  L'Autorita'  vigilera'
sulla congruenza dei prezzi di tali servizi, in sede di  approvazione
di  offerta  di  riferimento,  e  sulla  corretta  applicazione   del
principio di orientamento al costo da parte di Telecom Italia. 
  A2.28. L'Autorita' ribadisce quanto gia' affermato nella precedente
consultazione circa il fatto che il riconoscimento di un risk premium
rappresenta un meccanismo  incentivante  per  lo  sviluppo  di  nuove
infrastrutture e servizi in fibra; d'altro canto, sia  il  meccanismo
di programmazione degli  ordinativi  previsto  dal  provvedimento  in
consultazione, sia il coinvestimento, rappresentano  strumenti  utili
alla riduzione dei costi e dei rischi connessi  allo  sviluppo  delle
reti NGA. L'Autorita', pertanto, nel prevedere l'applicazione  di  un
risk premium, da un lato, e nell'incentivare lo sviluppo di forme  di
coinvestimento,  dall'altro,   intende   rendere   disponibili   agli
operatori due soluzioni alternative per affrontare i rischi  connessi
allo  sviluppo  delle  nuove  reti.  L'Autorita',   quindi,   ritiene
necessario non prevedere il riconoscimento di un risk premium sia nel
caso in cui si adottino forme di coinvestimento, sia nel caso in  cui
la realizzazione delle infrastrutture di accesso avvenga mediante  il
meccanismo  di  programmazione  degli   ordinativi.   Si   evidenzia,
comunque,  che  anche  in  assenza  di  un  premio   aggiuntivo,   la
remunerazione del costo del capitale e'  garantita  dall'applicazione
di un  opportuno  WACC  nella  definizione  del  prezzo  dei  servizi
all'ingrosso. 
  A2.29. In merito ai criteri per il calcolo del premio  di  rischio,
questi saranno definiti nell'ambito del procedimento previsto per  lo
sviluppo del modello BU-LRIC al fine della determinazione dei  prezzi
dei servizi su rete NGA. 
A3. Obblighi di non discriminazione,  trasparenza,  contabilita'  dei
  costi e separazione contabile relativi al mercato n. 4 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
Obblighi di trasparenza e non discriminazione 
  A3.1.  Telecom  Italia  condivide  la  previsione  riguardante   la
realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture ed  invita
l'Autorita' a specificare che allo  sviluppo  del  relativo  database
contribuiscano tutti gli operatori di  telecomunicazioni  e  tutti  i
soggetti, pubblici e  privati,  che  a  qualunque  titolo  possiedono
infrastrutture idonee alla posa di cavi in fibra ottica. La  societa'
ritiene opportuno, inoltre, che gli  investimenti  necessari  per  la
realizzazione del database vengano remunerati attraverso  un  sistema
di tariffazione basato sul suo effettivo utilizzo, definito dall'Ente
che ne sara' proprietario e gestore. 
  A3.2. Vodafone,  Wind,  BT  e  Tiscali  condividono  l'orientamento
dell'Autorita' di prevedere la realizzazione di un database da  parte
di Telecom Italia. A tal proposito, Tiscali sottolinea la  necessita'
che le informazioni ivi contenute siano rese disponibili senza alcuna
vincolo relativo  all'acquisto  di  servizi  o  a  manifestazioni  di
interesse. Vodafone e Wind ritengono opportuno, in aggiunta,  che  il
database contenga informazioni ulteriori rispetto a  quelle  indicate
dall'Autorita', come la potenzialita' dei cavi posati all'interno dei
condotti, il posizionamento dei pozzetti e  dei  giunti  e  le  mappe
georeferenziate della fibra spenta nella rete  di  accesso.  Inoltre,
Vodafone rileva la necessita' che Telecom Italia  realizzi  anche  un
database relativo al segmento di terminazione, contenente  tutti  gli
interni e i civici degli edifici cablati, e  a  parere  di  Wind  gli
operatori alternativi dovrebbero avere la possibilita' di  scaricare,
attraverso una interfaccia web dedicata, i dati necessari in  formato
conforme agli standard GIS (quali shape e gdb). 
  A3.3. Wind rileva la necessita' che  l'offerta  di  riferimento  di
Telecom Italia chiarisca in che modo la societa' rendera' disponibili
agli operatori alternativi le informazioni per accedere alle  singole
porzioni di rete o al servizio end to end, nonche' i  processi  ed  i
tempi di fattibilita', di delivery ed assurance. PosteMobile  ritiene
che nell'offerta di riferimento debbano  essere  indicati  anche  gli
standard di sottotubazione delle infrastrutture di posa e gli aspetti
relativi alla fornitura di spazi per le sottotubazioni. 
  A3.4. Vodafone ritiene che le modifiche eventualmente apportate  da
Telecom Italia alle offerte di riferimento gia' approvate -  relative
ai servizi sia del mercato n. 4 sia del mercato n. 5 - debbano essere
sottoposte a consultazione pubblica ed entrare in vigore  decorsi  30
giorni  dalla  loro  approvazione,  se   inerenti   alle   condizioni
economiche, o dopo 90 giorni, se riguardanti le condizioni tecniche. 
  A3.5. Tiscali e  Fastweb  condividono  la  previsione  secondo  cui
l'offerta di riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su fibra
debba  specificare  i  dettagli  circa  i  processi  e  le  procedure
operative automatizzate  per  la  migrazione  dei  clienti.  Fastweb,
tuttavia,  ritiene  opportuno  che  qualsiasi  processo  o  procedura
automatizzata proposto da Telecom Italia sia sottoposto alle consuete
norme a tutela della trasparenza e sia approvato solo a valle  di  un
contraddittorio con gli operatori interessati. 
  A3.6. Tiscali ritiene necessario modificare  l'art.  20,  comma  4,
dello schema di provvedimento, prevedendo  che  i  tempi  massimi  di
provisioning per i servizi di accesso alle infrastrutture di  posa  e
fibra spenta siano di 30 giorni  lavorativi  nel  95%  dei  casi.  BT
invita l'Autorita' ad applicare  per  il  servizio  di  accesso  alle
infrastrutture di posa e fibra spenta una penale di assurance analoga
a quella prevista per il servizio di prolungamento  dell'accesso  con
portante trasmissivo.  Wind  sottolinea  la  necessita'  che  Telecom
Italia garantisca agli operatori alternativi SLA e penali  con  tempi
di provisioning e assurance inferiori a quelli applicati alle proprie
divisioni retail, e BT invita l'Autorita' a  modificare  il  comma  5
dell'art. 7 sostituendo «almeno equivalenti» con  «migliorativi»,  al
fine  di  garantire  che  l'obbligo  di   non   discriminazione   con
riferimento  ai  tempi  di  provisioning   e   assurance   garantisca
un'effettiva parita' di trattamento interno-esterno. Con  riferimento
al servizio end to end, in particolare, Wind ritiene opportuno che le
relative attivita' di provisioning e di assurance vengano svolte  nel
rispetto di SLA (e penali) formulati nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di  parita'  di  trattamento  e  comunque  tali  da
risultare non superiori  a  quelli  previsti  per  la  fibra  spenta.
PosteMobile ritiene, invece, non adeguato  che  l'approvazione  degli
SLA e delle penali per il servizio end to end da parte dell'Autorita'
avvenga mediante la sola valutazione del rispetto dei principi di non
discriminazione e parita' di trattamento. 
  A3.7. AIIP chiede all'Autorita', quale corollario  dell'obbligo  di
non discriminazione, di  mantenere  l'attuale  disciplina  che  vieta
sconti  in  funzione  della  diversa  quantita'  di  traffico  o   di
infrastrutture impiegate, formulando in  maniera  piu'  esplicita  le
disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 7. 
Servizio di co-locazione 
  A3.8. Wind ritiene opportuno che Telecom Italia, su richiesta degli
operatori, predisponga gli ODF nelle sale di co-locazione mettendo  a
disposizione  uno  spazio  adeguato.  In  relazione  allo  studio  di
fattibilita', la societa' evidenzia la necessita'  di  garantire  che
gli SLA previsti siano almeno gli stessi  di  quelli  presenti  nelle
attuali offerte di riferimento. 
  A3.9. PosteMobile ritiene che vi sia un'incoerenza tra il  servizio
di co-locazione della fibra spenta,  di  cui  all'art.  3,  comma  6,
lettera g, e la previsione di cui all'art. 3, comma 5, che  configura
un obbligo piu' generale, finalizzato a  consentire  la  co-locazione
degli operatori alternativi presso le centrali locali e  i  punti  di
concentrazione  della  rete  di  Telecom  Italia  e   non   solo   la
co-locazione della fibra spenta. A parere della  societa',  tale  non
perfetta coerenza puo'  rendere  ambigua  anche  la  definizione  del
servizio end to end. 
Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi 
  A3.10. Telecom Italia condivide, in  linea  generale,  l'estensione
dei principi del modello di equivalence anche ai servizi su fibra, ma
ritiene opportuno che la definizione delle metodologie e dei  criteri
per l'applicazione del transfer  charge  al  prezzo  ai  servizi  NGA
appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 siano oggetto  di  uno  specifico
provvedimento, integrativo della delibera n. 2/11/CONS.  La  societa'
chiede di prevedere l'avvio di tale  procedimento  nel  provvedimento
finale. 
  A3.11.  Con  riferimento  al  mercato  n.  4,  Telecom  Italia  non
condivide la proposta dell'Autorita' di applicare il  meccanismo  del
transfer charge  per  la  valorizzazione  al  prezzo  delle  cessioni
interne anche tra servizi appartenenti allo stesso mercato wholesale.
(2) La societa' ritiene, invece, che sia sufficiente garantire: i) la
corretta applicazione dei transfer charge  al  prezzo  alla  cessione
interna di servizi di accesso  alla  fibra  spenta  verso  i  servizi
bitstream su NGA e alla cessione interna di  questi  ultimi  verso  i
mercati retail e ii) la corretta attribuzione, all'interno dei  Conti
Economici,  delle  risorse   infrastrutturali   e   delle   attivita'
produttive necessarie per la loro realizzazione. 
  A3.12. In merito alla relazione  tra  il  servizio  d'accesso  alle
infrastrutture di posa ed il servizio d'accesso  alla  fibra  spenta,
Telecom Italia si  rende  disponibile  a  definire,  nell'ambito  del
suddetto  procedimento  ad  hoc,  un  modello  di   equivalence   che
rappresenti la «vista dell'accesso in fibra» ed a fornire la relativa
reportistica  che  dia   dimostrazione   dell'omogenea   e   corretta
attribuzione dei costi delle infrastrutture di posa e delle attivita'
correlate sia al servizio di accesso  alle  infrastrutture,  prodotto
esclusivamente per l'esterno, sia al servizio di accesso  alla  fibra
spenta, prodotto anche per la cessione all'interno. 
  A3.13. In relazione all'obbligo di contabilita' dei costi,  Telecom
Italia non concorda con l'orientamento dell'Autorita' di adottare una
base di costo HCA per i servizi del mercato n. 4 e CCA per i  servizi
del mercato n. 5, anche in considerazione dell'obbligo di evidenziare
la base  di  costo  utilizzata  per  ciascun  centro  di  costo,  che
comporterebbe un'evidente incongruenza laddove sussistano  centri  di
costo che alimentano servizi  di  entrambi  i  mercati.  La  societa'
propone, dunque, di definire un'unica  base  di  costo  per  tutti  i
mercati dell'accesso. 
  A3.14. Vodafone ritiene che gli obblighi di separazione contabile e
contabilita' dei costi,  previsti  e  declinati  con  riferimento  ai
singoli servizi che compongono il servizio end to end, debbano essere
estesi anche al servizio nel suo complesso. 
  A3.15. BT rileva  che  le  previsioni  relative  agli  obblighi  di
contabilita' dei costi e separazione contabile non sono a suo  parere
in grado di garantire la piena efficacia dell'obbligo di  parita'  di
trattamento  interno-esterno,  e  pertanto  invita   l'Autorita'   ad
estendere l'applicazione degli obblighi contenuti nella  delibera  n.
2/11/CONS alle reti in fibra ottica. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A3.16. Con riferimento  alle  osservazioni  di  Telecom  Italia  in
merito   alla   realizzazione   di   un   catasto   nazionale   delle
infrastrutture,  l'Autorita'  intende  richiamare  le  considerazioni
espresse dalla  Commissione  europea  nella  Raccomandazione  NGA  in
merito agli obblighi di  trasparenza  da  imporre  all'operatore  SMP
(considerato n. 12). In particolare, la Commissione invita le ANR  ad
utilizzare i poteri loro conferiti  dalla  Direttiva  2002/21/CE  per
ottenere tutte le informazioni pertinenti in  merito  all'ubicazione,
alla capacita' e alla disponibilita' delle infrastrutture nella  rete
di accesso dell'operatore notificato,  in  modo  da  consentire  agli
operatori alternativi di installare le proprie reti in  fibra  ottica
in contemporanea con l'operatore  SMP,  condividendo  i  costi  delle
opere di ingegneria civile.  L'Autorita'  osserva,  inoltre,  che  la
delibera n. 731/09/CONS gia' prevede, tra gli obblighi di trasparenza
imposti in capo a Telecom Italia, l'obbligo di realizzare un database
contenente informazioni sulla disponibilita' di infrastrutture civili
e di fibra accesa e spenta, nonche' sul punto di attestazione  presso
il quale la fibra  e'  accessibile.  Pertanto,  l'Autorita'  conferma
quanto previsto dallo schema di provvedimento. 
  A3.17.  Si  ritiene  opportuno  inoltre  accogliere  la   richiesta
avanzata da alcuni operatori di integrare il  suddetto  database  con
informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su  rete  in
fibra  e,  in  particolare,  circa  la  presenza  del   segmento   di
terminazione in fibra. Si evidenzia, comunque, che nel  documento  in
consultazione sono stati gia' forniti alcuni dettagli  relativi  alla
sua  implementazione,  quali,  in  particolare,  la   necessita'   di
predisporre un  sistema  «georeferenziato»,  al  fine  di  rafforzare
l'efficacia  dell'obbligo  di  trasparenza  imposto  ai  sensi  della
delibera n. 731/09/CONS  e  di  facilitare  la  pianificazione  degli
investimenti da parte degli  operatori.  Ad  ogni  modo,  l'Autorita'
terra' conto delle ulteriori richieste  degli  operatori  nell'ambito
della propria attivita' di vigilanza  sull'effettiva  implementazione
del database da parte di Telecom Italia e sulla sua rispondenza  alle
necessita' degli operatori. 
  A3.18. In  merito  alla  richiesta  di  Vodafone  di  sottoporre  a
consultazione  pubblica  le  modifiche  eventualmente  apportate   da
Telecom Italia alle  offerte  di  riferimento  gia'  approvate  e  di
calcolare  i  tempi  di  decorrenza  (30  o  90  giorni)  dalla  data
dell'approvazione delle stesse, l'Autorita' osserva che la previsione
dell'art. 6 del provvedimento in consultazione e' in linea con quanto
stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS in merito  agli  obblighi  di
trasparenza. A tal proposito, l'Autorita' evidenzia di  aver  rimosso
il richiamo alla procedura di cui all'art. 11 del Codice in  caso  di
modifica dell'offerta di  riferimento,  inizialmente  proposto  nello
schema di provvedimento di cui alla delibera n. 525/09/CONS, anche in
considerazione delle osservazioni fornite  dai  soggetti  intervenuti
alla  consultazione  pubblica.  In  tale  contesto,  l'Autorita'   ha
ritenuto opportuno ripristinare il regime  della  sola  comunicazione
preventiva allo scopo di non  creare  ostacoli  al  lancio  di  nuove
offerte  introducendo  meccanismi  troppo  lunghi  e  complessi.   Di
conseguenza, l'Autorita' conferma quanto proposto in consultazione  e
ribadisce che, nell'ambito  della  propria  attivita'  di  vigilanza,
terra' debitamente conto degli effetti che le modifiche alle  offerte
di riferimento potranno avere sul mercato, ai fini  dell'approvazione
o meno delle stesse. 
  A3.19.  Con  riferimento  all'offerta  di  riferimento  che   sara'
pubblicata da Telecom Italia, rispetto alla quale gli operatori Wind,
PosteMobile, Fastweb e Tiscali hanno fatto una serie di osservazioni,
l'Autorita' condivide l'opportunita' che tale offerta  riporti,  come
di consueto, tutte le informazioni necessarie ad un utilizzo efficace
dei servizi all'ingrosso dell'operatore, nonche' informazioni circa i
processi  e  le  procedure  operative   automatizzate   che   saranno
predisposte per la migrazione dei clienti. L'offerta  di  riferimento
predisposta da Telecom Italia  sara'  poi  soggetta  all'approvazione
dell'Autorita', in contradditorio con gli operatori interessati. 
  A3.20. In merito agli  SLA  di  provisioning  e  di  assurance  dei
servizi di  accesso  passivo  e  alle  relative  penali,  l'Autorita'
conferma l'orientamento espresso nello schema  di  provvedimento,  in
particolare all'art. 7, comma 5, in linea  con  le  previsioni  della
delibera n. 731/09/CONS ed  evidenzia,  inoltre,  che  SLA  e  penali
devono essere comunque stabiliti nel  rispetto  dell'obbligo  di  non
discriminazione. A riguardo delle osservazioni degli operatori  circa
gli SLA e le penali relative al  servizio  end  to  end,  l'Autorita'
condivide  in  linea  generale  l'osservazione   secondo   cui   essi
dovrebbero essere coerenti con quelli del servizio di  fibra  spenta.
Ad ogni modo, il servizio end to end, come gia' ampiamente descritto,
pur essendo realizzato attraverso la fornitura congiunta  di  servizi
di  accesso  alle  infrastrutture,  si  configura  come  un  servizio
distinto, caratterizzato da proprie specifiche. In particolare,  tale
servizio prevede il coordinamento di una serie  di  attivita',  quali
giunzione della fibra, permutazioni e qualificazione della linea. Per
tali ragioni, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia  debba  proporre
in offerta di riferimento opportuni SLA e penali per il servizio  end
to end che tengano conto della natura dello  stesso  servizio  e  che
siano coerenti con i relativi SLA e penali previsti per  il  servizio
di fibra spenta. 
  A3.21. L'Autorita' non condivide le osservazioni di AIIP di cui  al
punto A3.7, anche in considerazione della  Raccomandazione  NGA,  che
prevede esplicitamente la possibilita' di applicare sconti sui volumi
per i servizi di accesso alle reti in fibra.  In  particolare,  fermo
restando gli obblighi di non discriminazione stabiliti  nel  presente
provvedimento,  l'Autorita'  valutera'  l'opportunita'  di  prevedere
l'applicazione di sconti a volume nell'ambito del procedimento per la
definizione dei prezzi dei servizi di accesso,  tenendo  conto  anche
dell'impatto sul benessere  sociale  di  tale  misura  nonche'  delle
indicazioni contenute nell'allegato I alla Raccomandazione NGA. 
  A3.22. L'Autorita' concorda con Wind sulla necessita' di  prevedere
un obbligo per Telecom Italia di predisporre, in caso di richiesta da
parte dell'operatore alternativo, gli ODF nelle sale di  co-locazione
ed il relativo spazio necessario. I costi del  permutatore,  compresi
quelli di installazione, sono in tal  caso  a  carico  dell'operatore
richiedente  il  servizio  di   co-locazione.   In   relazione   alla
definizione  di  opportuni  SLA  per  gli  studi   di   fattibilita',
l'Autorita' ritiene necessario introdurre uno specifico articolo  nel
provvedimento  finale  (art.  14-bis)  al  fine  di  disciplinare  il
meccanismo degli studi di fattibilita',  come  previsto  anche  dalla
delibera n. 731/09/CONS relativamente al servizio di co-locazione. In
aggiunta, si ritiene opportuno che l'Offerta di Riferimento  relativa
ai  servizi  di  accesso  fisico  all'ingrosso  evidenzi   anche   le
condizioni  economiche  degli  studi  di  fattibilita'.  L'Autorita',
inoltre, concorda con l'interpretazione di PosteMobile  sulla  natura
generale dell'obbligo di co-locazione; a tal fine, le previsioni  dei
commi 5 e 6 dell'art. 3 dello schema di provvedimento sono state rese
coerenti. 
  A3.23. Vista la complessita' e la rilevanza della tematica ai  fini
della corretta applicazione degli obblighi  di  non  discriminazione,
l'Autorita' ritiene opportuno accogliere  la  richiesta  avanzata  da
Telecom Italia circa l'avvio  di  un  apposito  procedimento  per  la
definizione  di  linee  guida  ai  fini  della   valorizzazione   dei
trasferimenti interni dei servizi di accesso in fibra. Al  contrario,
l'Autorita'  non  condivide  la   proposta   di   BT   di   estendere
meccanicamente l'applicazione degli obblighi contenuti nella delibera
n. 2/11/CONS alle reti in fibra ottica, ritenendo  piu'  appropriato,
come detto, definire le  regole  di  contabilita'  per  le  reti  NGA
mediante un apposito procedimento. 
  A3.24.  In  merito  all'osservazione  di   Telecom   Italia   circa
l'applicazione del  meccanismo  del  transfer  charge  alle  cessioni
interne anche tra servizi appartenenti allo stesso mercato wholesale,
l'Autorita' concorda con l'operatore in considerazione del fatto  che
le relazioni verticali alla base del modello di equivalence applicato
ai mercati dell'accesso su rete in rame - previsto dalla delibera  n.
314/09/CONS  -  non  riguardano  servizi  appartenenti  allo   stesso
mercato. Al  fine  di  garantire  la  parita'  di  trattamento  verso
soggetti terzi, nel rispetto del principio della non discriminazione,
si  ritiene  comunque  opportuno  prevedere   che   la   contabilita'
regolatoria riporti, per i servizi di accesso alle infrastrutture  di
posa,  sia  un  dettaglio  dei  costi  sia  un  conto  economico  che
consentano la corretta attribuzione dei costi a tutti i servizi per i
quali le infrastrutture costituiscono un input essenziale, sia per le
divisioni  interne  di  Telecom  Italia   sia   per   gli   operatori
concorrenti. Inoltre, si ritiene opportuno estendere  ai  servizi  in
fibra  le  previsioni  della  delibera  n.  731/09/CONS   riguardanti
l'obbligo  di  dare  evidenza  dei  transfer  charge  relativi   alla
fornitura all'ingrosso  di  segmenti  terminali  di  linee  affittate
(mercato n. 6). 
  A3.25.  In  merito  alla  scelta  delle  basi  di  costo   per   la
contabilita' dei servizi dei mercati n. 4 e n. 5, si evidenzia che le
previsioni dello schema di provvedimento sono in linea con quanto  in
vigore per i servizi di accesso  su  rete  in  rame  ai  sensi  della
delibera n. 731/09/CONS.  Eventuali  modifiche  a  riguardo,  quindi,
saranno prese in considerazione nell'ambito  della  prossima  analisi
dei mercati dell'accesso. 
  A3.26.  L'Autorita',  ritiene  opportuno  accogliere  la  richiesta
avanzata  da  Vodafone  circa   l'imposizione   degli   obblighi   di
separazione contabile e contabilita' dei costi anche per il  servizio
end to end nel suo complesso e non solo, quindi, con  riferimento  ai
singoli servizi che lo compongono. 
A4. Obblighi di accesso relativi al mercato n. 5 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
  A4.1.  Tutti  i  soggetti   intervenuti   condividono   la   scelta
dell'Autorita'  di  confermare  in  capo   all'operatore   notificato
l'obbligo di accesso bitstream su reti NGA e, ad eccezione di Telecom
Italia, condividono l'introduzione del servizio  di  interconnessione
virtuale presso la centrale locale (servizio VULA). Vodafone ritiene,
tuttavia, necessario precisare che il servizio VULA non  puo'  essere
equiparato all'unbundling in centrale in termini di  controllo  delle
caratteristiche  tecniche  del  servizio  al  cliente  finale  e   di
marginalita' raggiungibili dall'operatore alternativo. 
  A4.2. Gli operatori intervenuti, ad eccezione  di  Telecom  Italia,
condividono gli  orientamenti  dell'Autorita'  nel  rimandare  ad  un
procedimento di analisi di mercato la possibilita' di introdurre  una
sunset clause per il servizio bitstream.  Telecom  Italia,  ribadendo
quanto gia' espresso nella prima consultazione, ritiene  invece  piu'
appropriato che l'obbligo di accesso bitstream su fibra sia  limitato
alle sole aree prive di concorrenza infrastrutturale, affermando  che
la Raccomandazione sulle reti NGA prevede l'imposizione  di  obblighi
di accesso bitstream solo nel caso in cui  gli  obblighi  di  accesso
fisico non siano efficaci  a  garantire  un  contesto  concorrenziale
efficiente. 
  A4.3. A parere di BT, i servizi  offerti  alla  clientela  business
dovrebbero essere analizzati separatamente al fine  di  definire  una
regolamentazione in grado di  individuare  prodotti  di  accesso  che
meglio possano soddisfare la domanda di questo tipo di clientela. 
  A4.4. Tutti gli operatori  intervenuti  hanno  accolto  con  favore
l'orientamento  dell'Autorita'  di  prevedere  l'obbligo  di  accesso
bitstream a livello  2  su  tecnologia  Ethernet.  A  tal  proposito,
Telecom Italia accoglie favorevolmente l'introduzione del concetto di
«area di raccolta Ethernet» separato dal concetto  di  «macroarea  di
raccolta  Ethernet»  e  ritiene  necessario  che   la   delibera   n.
731/09/CONS sia integrata in modo da  garantire  l'omogeneita'  delle
definizioni con l'attuale provvedimento. 
  A4.5. Gli operatori Vodafone e Tiscali, nonche' l'associazione AIIP
ritengono necessario che  l'Autorita'  definisca  gia'  nel  presente
provvedimento le classi di servizio che il bitstream su fibra  dovra'
supportare. In particolare,  a  parere  di  AIIP  risulta  necessario
eliminare qualsiasi riferimento al fatto  che  Telecom  Italia  possa
offrire  un  sottoinsieme  di  profili  di  CoS  rispetto  a   quelli
tecnicamente  supportati  dalla  propria  rete   (l'associazione   fa
riferimento in particolare  all'art.  5,  comma  9  dello  schema  di
provvedimento). Telecom Italia, per contro,  ritiene  necessario  che
l'Autorita' indichi gia' nel presente provvedimento che le classi  di
servizio devono essere quattro, in linea peraltro con quanto previsto
dall'ente di standardizzazione «Metro Ethernet  Forum»  (che  prevede
tre specifiche classi) e con le caratteristiche dell'attuale  offerta
di riferimento del servizio bitstream su rame.  (3) 
  A4.6. Tutti gli operatori intervenuti evidenziano la necessita' che
il  provvedimento  finale   fornisca   maggiori   indicazioni   circa
l'implementazione del servizio bitstream su fibra. In tal senso, AIIP
ritiene  necessario  che  il  provvedimento  finale   chiarisca   che
l'offerta di riferimento deve prevedere per il servizio bitstream una
componente di accesso ed una componente di trasporto, in coerenza con
l'attuale offerta di riferimento degli analoghi servizi  su  rete  in
rame. 
  A4.7. Telecom Italia ritiene che  il  servizio  VULA  debba  essere
fornito tramite uno switch a cui sono  interconnessi  tutti  gli  OLT
co-locati in centrale, in grado di prelevare il traffico di qualsiasi
utente attestato alla centrale stessa; tale  soluzione  permetterebbe
di garantire l'interconnessione in modalita' un-contended,  con  ampi
gradi di liberta' nella  scelta  della  CPE  e  della  QoS  da  parte
dell'operatore alternativo ed in maniera piu' efficiente rispetto  ad
una soluzione che  prevede  l'interconnessione  direttamente  su  una
delle porte di backup dell'OLT. Telecom Italia ritiene  infatti  che,
vista la limitatezza di porte di backup disponibili  sugli  apparati,
la riserva di  un  certo  numero  di  porte  al  fine  di  permettere
l'interconnessione diretta  degli  operatori  riduca  le  prestazioni
complessive della rete.  Telecom  Italia  evidenzia  inoltre  che  le
modalita' di interconnessione presso i nodi parent e distant Ethernet
per i servizi di accesso bitstream  su  fibra  sono  le  medesime  di
quelle per i servizi su rame e che quindi la  consegna  del  traffico
bitstream su fibra puo' essere realizzata impiegando il medesimo  kit
di consegna previsto per la fornitura dei servizi bitstream su  rame.
A  tal  proposito,  Tiscali  ritiene  necessario  che   l'interfaccia
presente sul kit di consegna per i servizi  bitstream  su  fibra  sia
separata dall'interfaccia di consegna  per  i  servizi  bitstream  su
rame. 
  A4.8. Vodafone ritiene necessario che il provvedimento (al comma 4,
art.  5)  indichi  in  modo   piu'   esplicito   che   i   punti   di
interconnessione feeder per l'erogazione del  servizio  bitstream  su
fibra devono essere individuati come un  sottoinsieme  dei  punti  di
interconnessione dell'attuale architettura bitstream Ethernet per  la
fornitura degli analoghi servizi su rete in rame. 
  A4.9. Telecom Italia evidenzia la necessita' che  il  provvedimento
finale chiarisca che l'obbligo di fornitura del servizio bitstream su
fibra  su  linea  "non  attiva"  sia  circoscritto  ai  soli  edifici
appositamente predisposti,  il  cui  elenco  sara'  pubblicato  dalla
stessa societa' con modalita' analoghe a quelle gia' in  uso  per  il
servizio bitstream su rame. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A4.10. In merito a quanto  espresso  da  Telecom  Italia  circa  la
possibilita'  di  eliminare  l'obbligo  di  fornitura  del   servizio
bitstream nelle aree concorrenziali, l'Autorita' conferma il  proprio
orientamento, in quanto ritiene, in linea con quanto  espresso  dalla
Commissione europea nello Staff Working Paper  della  Raccomandazione
NGA,  che  la  competizione  sia  il  principale   driver   per   gli
investimenti e che, in tal senso, il bitstream risulti uno  strumento
essenziale al fine di  incentivare  lo  sviluppo  della  domanda  dei
servizi NGA e quindi  la  competizione.  Si  evidenzia  peraltro  che
l'Autorita' ha gia' imposto l'obbligo di bitstream su fibra a livello
nazionale nell'ambito  della  precedente  analisi  di  mercato.  Allo
stesso tempo, in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione NGA,
l'Autorita'  ha  previsto,  nello   schema   di   provvedimento,   di
differenziare i  prezzi  dei  servizi  bitstream  su  fibra  su  base
geografica al fine di  fornire  al  mercato  i  corretti  segnali  di
investimento, fornendo  agli  operatori  gli  opportuni  incentivi  a
risalire la  ladder  of  investment  (in  merito,  si  richiamano  le
considerazioni di cui ai punti D8.14 e  D8.15  dell'allegato  B  alla
delibera n. 301/11/CONS). 
  A4.11. Per  quanto  riguarda  la  richiesta  di  BT  di  analizzare
separatamente  il  mercato  della   clientela   affari,   l'Autorita'
evidenzia che la definizione del mercato,  non  essendo  oggetto  del
presente provvedimento, sara'  analizzata  nell'ambito  delle  future
analisi  dei  mercati  dell'accesso,  tenendo   anche   conto   delle
osservazioni degli operatori in merito. 
  A4.12. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di  confermare
le definizioni di «Area di raccolta  Ethernet»  e  di  «Macroarea  di
raccolta Ethernet» anche per i servizi di accesso bitstream su  rame,
l'Autorita' conferma l'uguaglianza tra le definizioni - per i servizi
su rame e su fibra - ed osserva inoltre che  le  attuali  offerte  di
riferimento, approvate dall'Autorita'  ai  sensi  della  delibera  n.
731/09/CONS, gia' sono in sostanza coerenti con esse. 
  A4.13. In risposta alle osservazioni di alcuni operatori  riportate
al punto A4.5, l'Autorita' osserva che,  essendo  l'accesso  virtuale
essenziale per garantire lo sviluppo di una  competizione  efficiente
nella  fornitura  dei  servizi  al  dettaglio,   risulta   necessario
garantire agli operatori i piu' ampi livelli di configurabilita'  del
servizio, in maniera  da  poter  fornire  servizi  differenziati  nei
mercati al dettaglio. A tal fine, l'Autorita' ritiene  opportuno  che
Telecom Italia metta a disposizione degli operatori alternativi tutte
le classi  di  servizio  ingegnerizzate  dalla  sua  rete.  Tuttavia,
considerato che il Metro Ethernet Forum prevede che siano disponibili
almeno 3 CoS, rispetto alle 8  disponibili  nello  standard  IEEE  su
menzionato, per il supporto delle principali applicazioni,  e  tenuto
conto che l'attuale offerta di riferimento per i servizi bitstream su
rame prevede 4 CoS, l'Autorita' ritiene necessario che siano previste
in questa prima fase almeno 4 CoS anche per i servizi  in  fibra.  In
sede di  approvazione  di  offerta  di  riferimento  sara'  possibile
comunque valutare l'opportunita' di  introdurre  eventuali  ulteriori
classi di servizio. 
  A4.14. In merito  alla  relativa  richiesta  di  AIIP,  l'Autorita'
ribadisce che il servizio bitstream su fibra dovra'  essere  composto
da una componente di accesso ed eventualmente da  una  componente  di
trasporto, in coerenza con il servizio bitstream attualmente  offerto
sulla rete in rame. Nel dettaglio, si ribadisce che il servizio  VULA
dovra' essere disponibile presso  la  centrale  locale  dove  saranno
ubicati gli OLT e sara' costituito esclusivamente da  una  componente
di accesso. Il servizio  bitstream  presso  il  nodo  feeder  parent,
invece, sara'  composto  da  una  componente  di  accesso  e  da  una
componente di trasporto (backhaul)  del  traffico  dall'OLT  al  nodo
feeder parent di riferimento. 
  A4.15. L'Autorita' condivide  le  osservazioni  di  Telecom  Italia
secondo  cui   l'interconnessione   per   il   servizio   VULA   puo'
effettivamente essere realizzata attraverso l'utilizzo di uno  switch
Ethernet dedicato alla raccolta del traffico  generato  dagli  utenti
attestati alla centrale. Tale modalita', infatti, sarebbe in grado di
limitare gli interventi in centrale, considerato  che  l'attestazione
allo switch di tutti gli OLT presenti in centrale  potrebbe  avvenire
in un'unica soluzione. (4) In merito alla liberta'  di  scelta  della
CPE  da  parte  dell'operatore  alternativo,  si  ritiene   opportuno
precisare che tale liberta' deve essere garantita nel rispetto  della
sicurezza e l'integrita' della rete. 
  A4.16. In merito alle specifiche relative al kit di consegna per il
servizio bitstream su fibra, l'Autorita' ritiene opportuno  che  esse
siano definite nell'ambito  delle  procedure  di  approvazione  delle
relative   offerte   di   riferimento.   Per   quanto   riguarda   le
considerazioni di Vodafone circa la necessita'  di  prevedere  che  i
punti di interconnessione siano un sottoinsieme degli attuali  punti,
l'Autorita'  ribadisce  quanto  gia'   indicato   nello   schema   di
provvedimento in merito alla necessita' di salvaguardare in ogni caso
gli investimenti effettuati dagli operatori, e ritiene opportuno  che
i  punti  di  interconnessione  siano  specificati  nell'offerta   di
riferimento per  i  servizi  bitstream  ed  approvati  dall'Autorita'
nell'ambito della relativa procedura di valutazione. 
  A4.17. L'Autorita' condivide  le  osservazioni  di  Telecom  Italia
circa la necessita' che il servizio bitstream offerto su  linea  «non
attiva» sia circoscritto ai soli edifici  appositamente  predisposti,
il cui elenco deve essere  pubblicato  dall'operatore  con  modalita'
analoghe a quelle gia' in uso per il bitstream su rame. 
  A4.18. In risposta alle osservazioni di  BT,  Tiscali  e  Vodafone,
l'Autorita'   chiarisce   che   gli   ulteriori   dettagli   relativi
all'utilizzo dei servizi  bitstream  su  fibra  verranno  discussi  e
definiti nell'ambito delle procedure di approvazione  della  relativa
offerta di riferimento di Telecom  Italia.  Inoltre,  l'Autorita'  ha
avviato un'attivita' di monitoraggio del processo di  implementazione
dei  servizi  di  accesso  all'ingrosso  alla  rete  in  fibra  -  in
particolare dei servizi bitstream - con l'obiettivo di  agevolare  il
processo  di  implementazione  dei  servizi,  definire  le  eventuali
divergenze operative  che  dovessero  sorgere  tra  gli  operatori  e
risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico. 
A5. Obblighi di controllo dei prezzi relativi al mercato n. 5 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
  A5.1.  Con  riferimento  alle  modalita'  di  pricing  dei  servizi
bitstream, Telecom Italia ritiene che l'obbligo  di  orientamento  al
costo dei prezzi nelle aree non competitive non sia coerente con  gli
indirizzi  comunitari,  in  quanto  l'imposizione  di  tale   obbligo
dovrebbe muovere da una valutazione dell'efficacia  delle  condizioni
di equivalenza dei servizi di accesso regolamentato  garantite  dalla
separazione operativa messa in atto da Telecom Italia ai sensi  degli
Impegni. 
  A5.2. Per quanto attiene alla  metodologia  di  determinazione  dei
prezzi nelle aree non competitive, Telecom  Italia,  pur  concordando
con  la  proposta  dell'Autorita'  di  definire,  in  un   successivo
procedimento, un modello BU-LRIC che preveda il riconoscimento di  un
premio di rischio, conferma il proprio orientamento -  gia'  espresso
in merito ai servizi del mercato n. 4 - secondo cui la metodologia da
adottare dovrebbe: i) riferirsi ad un arco temporale esteso,  facendo
eventualmente ricorso ad un approccio di tipo  Discounted  Cash  Flow
(DCF) in grado di tenere in conto tutti gli investimenti  pianificati
dall'operatore; ii) definire un prezzo medio di lungo  periodo  (long
run) costante per tutto l'orizzonte temporale considerato. 
  A5.3.  Telecom  Italia,  inoltre,   non   condivide   la   proposta
dell'Autorita' di imporre l'orientamento al costo per il  prezzo  dei
servizi di backhaul di secondo livello, sostenendo che i  prezzi  dei
servizi bitstream con interconnessione al nodo feeder distant  ed  al
nodo remoto IP  debbano  essere  lasciati  alla  libera  negoziazione
commerciale, cosi' come sancito per gli analoghi servizi bitstream su
rame dalla delibera n. 731/09/CONS. 
  A5.4.  BT  esprime  delle  riserve   circa   i   criteri   proposti
dall'Autorita' per la valutazione dei prezzi  dei  servizi  bitstream
prima dell'entrata in vigore del modello BU-LRIC.  Secondo  Wind,  in
attesa della definizione del modello, i cui  risultati  non  dovranno
comunque essere applicati retroattivamente, il  prezzo  del  servizio
bitstream su  fibra  dovra'  essere  uguale  a  quello  del  relativo
servizio  su  rame,  nel  rispetto  del  principio  della  ladder  of
investment, e non dovra' essere differenziato su base geografica.  In
ogni caso, a parere di Wind i prezzi dell'offerta bitstream in  fibra
ottica di Telecom Italia dovranno essere tali da rendere  replicabili
anche  economicamente  le  offerte  al  dettaglio  dell'incumbent   e
rispettare il principio della ladder of investment. 
  A5.5. Analogamente a quanto evidenziato per i  servizi  di  accesso
appartenenti al mercato  n.  4,  gli  operatori  Vodafone  e  Fastweb
ritengono necessario avviare immediatamente il procedimento  relativo
alla definizione delle condizioni economiche dei servizi  di  accesso
appartenenti al mercato n. 5, stabilite sulla base della  metodologia
BU-LRIC. 
  A5.6. Vodafone ritiene  che  i  prezzi  di  trasporto  della  banda
bitstream su fibra debbano essere uguali a  quelli  definiti  per  il
trasporto su rame,  avendo  lo  stesso  schema  di  provvedimento  in
consultazione indicato che i punti di interconnessione  del  servizio
bitstream su fibra (Ethernet) saranno gli stessi di  quelli  previsti
per i medesimi servizi forniti su  rame.  BT  evidenzia  l'incoerenza
presente nello schema di  provvedimento  laddove  nell'articolato  si
indica che il prezzo del servizio di trasporto bitstream  di  secondo
livello e' orientato al costo, cosi' come  auspicato  dall'operatore,
mentre  nella  parte  relativa  alle  valutazioni  dell'Autorita'  si
evincerebbe il contrario. 
  A5.7.  Tiscali  ritiene  che,  per  consentire  una  realistica  ed
effettiva risalita della ladder of investment, i prezzi del  servizio
VULA e del bitstream debbano essere  significativamente  inferiori  a
quelli che saranno definiti per il servizio di  accesso  disaggregato
(in tutte le sue possibili varianti), anche in ragione del fatto che,
presumibilmente,   tali   tipologie    di    servizi    consentiranno
all'operatore   alternativo   un   minor   controllo   della   catena
impiantistica e quindi una minore capacita'  di  personalizzazione  e
gestione del servizio finale. 
  A5.8. AIIP ritiene opportuno eliminare il riferimento al criterio -
tra i vari indicati dall'Autorita' per la definizione dei prezzi  dei
servizi  bitstream  nella  fase  transitoria  -  che  stabilisce   la
necessita' di coerenza dei prezzi bitstream con le  offerte  previste
ai sensi della  delibera  n.  61/11/CONS,  in  quanto  gli  operatori
alternativi non sono resellers dei servizi di Telecom Italia e devono
piuttosto poter sviluppare  in  autonomia  le  proprie  offerte  alla
clientela finale. 
  A5.9. AIIP, come gia' evidenziato  nell'ambito  delle  osservazioni
alla delibera n.  1/11/CONS,  evidenzia  poi  che  a  suo  parere  la
previsione di un obbligo di  orientamento  al  costo  per  i  servizi
bitstream su fibra non sarebbe un  disincentivo  all'investimento  in
quanto la remunerazione garantita con l'applicazione di  un  WACC  al
prezzo orientato al costo del servizio bitstream,  di  oltre  il  9%,
corrisponderebbe ad un ROE di quasi il 20% sull'offerta all'ingrosso,
che e' in linea con il ROE complessivo di Telecom Italia. 
  A5.10. Come gia' evidenziato dall'operatore BT (punto  A4.3),  AIIP
ritiene che la regolamentazione proposta non prenda in considerazione
le specifiche necessita' degli operatori che servono piccole e  medie
imprese, quali  gli  associati  ad  AIIP,  ed  invita  l'Autorita'  a
considerare la possibilita' di individuare un mercato separato,  lato
domanda, per la clientela business - in applicazione dei principi  di
diritto antitrust  relativi  a  mercati  individuati  da  classi  ben
specifiche di consumatori  -  prevedendo  di  conseguenza  specifiche
offerte  all'ingrosso  di  servizi   bitstream,   a   condizioni   di
orientamento al costo, per questa categoria di domanda. 
  A5.11. In merito  all'obbligo  di  replicabilita'  dei  servizi  di
accesso a larga banda su fibra,  Telecom  Italia  ritiene  necessario
che, al fine di evitare che si determini una situazione di incertezza
circa le modalita'  di  attuazione  dei  relativi  test,  l'Autorita'
chiarisca alcune tematiche per le quali  il  semplice  richiamo  alla
delibera n. 499/10/CONS non risulta  soddisfacente.  In  particolare,
l'operatore ritiene necessario richiamare i  principi  sanciti  nella
delibera n. 731/09/CONS, in particolare nel  comma  2  dell'art.  64,
laddove  si   prevede   che,   nell'individuare   l'architettura   di
riferimento  dell'operatore  alternativo   efficiente,   si   debbano
considerare combinazioni dei servizi di accesso  fisico  e  virtuale,
anche in funzione delle caratteristiche  di  disponibilita'  su  base
territoriale  dell'offerta  da   replicare   (nel   caso   specifico,
considerando  la  prevista  suddivisione  del  territorio   in   aree
competitive e non). Secondo l'operatore, il  test  di  replicabilita'
dovra' far riferimento,  nelle  aree  competitive,  ad  un  operatore
efficiente che acquista i servizi del mercato n. 4, e nelle aree  non
competitive ad un operatore efficiente che invece acquista i  servizi
del mercato n. 5. Telecom Italia ritiene necessario che, al  fine  di
recepire tali osservazioni, il presente provvedimento preveda l'avvio
di un successivo  procedimento  ad  integrazione  della  delibera  n.
499/10/CONS che definisca i dettagli  di  applicazione  dei  test  di
replicabilita' dei servizi di accesso a larga banda su fibra. 
  A5.12.  Gli  operatori  hanno   poi   presentato   una   serie   di
considerazioni in merito alla proposta di differenziazione geografica
dei prezzi dei servizi bitstream, di seguito riportate. 
  A5.13. Telecom Italia,  fatta  salva  la  premessa  di  considerare
ingiustificato e non proporzionato un obbligo di accesso bitstream su
tutto il  territorio  nazionale,  accoglie  con  favore  la  proposta
dell'Autorita'  di  differenziare  il  suddetto  obbligo  a   livello
geografico,  rilevando   l'opportunita'   che   la   stessa   proceda
nell'immediato, a valle della notifica del provvedimento  definitivo,
alla classificazione del  territorio,  piuttosto  che  rimandarla  al
successivo procedimento volto a definire il modello BU-LRIC. (5) 
    
  A5.14. Gli operatori alternativi  ed  AIIP,  invece,  ritengono  la
differenziazione geografica dei  prezzi  dei  servizi  bitstream  una
misura non  legittima  in  quanto  non  adottata  a  seguito  di  una
preliminare analisi di mercato volta  a  verificare  la  presenza  di
condizioni competitive disomogenee tra le diverse aree  del  Paese  -
che capovolgano dunque gli  esisti  dell'analisi  conclusasi  con  la
delibera n. 314/09/CONS -  e,  in  ogni  caso,  non  adeguata  e  non
proporzionata, non risultando in linea con la Raccomandazione NGA. 
  A5.15. Fastweb, BT, Vodafone e AIIP ritengono in particolare che la
differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream proposta
dall'Autorita'  non  sia  in   linea   con   le   indicazioni   della
Raccomandazione NGA che prevede tale soluzione unicamente nel caso in
cui venga verificata la presenza di un accesso  wholesale  pienamente
equivalente determinato da misure di separazione funzionale o  simili
(al momento non presente in Italia) nonche' di vincoli concorrenziali
sufficienti sulla divisione retail dell'operatore SMP. BT  sottolinea
a tale riguardo che la creazione di Open Access da parte  di  Telecom
Italia  non  ha  ancora  provato  la  sua  efficacia  nel  realizzare
un'effettiva equality of input  e  che  la  disciplina  dei  transfer
charge e della contabilita' regolatoria  relativa  alla  stessa  Open
Access, peraltro non ancora  in  vigore,  si  applica  unicamente  ai
servizi erogati tramite la rete in rame. 
  A5.16. In  aggiunta,  gli  operatori  alternativi  rilevano  che  i
criteri richiamati dall'Autorita' al  paragrafo  D9.16  non  appaiono
adeguati ne' sufficienti per differenziare l'obbligo di  orientamento
al costo. In particolare, Fastweb,  Tiscali  e  AIIP  sostengono  che
l'Autorita'  dovrebbe,  attraverso  un'accurata  analisi   economica,
verificare non solo la presenza  o  meno  degli  indicatori  rilevati
dall'Autorita', ma soprattutto la reale  possibilita'  per  operatori
terzi di poter accedere a servizi bitstream  concorrenti  rispetto  a
quelli forniti dall'incumbent. AIIP specifica che  anche  qualora  ci
fossero altre offerte bitstream  rispetto  a  quella  dell'incumbent,
andrebbe  comunque   verificato   se   queste   sono   effettivamente
equivalenti  in  termini  di  SLA,  assurance  ed   attivazione,   in
particolar modo nel caso di servizi offerti alla clientela affari. BT
sottolinea che l'analisi geografica che  l'Autorita'  si  propone  di
effettuare rappresenta di fatto un'analisi di mercato incompleta, che
considera solo alcuni degli aspetti che una  rigorosa  analisi  delle
condizioni competitive dovrebbe affrontare e sottolinea che,  a  tale
proposito, il riferimento  non  puo'  che  essere  rappresentato  dai
criteri indicati dalla Commissione  nelle  Linee  Direttrici  (2002/C
165/03). 
  A5.17.  BT  evidenzia  inoltre  che  l'attivita'  di   monitoraggio
prevista  dall'Autorita'  relativamente  alle   aree   dove   vigera'
l'obbligo di  condizioni  economiche  non  discriminatorie -  che  si
realizzerebbe attraverso l'esame periodico della dinamica dei  prezzi
retail e della replicabilita' delle  offerte -  non  puo',  a  parere
dell'operatore, garantire  da  sola  il  rispetto  della  parita'  di
trattamento interno-esterno. Secondo BT, tale parita' di  trattamento
dovrebbe, invece, avere come presupposto indispensabile una ferrea  e
rigorosa normativa che implementi l'obbligo di contabilita' dei costi
e di transfer charge, di  cui  l'operatore  ribadisce  l'assenza  nel
contesto attuale italiano, unitamente all'assenza di  garanzie  nella
fornitura di servizi d'accesso wholesale  sulla  base  di  una  reale
equivalence of input. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A5.18. Per quanto concerne le considerazioni di Telecom Italia  con
riferimento  alle  modalita'  di  pricing  dei   servizi   bitstream,
l'Autorita' ritiene che allo stato attuale l'obbligo di  orientamento
al costo dei prezzi dei servizi bitstream, previsto  nelle  aree  non
concorrenziali, sia coerente con  il  quadro  regolamentare  definito
della Raccomandazione NGA. In merito invece alle considerazioni circa
la valutazione  di  efficacia  della  separazione  operativa  attuata
tramite gli Impegni di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene  opportuno
specificare che il processo di implementazione degli stessi e' ancora
in corso e che quindi gli Impegni  non  possano  al  momento  fornire
garanzie  tali  da   permettere   una   riduzione   della   pressione
regolamentare. Rispetto alla limitazione dell'obbligo di orientamento
al costo alle sole aree "non  competitive",  si  ribadisce  che  tale
scelta    non    e'    dettata    da    valutazioni    sull'efficacia
dell'implementazione degli  Impegni,  ma  deriva  dalla  volonta'  di
fornire al mercato un sistema  di  incentivi  atti  a  stimolare  gli
investimenti in servizi NGA. 
  A5.19. Si precisa che i dettagli per l'implementazione del  modello
BU-LRIC per la definizione dei prezzi dei servizi su  rete  in  fibra
saranno  definiti  nell'apposito  procedimento  previsto;   in   tale
contesto, saranno tenuti in conto i commenti forniti  a  riguardo  da
Telecom Italia. 
  A5.20. In merito alla posizione di Telecom Italia  circa  l'obbligo
di orientamento al costo per i  servizi  di  trasporto  bitstream  di
secondo livello, l'Autorita' ritiene  necessario  richiamare  che  la
medesima previsione e' presente anche nella delibera  n.  731/09/CONS
per i servizi bitstream Ethernet erogati sulla rete  in  rame.  Nello
specifico, il comma 8 dell'art. 62 di tale delibera stabilisce che  i
prezzi dei  servizi  di  trasporto  della  banda  Ethernet  tra  nodi
appartenenti alla stessa macroarea sono orientati al costo. L'obbligo
suddetto  e'  quindi  coerente  con  l'attuale  regolamentazione  dei
servizi su rame e si  ritiene  necessario  confermarlo  anche  per  i
servizi su fibra,  tenuto  conto  dell'opportunita'  di  favorire  la
migrazione dei servizi all'ingrosso dalla rete in rame  a  quella  in
fibra. Un'eventuale modifica di tale impostazione regolamentare sara'
comunque valutata nella prossima analisi dei mercati dei  servizi  di
accesso.  L'Autorita',  inoltre,  terra'  conto  delle   specificita'
architetturali della rete di trasporto Ethernet di primo e di secondo
livello, attraverso la quale sara' erogato il servizio  di  trasporto
bitstream su fibra,  nell'ambito  della  valutazione  della  relativa
offerta di riferimento  e  nella  definizione  del  modello  BU-LRIC.
L'Autorita'  prevede  di  avviare  il  procedimento   relativo   alla
definizione di tale modello  dopo  la  pubblicazione  della  presente
delibera. 
  A5.21. L'Autorita' conferma il proprio orientamento  in  merito  ai
criteri per la valutazione dei prezzi  dei  servizi  bitstream  prima
dell'entrata  in  vigore  del  modello  BU-LRIC,  come   di   seguito
precisato. Circa la coerenza con l'offerta  di  accesso  bitstream  a
livello IP prevista dalla delibera n. 61/11/CONS, l'Autorita' ritiene
che in una fase iniziale tale offerta sia un utile riferimento, anche
in relazione ai costi ed alla tipologia dei servizi offerti su fibra.
L'Autorita', comunque, precisa che i prezzi dei servizi bitstream  su
fibra  non  potranno  essere  superiori,  per  servizi   tecnicamente
confrontabili, a quelli dell'attuale offerta Easy IP fibra,  al  fine
di non disincentivare gli  operatori  all'adozione  di  soluzioni  di
accesso maggiormente infrastrutturate in applicazione  del  principio
della ladder of investment. In merito  a  quanto  osservato,  invece,
circa la coerenza dei prezzi con  quelli  dell'offerta  bitstream  su
rete in rame, l'Autorita' ritiene che,  essendo  le  architetture  di
trasporto  della  banda  per  i  servizi   su   rame   e   su   fibra
sostanzialmente le medesime, sia opportuno prevedere una coerenza nei
prezzi  dei  due  servizi,   che   sara'   garantita   dall'Autorita'
nell'ambito dell'approvazione della relativa offerta  di  riferimento
pubblicata da Telecom  Italia  e  successivamente  nell'ambito  dello
sviluppo del modello BU-LRIC. 
  A5.22. L'Autorita' concorda con Tiscali nel ritenere opportuno  che
i prezzi dei servizi di accesso alla  rete  in  fibra  rispettino  il
principio della ladder  of  investment,  in  linea  con  quanto  gia'
previsto per i servizi di accesso  su  rete  in  rame.  Il  principio
suddetto  trovera'  quindi  applicazione  nei   futuri   procedimenti
relativi  alla  definizione  dei  prezzi  dei  servizi   di   accesso
all'ingrosso su rete in fibra offerti da Telecom Italia. 
  A5.23. Circa l'osservazione di AIIP secondo cui la previsione di un
obbligo di orientamento al costo per i servizi bitstream su fibra non
sarebbe  un  disincentivo  all'investimento,  l'Autorita'   ribadisce
quanto gia' indicato in  risposta  agli  operatori  nella  precedente
consultazione - al punto D9.21 - ed in particolare la  necessita'  di
garantire una certa flessibilita' nella definizione  dei  prezzi  dei
servizi su rete NGA, in maniera  da  stimolare  la  migrazione  verso
piattaforme di accesso a banda ultralarga in  una  fase  iniziale  di
forte incertezza della domanda. 
  A5.24. In merito alla richiesta di  AIIP  di  definire  un  mercato
separato, lato domanda, per  la  clientela  business,  si  rimanda  a
quanto gia'  indicato  al  punto  A4.11  in  risposta  ad  un'analoga
osservazione avanzata da BT. 
  A5.25. In  risposta  alle  osservazioni  di  cui  al  punto  A5.11,
l'Autorita' evidenzia che la delibera n. 499/10/CONS  rappresenta  il
riferimento di base per l'applicazione dei test di replicabilita' dei
servizi su fibra e ritiene opportuno che ulteriori dettagli circa  le
relative  modalita'  attuative  vadano  specificati  all'atto   della
valutazione della replicabilita' dei suddetti servizi. 
  A5.26. L'Autorita', in merito alle osservazioni di Telecom  Italia,
ribadisce che  il  procedimento  relativo  alla  classificazione  del
territorio per la differenziazione geografica e la determinazione dei
prezzi del servizio bitstream sara' avviato dopo la  conclusione  del
presente procedimento. In ogni caso si precisa che, nelle more  della
definizione dei suddetti  prezzi,  Telecom  Italia  dovra'  formulare
l'offerta di riferimento  per  i  servizi  bitstream  i  cui  prezzi,
definiti a  livello  nazionale  secondo  i  criteri  specificati  nel
presente provvedimento, saranno soggetti  ad  approvazione  da  parte
dell'Autorita'. 
  A5.27. Per quanto riguarda la proposta di segmentazione  geografica
dell'obbligo  di  controllo  dei  prezzi   dei   servizi   bitstream,
l'Autorita' ritiene  che  il  dettato  comunitario  -  che  impedisce
l'imposizione, la modifica o la revoca degli  obblighi  regolamentari
al di fuori di un'analisi di mercato - non e' stato  disatteso,  come
invece sostengono gli  operatori,  in  quanto  il  provvedimento  non
dispone alcuna revoca dell'obbligo di orientamento  al  costo  per  i
prezzi  del  servizio  bitstream  su  rete  NGA.   La   delibera   n.
731/09/CONS, infatti, non ha imposto tale obbligo ma si  e'  limitata
ad imporre l'obbligo di accesso bitstream anche su rete  NGA  nonche'
quello di controllo  dei  prezzi  definendo  tuttavia  le  condizioni
attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi solo per i servizi  in
rame e rimandando la definizione delle modalita'  di  attuazione  del
predetto obbligo per i servizi su rete NGA al  presente  procedimento
(cfr. art. 62 e 9 della delibera n. 731/09/CONS). L'Autorita' ritiene
dunque di avere adottato un  approccio  coerente  con  le  risultanze
dell'ultima analisi dei mercati dell'accesso di cui alla delibera  n.
314/09/CONS e della definizione dei rimedi di cui  alla  delibera  n.
731/09/CONS,  confermando  il  risultato  relativo  alla   dimensione
geografica  del  mercato  dell'accesso  a  banda  larga  all'ingrosso
nonche' agli obblighi di accesso bitstream e a  quelli  di  controllo
dei prezzi, specificando, a tale ultimo riguardo, unicamente che tale
obbligo  deve  essere,  per  i  servizi  NGA,  diversamente  modulato
all'interno del territorio nazionale. Non essendo la differenziazione
del suddetto rimedio in contraddizione con una definizione  nazionale
del mercato di riferimento e non comportando tale  previsione  alcuna
modifica o rimozione dei rimedi relativi al bitstream gia'  definiti,
l'Autorita' ritiene la proposta  in  consultazione  coerente  con  il
quadro regolamentare nazionale. 
  A5.28.  L'Autorita'  ribadisce   inoltre   che   la   segmentazione
geografica dei rimedi e' in linea anche con il  quadro  regolamentare
comunitario  ed,  in   particolare,   con   quanto   previsto   dalla
Raccomandazione  NGA.  Lo   staff   working   paper   allegato   alla
Raccomandazione, infatti, enfatizza, tra i principi basilari  su  cui
trova  fondamento  la  stessa  Raccomandazione,  la  differenziazione
geografica dei rimedi nonche' la possibilita'  di  introdurre  alcuni
elementi di flessibilita' nella definizione dei prezzi. 
  A5.29.  In  merito  all'osservazione  degli  operatori   circa   la
necessita'  di  verificare  l'esistenza   di   offerte   all'ingrosso
alternative a quella regolamentata al fine di motivare l'opportunita'
di non  imporre  l'obbligo  di  orientamento  al  costo,  l'Autorita'
osserva innanzitutto che  gia'  esistono  alcune  di  queste  offerte
alternative, sebbene caratterizzate da una  limitata  diffusione.  In
tale contesto, l'esistenza di un'offerta  all'ingrosso  regolamentata
di servizi  bitstream  su  rete  in  rame,  a  condizioni  economiche
orientate  al  costo,  potrebbe  rappresentare   un   ostacolo   alla
diffusione ulteriore di  tali  offerte  alternative,  potendo  essere
maggiormente conveniente, per gli operatori presenti nel  mercato  al
dettaglio  dei  servizi  a  banda   larga,   acquistare   i   servizi
all'ingrosso dall'operatore notificato  piuttosto  che  entrare  essi
stessi nel mercato all'ingrosso. Cio'  detto,  l'Autorita'  evidenzia
che tali osservazioni riguardano l'offerta dei  servizi  all'ingrosso
di accesso virtuale alla rete in rame, la  cui  regolamentazione  dei
prezzi, stabilita con la delibera n. 731/09/CONS e con la  successiva
delibera n. 578/10/CONS, rimane inalterata da  questo  provvedimento.
Nell'ambito della prossima analisi di mercato  l'Autorita'  valutera'
l'opportunita' di rimuovere gli obblighi di orientamento al costo per
i servizi di accesso virtuale su rete in rame. In tale  procedimento,
diversamente, si intende definire una regolamentazione che  incentivi
lo sviluppo delle nuove reti - che e' ancora in una fase  iniziale  -
da parte di tutti gli operatori,  prevedendo  l'individuazione  delle
aree che sono e saranno caratterizzate, con maggiore probabilita', da
condizioni  di  competizione  sostenibile  nel  prossimo  futuro.  La
regolamentazione  deve  infatti  fornire  gli  adeguati  incentivi  a
massimizzare l'efficienza allocativa del sistema nel  suo  complesso,
regolando l'entrata nel mercato di competitor  efficienti.  L'obbligo
di accesso bitstream, in tal senso, e'  uno  strumento  necessario  a
risalire la ladder of investment e non dovrebbe rappresentare di  per
se' un punto di arrivo. 
  A5.30.  Infine,  con  riferimento  all'osservazione  di  BT   circa
l'attivita' di monitoraggio dei prezzi dei servizi bitstream prevista
nello  schema  di  provvedimento,  l'Autorita'   ritiene   che   tale
attivita',  congiuntamente  a  quella  di  attuazione  dei  test   di
replicabilita', sia in questa prima fase  sufficiente  ad  assicurare
condizioni non discriminatorie. Il provvedimento,  comunque,  estende
gli obblighi di contabilita' dei costi e di separazione contabile (ed
in particolare la  predisposizione  dei  transfer  charge)  anche  ai
servizi in fibra; tali obblighi forniranno, una  volta  implementati,
un'ulteriore garanzia  del  rispetto  della  parita'  di  trattamento
interno-esterno. 
A6. Obblighi di non discriminazione,  trasparenza,  contabilita'  dei
  costi e separazione contabile relativi al mercato n. 5. 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
Obblighi di trasparenza 
  A6.1 Telecom Italia ritiene non adeguato il  termine  di  due  mesi
previsto  dall'Autorita'  per  la  predisposizione  dell'offerta   di
riferimento 2011  per  i  servizi  di  accesso  bitstream  su  fibra.
Vodafone,  al  contrario,  auspica  che  Telecom   Italia   pubblichi
celermente l'offerta di riferimento per il servizio  VULA,  corredata
da SLA e penali per i processi di provisioning ed assurance. 
  A6.2 Vodafone  ritiene  inoltre  necessario  che  il  provvedimento
finale stabilisca l'obbligo di pubblicazione sul portale wholesale di
Telecom  Italia  delle  aree  di  copertura  attuali  e   pianificate
dell'offerta per i servizi del mercato n. 5 e che venga integrato  il
database di toponomastica attualmente  impiegato  per  i  servizi  di
unbundling e bitstream su rame. 
  A6.3 Per quanto concerne le osservazioni  di  Vodafone,  Fastweb  e
Tiscali in merito all'offerta di riferimento per i servizi  bitstream
su fibra,  si  rimanda  alle  considerazioni  di  carattere  generale
espresse dalle societa' in relazione all'offerta di  riferimento  dei
servizi del mercato n. 4, riportate in precedenza. 
  A6.4 BT non concorda con la previsione secondo cui  Telecom  Italia
deve garantire, nell'ambito dello SLA per  l'assurance  del  servizio
bitstream su fibra, i medesimi tempi di ripristino previsti  per  gli
accessi asimmetrici su rete  in  rame,   (6)  ritenendo  piu'  idoneo
prevedere tempistiche di assurance del  bitstream  su  fibra  pari  a
quelle dei servizi simmetrici. 
Obblighi di non discriminazione 
  A6.5 In merito alle posizioni espresse da BT, Tiscali e AIIP  sugli
obblighi di non discriminazione per i servizi bitstream su fibra,  si
rimanda alle considerazioni  di  carattere  generale  espresse  dalle
societa' in relazione ai servizi  del  mercato  n.  4,  riportate  in
precedenza. 
Obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi 
  A6.6. In relazione alla posizione di Telecom Italia sull'obbligo di
separazione contabile per i servizi del mercato n. 5, si rimanda alle
considerazioni di carattere generale espresse  dalla  societa'  sulla
necessita'  di  un  procedimento  per  la  definizione  delle  regole
applicative del modello di  equivalence  dei  servizi  su  reti  NGA,
riportate nel paragrafo A3.10 in relazione ai servizi del mercato  n.
4. 
  A6.7. Telecom Italia ritiene che nelle aree in cui  si  prevede  di
applicare un controllo dei prezzi  non  basato  sull'orientamento  al
costo, l'Autorita' debba  rimuovere  l'obbligo  di  contabilita'  dei
costi per  i  servizi  bitstream,  o  quantomeno  ridurlo  alla  sola
verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  non  discriminazione  e
separazione contabile. 
  A6.8. Per le stesse motivazioni, Telecom Italia  ritiene,  inoltre,
ingiustificata l'imposizione dell'obbligo di contabilita'  dei  costi
per i servizi bitstream con interconnessione al nodo  feeder  distant
ed al nodo remoto IP. 
  A6.9. In merito all'opportunita' di considerare  un'unica  base  di
costo  per  tutti   i   mercati   dell'accesso,   si   rimanda   alle
considerazioni, riportate al paragrafo  A3.13,  espresse  da  Telecom
Italia in relazione ai servizi del mercato n. 4. 
  A6.10. Per quanto riguarda le osservazioni di BT sugli obblighi  di
contabilita'  dei  costi  e  separazione  contabile  per  i   servizi
bitstream, si  rimanda  alle  considerazioni  di  carattere  generale
riportate nel paragrafo A3.1 relativamente ai servizi del mercato  n.
4. 
  A6.11.  Telecom  Italia  ritiene,  infine,  che  la   delibera   in
consultazione rappresenti il naturale  superamento  delle  previsioni
della  delibera  n.  61/11/CONS  e  pertanto  chiede  di   prevederne
l'esplicita abrogazione nell'articolato definitivo. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A6.12. Per quanto riguarda le osservazioni di cui  al  punto  A6.1,
l'Autorita' evidenzia che la Raccomandazione  NGA  afferma  che,  con
riferimento ai servizi di accesso  alle  infrastrutture  fisiche,  la
pubblicazione  da  parte  dell'operatore  incumbent  di   un'adeguata
offerta di riferimento entro un breve lasso di  tempo  e'  necessaria
per consentire ai soggetti interessati di compiere le proprie  scelte
di investimento  e  per  garantire  un'appropriata  applicazione  del
principio di  equivalenza.  La  Raccomandazione,  piu'  precisamente,
afferma che nel caso  dei  servizi  di  accesso  alle  infrastrutture
civili l'offerta di riferimento dovrebbe essere pubblicata  non  piu'
tardi di sei mesi dopo che e' stata fatta richiesta di accesso e, nel
caso dell'accesso ai servizi di unbundling, non  piu'  tardi  di  sei
mesi dopo l'imposizione del relativo obbligo di accesso. La  proposta
dell'Autorita', quindi, di  imporre  la  pubblicazione  di  tutte  le
offerte di riferimento relative ai servizi dei mercati numeri 4  e  5
entro due mesi dalla notifica del provvedimento  finale  e'  coerente
con le indicazioni della Commissione e non si riscontra la necessita'
di prevedere un  periodo  differente,  in  maniera  da  mantenere  la
coerenza con le indicazioni  della  Commissione  e  di  stimolare  al
contempo un rapido sviluppo dei servizi su rete NGA. 
  A6.13. L'Autorita' concorda con Vodafone circa  l'opportunita'  che
il database previsto all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS per  i
servizi su rete in  rame  sia  integrato  con  analoghe  informazioni
relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra. 
  A6.14. In merito alle osservazioni di BT, l'Autorita' evidenzia che
il servizio bitstream simmetrico  disponibile  nell'attuale  offerta,
essendo  utilizzato  prevalentemente  dalla  clientela   affari,   e'
caratterizzato da condizioni di assurance migliori rispetto a  quelle
previste per i servizi asimmetrici,  destinati  prevalentemente  alla
clientela residenziale. Considerato che il futuro servizio  bitstream
su fibra,  invece,  sara'  utilizzato  per  erogare  servizi  ad  una
clientela sia di tipo residenziale che di  tipo  affari,  l'Autorita'
non ritiene  proporzionato  al  momento  imporre  per  tale  servizio
condizioni di assurance piu' stringenti rispetto a  quelle  garantite
per i servizi bitstream asimmetrici dell'attuale  offerta.  Eventuali
condizioni   migliorative,   comunque,   potranno   essere   valutate
nell'ambito  delle  procedure   di   approvazione   dell'offerta   di
riferimento di Telecom Italia. 
  A6.15.  Con  riferimento  alla  richiesta  di  Telecom  Italia   di
rimuovere l'obbligo di contabilita' dei costi nelle aree  in  cui  si
prevede  di  applicare   un   controllo   dei   prezzi   non   basato
sull'orientamento al costo, l'Autorita' ritiene  necessario  che,  al
fine di poter esercitare in maniera efficace la propria attivita'  di
vigilanza,  tale  obbligo  debba  rimanere  in   vigore   sull'intero
territorio nazionale. A tal fine si richiama quanto evidenziato nella
delibera n. 731/09/CONS circa la  necessita'  di  imporre  a  Telecom
Italia l'obbligo di redigere una  contabilita'  dei  costi  per  ogni
singolo servizio, fornito internamente o  venduto  esternamente,  per
verificare il rispetto  da  parte  della  stessa  degli  obblighi  di
controllo dei  prezzi.  Una  contabilita'  di  questo  tipo  consente
infatti di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi  a
servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi  utilizzano
gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorita' di
avere informazioni sul tasso di  sostituzione  delle  attivita',  sul
livello di manutenzione della rete  e,  quindi,  sulla  qualita'  dei
servizi offerti. 
  A6.16. In  merito  alla  considerazione  di  Telecom  Italia  circa
l'obbligo  di  contabilita'  dei  costi  per  i  servizi   bitstream,
l'Autorita' precisa che tale obbligo vale per i  servizi  di  accesso
bitstream a livello di centrale e di primo e secondo livello, nonche'
per i relativi servizi accessori,  per  i  quali  vige  l'obbligo  di
controllo  dei  prezzi,  mentre  concorda   con   l'operatore   circa
l'opportunita' di non imporre tale obbligo per il servizio  bitstream
con interconnessione al nodo remoto IP e per il servizio di trasporto
long distance, analogamente a quanto previsto per i servizi bitstream
su rame. 
  A6.17. Con riferimento all'osservazione  di  Telecom  Italia  circa
l'opportunita'  di  prevedere   l'abrogazione   della   delibera   n.
61/11/CONS, l'Autorita' evidenzia  che  nella  suddetta  delibera  e'
previsto  esplicitamente  che  l'obbligo  di   fornire   i   prodotti
all'ingrosso di cui all'art. 1 vale nelle more del completamento  del
percorso regolamentare in materia di reti NGA. In merito, l'Autorita'
ritiene opportuno specificare che l'offerta di  riferimento  prevista
all'art. 3 della suddetta delibera decadra' dal momento in cui  sara'
approvata e pubblicata, in accordo  a  quanto  previsto  dall'attuale
procedimento, la nuova offerta di riferimento. 
A7.  Obblighi  relativi  al  meccanismo   di   programmazione   degli
  ordinativi ed al coinvestimento 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
  A7.1. AIIP ritiene lo strumento del coinvestimento  essenziale  per
realizzare reti NGA,  al  punto  che  alcuni  degli  associati  hanno
costituito la societa' FOS proprio a tale  scopo.  A  tal  proposito,
AIIP  ritiene  che  le  disposizioni  dell'art.   21   siano   ancora
insoddisfacenti in quanto, invece di  disciplinare  le  attivita'  di
coinvestimento in infrastrutture di accesso, riguardano piuttosto  le
modalita' di acquisto dei servizi di accesso alle  infrastrutture  di
Telecom  Italia.  A  parere  dell'associazione,  occorrerebbe  invece
definire specifiche  modalita'  di  coinvestimento  e  lasciare  agli
operatori   la   ripartizione   delle   quote    di    partecipazione
all'investimento. 
  A7.2. Telecom Italia sottolinea che il coinvestimento in reti  FTTH
e' uno strumento promosso dalla Commissione europea al  fine  sia  di
ridurre i costi di realizzazione che di ripartire tra  gli  operatori
interessati il rischio collegato agli ingenti investimenti  necessari
per lo sviluppo di nuove reti di accesso e non come uno dei possibili
rimedi da imporre all'operatore SMP. In quest'ottica, Telecom  Italia
ha inteso favorire forme di condivisione degli investimenti gia'  dal
2009, con  la  pubblicazione,  ai  sensi  dell'Impegno  9.3,  di  una
proposta tecnica ed economica per la condivisione degli  investimenti
e dei costi di realizzazione di nuove infrastrutture di posa  per  lo
sviluppo di reti FTTX,  valida  su  tutto  il  territorio  nazionale,
nell'ambito della quale la societa'  ha  gia'  stipulato  11  diversi
contratti, come gia' evidenziato  nella  consultazione  di  cui  alla
delibera n. 1/11/CONS. 
  A7.3. Telecom Italia  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in
merito all'obbligo di invitare, nel caso in cui decida di  realizzare
nuove infrastrutture e tramite un apposito annuncio, tutti i soggetti
interessati  a  partecipare  all'investimento.  Tuttavia  l'operatore
ritiene la  procedura  prevista  nello  schema  di  provvedimento  in
consultazione  non  idonea  ad  assicurare  alla  societa'  opportune
garanzie contrattuali in quanto  la  manifestazione  di  volonta'  ad
acquistare i servizi di accesso - da  rendere  nota  da  parte  degli
altri  operatori  entro  120  giorni  dalla  data  di   pubblicazione
dell'annuncio - non sembra essere vincolante  ai  fini  dell'acquisto
finale.  Telecom   Italia   ritiene   quindi   necessario   che   nel
provvedimento finale vengano previste opportune clausole contrattuali
che siano vincolanti per gli operatori che manifestano la volonta' di
acquistare  servizi  di  accesso,  nonche'  finestre  temporali  piu'
adeguate. La societa' evidenzia in particolare  come  120  giorni  di
attesa siano un tempo eccessivamente lungo e  non  in  linea  con  la
regolamentazione vigente. In tal senso, Telecom Italia  ritiene  che,
essendo obbligata ai sensi della delibera n. 731/09/CONS a pubblicare
ogni tre mesi i propri Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete cosi'
come previsto dal Gruppo di Impegni n. 6, la richiesta  di  attendere
quattro mesi le eventuali manifestazioni di interesse da parte  degli
operatori alternativi sia non in linea con le  procedure  attualmente
adottate dalla societa' per lo sviluppo della rete di accesso. 
  A7.4. Tiscali e  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  auspicano  la
definizione di una disciplina organica per le situazioni in  cui  gli
investimenti  sono  frutto  di  compartecipazioni  societarie   miste
pubblico-privato. Secondo Tiscali, in particolare quando il  soggetto
privato e' l'operatore notificato, si rende necessario definire delle
specifiche linee guida che fissino un  insieme  minimo  di  principi,
regole  e  criteri  regolamentari,  al  fine  di  garantire  maggiore
certezza  al  mercato  ed  eliminare  il  rischio  di   comportamenti
discriminatori verso i diversi operatori. La  Provincia  Autonoma  di
Trento, inoltre, auspica che l'Autorita'  introduca  misure  volte  a
garantire il mantenimento di proficui livelli di concorrenza e a  non
disincentivare   gli   investimenti   da   parte    della    pubblica
amministrazione. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A7.5. Al fine di fornire un chiarimento circa le  osservazioni  dei
partecipanti alla consultazione, l'Autorita' precisa che lo schema di
provvedimento posto  a  consultazione,  all'art.  21,  individua  due
differenti forme di cooperazione tra gli operatori: il meccanismo  di
programmazione degli ordinativi dei servizi di  accesso  disaggregato
alle infrastrutture fisiche ed il coinvestimento per la realizzazione
delle reti NGA. In particolare, ai commi 1 e 2 del suddetto  articolo
si intende consentire una razionalizzazione  delle  risorse  messe  a
disposizione da Telecom Italia - e quindi  indirettamente  anche  una
riduzione del rischio di investimento - con l'obiettivo di  garantire
agli altri operatori la possibilita' di acquistare i servizi  passivi
di accesso alle reti NGA, evitando il problema  dell'indisponibilita'
delle  risorse.  A  tal  fine  e'  stata  introdotta  la   disciplina
dell'annuncio  che  permette  la   programmazione   delle   attivita'
necessarie a Telecom Italia ed agli altri operatori per uno  sviluppo
coordinato ed efficiente delle nuove reti.  Al  comma  3  del  citato
articolo, invece, si precisa che le iniziative di coinvestimento  fra
operatori possono realizzarsi anche grazie all'attuazione,  da  parte
di Telecom  Italia,  dell'Impegno  9.3.  Il  meccanismo  suddetto  di
programmazione degli ordinativi non preclude, quindi,  le  iniziative
di coinvestimento fra operatori come promosse dall'Impegno 9.3. 
  A7.6. Per quanto riguarda le  modalita'  dell'annuncio  di  cui  al
comma  1  dell'art.  21,  l'Autorita'  precisa  che  i  soggetti  che
manifestano   interesse   all'acquisto   dei   servizi   di   accesso
disaggregato  alle  infrastrutture  fisiche  di   rete,   rispondendo
all'annuncio, assumono un impegno vincolante  ai  fini  dell'acquisto
finale.  Inoltre  l'Autorita',  alla  luce  delle  osservazioni   dei
soggetti intervenuti in consultazione ed al  fine  di  accelerare  la
realizzazione delle reti in fibra,  ritiene  ragionevole  ridurre  il
termine entro cui  i  soggetti  interessati  possono  manifestare  la
volonta' di acquistare i servizi di accesso, da 120 a 90 giorni dalla
data di pubblicazione dell'annuncio da parte  di  Telecom  Italia,  e
l'intervallo minimo tra l'annuncio e la data di inizio dei lavori  da
9 a 6 mesi. 
  A7.7.  In  merito  alla  necessita',  evidenziata  da  Tiscali,  di
definire una  disciplina  organica  per  le  situazioni  in  cui  gli
investimenti  sono  frutto  di  compartecipazioni  societarie   miste
pubblico-privato, si evidenzia che il presente provvedimento riguarda
la regolamentazione dei servizi NGA offerti dall'operatore notificato
quale avente significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso
con delibera n. 314/09/CONS,  da  applicarsi  sull'intero  territorio
nazionale.  L'Autorita'  terra'   conto   di   qualsiasi   variazione
significativa  nelle  condizioni  di  mercato,  inclusa   l'eventuale
entrata  di  nuovi  soggetti  in  determinate  aree  del  territorio,
intervenendo, ove necessario, attraverso l'applicazione della vigente
normativa nazionale e comunitaria. 
  A7.8.  L'Autorita',  comunque,   analizzera'   le   tematiche   del
coinvestimento e del risk sharing nello sviluppo di reti NGA. 
A8. Obblighi relativi alla migrazione dei servizi di accesso 
Le osservazioni dei soggetti intervenuti 
  A8.1. In merito alla disciplina della migrazione verso le reti NGA,
Telecom Italia, in ragione  della  propria  separazione  operativa  e
dell'eta' media dei siti aperti all'unbundling, gia' oggi superiore a
cinque anni, ritiene ragionevole un periodo di preavviso di tre  anni
per la dismissione delle centrali in rame anche nel caso in cui  esse
siano aperte ai servizi di unbundling, in linea con  quanto  previsto
dall'Impegno   9.6.    Inoltre,    pur    condividendo    l'approccio
dell'Autorita' di garantire agli operatori alternativi  co-locati  in
centrale un servizio di accesso wholesale «equivalente»,  l'operatore
considera l'obbligo  di  fornitura  di  tale  servizio  a  condizioni
tecniche ed economiche equivalenti a quelle dell'unbundling  su  rame
per un periodo di due anni una evidente violazione del  principio  di
orientamento al costo e una distorsione della concorrenza. 
  A8.2. Vodafone e BT, invece, evidenziano che la  previsione  di  un
preavviso di  tre  anni  per  la  dismissione  dei  siti  non  aperti
all'unbundling non e' in linea con la Raccomandazione NGA, che indica
un termine di cinque  anni  nel  caso  di  dismissione  di  punti  di
interconnessione, indipendentemente dal fatto che ci si  riferisca  a
centrali aperte o meno all'unbundling. A parere  di  BT  Italia,  dal
momento che gli operatori alternativi usano  un  mix  di  servizi  di
accesso wholesale legato alle caratteristiche dei  servizi  richiesti
dai clienti e alle economie di scala e di scopo conseguibili, non  vi
dovrebbe essere alcuna differenziazione delle modalita' e  dei  tempi
di  migrazione,  che  dovrebbero  essere  indipendenti  dal  servizio
wholesale utilizzato. Quest'ultima osservazione e' condivisa da Wind,
che ritiene necessario mantenere in cinque anni il preavviso  per  la
dismissione o riconversione delle centrali  in  rame,  salvo  diverso
accordo tra le parti. 
  A8.3. BT  Italia  non  condivide  inoltre  la  motivazione  addotta
dall'Autorita' circa gli anni (tre) ritenuti generalmente sufficienti
al  recupero  degli  investimenti  relativi  ai  servizi   bitstream,
evidenziando  che  tale  valutazione  non  e'  suffragata  da  alcuna
evidenza e che non tiene adeguatamente conto degli ingenti costi  che
gli operatori stanno attualmente sostenendo  per  la  migrazione  dei
servizi bitstream dalla piattaforma ATM a quella Ethernet. 
  A8.4. Vodafone e Fastweb sottolineano che la riduzione del  periodo
di preavviso a tre anni non potrebbe essere applicata nel caso in cui
Telecom Italia offra come servizio equivalente il servizio di accesso
a banda larga denominato VULA, in quanto lo stesso non rappresenta un
«accesso pienamente  equivalente»  all'unbundling  fisico  fornito  a
livello di centrale, come richiesto dalla Raccomandazione NGA. 
  A8.5.  In  relazione  a  cio',  Fastweb,  sebbene  sia   favorevole
all'introduzione di tale servizio equivalente ai  fini  di  una  piu'
celere  dismissione  delle  centrali  locali   di   Telecom   Italia,
sottolinea che allo stato attuale vi sono serie incertezze  circa  la
possibile  implementazione  pratica  del  rimedio  proposto.  A   tal
proposito, la societa' propone di introdurre un servizio che consenta
agli operatori alternativi di  acquisire  presso  la  nuova  centrale
ottica un tratto unico di  fibra  da  tale  punto  fino  all'apparato
ottico (CPE) ubicato presso la sede cliente, alle  stesse  condizioni
economiche dell'unbundling su rame. 
  A8.6. Fastweb, inoltre, ritiene  opportuno  che  nel  caso  in  cui
Telecom Italia  sia  in  grado  di  offrire  un  servizio  pienamente
equivalente all'unbundling, l'Autorita' non consenta all'incumbent di
revocare  tale  servizio  automaticamente  decorsi  due  anni   dalla
chiusura della centrale, a meno che  la  rimozione  di  tale  obbligo
regolamentare non risulti economicamente e  giuridicamente  motivata.
Tiscali invita l'Autorita' a chiarire cosa si  intende  per  servizio
pienamente equivalente e perche', se esiste un  tale  servizio,  esso
debba essere fornito soltanto nella fase transitoria. 
  A8.7. BT Italia ritiene che la definizione del servizio equivalente
sostitutivo fornita dall'Autorita' sia limitativa  e  che  rischi  di
essere penalizzante nei confronti degli operatori che utilizzano  sia
servizi  attivi   sia   servizi   passivi   nelle   centrali   aperte
all'unbundling.  Pertanto,  l'operatore  ritiene  che   il   servizio
sostitutivo debba poter  essere  sia  di  tipo  attivo  che  di  tipo
passivo. 
  A8.8. Wind e Tiscali invitano altresi'  l'Autorita'  ad  imporre  a
Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili i  servizi  wholesale
su fibra almeno sei mesi prima della commercializzazione dei  servizi
retail su fibra. 
  A8.9. La Provincia Autonoma di Trento,  infine,  ritiene  opportuno
che il passaggio dalla rete in rame a quella  in  fibra  avvenga  nel
minor tempo possibile e pertanto chiede all'Autorita' di prevedere un
periodo di tempo per lo switch-off inferiore ai cinque anni  previsti
nello schema di provvedimento. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A8.10. In merito alla richiesta di Telecom Italia di  prevedere  un
periodo di preavviso di tre anni per la dismissione di  una  centrale
in rame anche nel caso di centrali aperte ai servizi  di  unbundling,
l'Autorita' conferma il proprio  orientamento  e  sottolinea  che  lo
stesso e' in linea con  quanto  previsto  dalla  Commissione  europea
nella  Raccomandazione  NGA.  Inoltre,  l'Autorita'   chiarisce   che
l'obbligo  di  fornitura  del  servizio  equivalente  e'  una  misura
temporanea che vale solo nel caso in cui  Telecom  Italia  decida  di
dismettere prima dei cinque anni previsti una centrale locale  aperta
ai servizi di unbundling su rete in rame. In quanto  tale,  l'obbligo
di fornire agli operatori  alternativi  un  servizio  equivalente  al
servizio di unbundling su rame rappresenta una  salvaguardia  per  la
concorrenza e gli investimenti degli operatori stessi. 
  A8.11. In relazione all'osservazione di  alcuni  operatori  secondo
cui la previsione di un periodo di  preavviso  di  tre  anni  per  la
dismissione  o   la   riconversione   delle   centrali   non   aperte
all'unbundling non risulta  in  linea  con  la  Raccomandazione  NGA,
l'Autorita' intende evidenziare  che  i  servizi  bitstream,  sebbene
disponibili  anche  presso  la  centrale  locale,  vengono  di  fatto
utilizzati dagli operatori alternativi soltanto  presso  i  punti  di
interconnessione di tipo parent e distant  e  presso  i  nodi  feeder
Ethernet. Pertanto, l'Autorita' osserva che, una volta garantito agli
operatori  alternativi  il  recupero  degli  investimenti  attraverso
un'opportuna individuazione dei nodi per l'interconnessione bitstream
su fibra a livello di area di raccolta e macroarea, la dismissione  o
riconversione  di  una  centrale  locale  non  impatta   in   maniera
significativa  sui  servizi  bitstream  attualmente  disponibili   ed
utilizzati su rame. Di conseguenza, l'Autorita' conferma  il  proprio
orientamento circa la durata di tre anni del periodo di preavviso per
la dismissione o la riconversione delle centrali locali non aperte ai
servizi di unbundling su rame. 
  A8.12. Per quanto concerne le  osservazioni  di  Fastweb  circa  la
necessita'  di  continuare  a  disporre  di  un  servizio  pienamente
equivalente a quello di unbundling oltre i due  anni  dalla  chiusura
della centrale,  l'Autorita'  conferma  il  proprio  orientamento  di
limitare temporalmente la  fornitura  di  tale  servizio,  in  quanto
l'equivalenza del servizio sostitutivo con il servizio di  unbundling
su rame, che deve essere sia di tipo tecnico che di  tipo  economico,
e' una misura necessaria e mirata a favorire la migrazione ai servizi
in fibra, preservando al contempo gli investimenti  degli  operatori.
In particolare, l'Autorita' chiarisce  che  il  servizio  sostitutivo
potrebbe corrispondere al servizio end  to  end  oppure  al  servizio
VULA,  opportunamente  limitati  dal  punto  di  vista  tecnico   per
garantire l'equivalenza con il  servizio  di  unbundling  su  rame  e
forniti allo stesso prezzo di quest'ultimo  servizio.  Trascorsi  due
anni di fornitura di tale servizio,  l'operatore  alternativo  potra'
migrare su uno dei servizi di accesso all'ingrosso disponibili, quali
il servizio end  to  end,  il  VULA  o  il  bitstream,  forniti  alle
condizioni   tecniche   ed   economiche   che    saranno    approvate
dall'Autorita'. 
  A8.13. Con riferimento alla richiesta  di  BT  riportata  al  punto
A8.7, l'Autorita' precisa che la  caratteristica  principale  che  il
servizio  sostitutivo  dovra'  possedere  e'   la   sua   equivalenza
all'unbundling su rame, a prescindere dal fatto che si tratti  di  un
servizio attivo o passivo. Il servizio sostitutivo,  difatti,  potra'
corrispondere sia ad un servizio di tipo end to end sia ad un VULA, e
dovra' essere offerto  da  Telecom  Italia  a  condizioni  economiche
equivalenti all'unbundling su rame per un certo periodo di tempo.  Ad
ogni modo, l'Autorita' si riserva di valutare la reale  efficacia  di
tale servizio al momento della sua presentazione da parte di  Telecom
Italia. 
  A8.14.  In  merito  alle   considerazioni   di   alcuni   operatori
alternativi circa l'opportunita' di prevedere  l'obbligo  in  capo  a
Telecom Italia di pubblicare l'offerta di riferimento  wholesale  con
sei mesi in anticipo rispetto alla  commercializzazione  dei  servizi
retail su fibra, l'Autorita', in  linea  con  quanto  previsto  anche
dalla delibera n. 61/11/CONS per  l'offerta  Easy  IP  fibra,  tenuto
conto degli obblighi di non discriminazione stabiliti con il presente
provvedimento,  nonche'  della  necessita'  di  favorire  la   rapida
diffusione   dei   servizi   di   accesso   ultrabroadband,   ritiene
proporzionato  imporre  in  capo  a  Telecom  Italia   l'obbligo   di
pubblicare l'offerta di riferimento dei servizi bitstream su  fibra -
come approvata dall'Autorita' - con  almeno  60  giorni  di  anticipo
rispetto alla commercializzazione delle proprie  offerte  retail.  Si
ribadisce, come gia' specificato al punto  A6.17,  che  l'offerta  di
riferimento prevista all'art. 3 della delibera n. 61/11/CONS decadra'
dal momento in cui sara' approvata e pubblicata, in accordo a  quanto
previsto dall'attuale procedimento, la nuova offerta di riferimento. 
  A8.15.  In  relazione  alla  richiesta  avanzata  dalla   Provincia
Autonoma di Trento di prevedere un periodo di tempo per la migrazione
dal rame alla fibra inferiore a cinque  anni,  si  evidenzia  che  la
Raccomandazione NGA invita  espressamente  le  ANR  a  garantire  che
l'operatore SMP informi gli operatori alternativi  della  dismissione
di punti di interconnessione, quali la centrale  locale,  con  almeno
cinque anni di anticipo e prevede che tale periodo  possa  essere  di
durata inferiore se  al  punto  di  interconnessione  e'  fornito  un
accesso pienamente equivalente. L'Autorita', con la propria proposta,
si e' uniformata alle previsioni della Commissione e la stessa, nella
lettera  di  commenti  allo  schema  di  provvedimento  (piu'  avanti
sintetizzata), non ha sollevato obiezioni alle proposte formulate  in
merito.   Pertanto,   l'Autorita'   conferma   quanto   proposto   in
consultazione. 
A9. Osservazioni di carattere generale 
  A9.1.  Alcuni  partecipanti  alla  consultazione  hanno  presentato
diverse  osservazioni  di  carattere  generale  e  non   direttamente
riferibili alla disciplina delineata dallo schema  di  provvedimento,
che vengono sinteticamente riportate nei punti che seguono. 
  A9.2. Mediaset ritiene opportuno che l'Autorita' garantisca  che  i
soggetti che offriranno servizi di accesso alle reti NGA non adottino
politiche discriminatorie nei  confronti  delle  societa'  attive  in
tutti i mercati a valle, tra cui quello della  fornitura  di  servizi
media  audiovisivi  mediante  reti  NGA.  A  parere  della  societa',
inoltre, qualsiasi strumento volto a controllare e/o classificare  il
traffico  deve  essere  utilizzato  soltanto  se  necessario  ed   in
condizioni di piena  trasparenza  e  non  discriminazione.  Mediaset,
infine, auspica che non venga sottovalutato il ruolo delle altre reti
di comunicazione elettronica che attingono allo  spettro  radio,  tra
cui in particolare il digitale terrestre, e chiede  all'Autorita'  di
tenere nella dovuta considerazione le necessita'  di  tali  reti  nel
contesto delle politiche di  pianificazione  e  valorizzazione  delle
radiofrequenze. 
  A9.3. Con riferimento al  tema  dell'efficienza  energetica,  Nokia
Siemens Network ritiene necessario che le reti NGA  siano  realizzate
in  modo  da  avere  un  impatto  ambientale  minimo  e   favoriscano
l'implementazione di tecnologie orientate  al  risparmio  energetico.
Per tali motivi, la societa' auspica che le scelte tecnologiche siano
valutate considerando i consumi end to end  (dal  device  dell'utente
sino al primo punto di attestazione in centrale) e che l'architettura
di rete prescelta sia completamente aperta  ed  idonea  a  supportare
anche le future tecnologie green. 
A10. Le osservazioni della Commissione europea 
  A10.1. In data 27 giugno 2011, la Commissione  europea  ha  inviato
all'Autorita' la  lettera  di  commenti  (SG-Greffe  (2011)  D/10336)
relativa   allo    schema    di    provvedimento    concernente    la
«Regolamentazione  dei  servizi  di  accesso  alle  reti   di   nuova
generazione», notificato alla Commissione il 23 maggio 2011. 
  A10.2  La  Commissione,  ritenendo  l'accesso  alle  infrastrutture
passive e l'accesso VULA su fibra ottica  misure  non  sufficienti  a
salvaguardare una concorrenza effettiva, ha  invitato  l'Autorita'  a
rivalutare l'opportunita' di rendere obbligatoria la  disaggregazione
fisica delle linee in fibra esistenti ove tecnicamente fattibile. 
  A10.3. In merito all'obbligo di fornitura del servizio end to  end,
ritenendo necessario che tale misura  venga  applicata  solo  in  via
transitoria, la Commissione ha invitato l'Autorita' a rivalutarne  la
necessita' e ad analizzare nuovamente la proporzionalita' dei  rimedi
in materia di accesso non appena l'accesso  disaggregato  alla  fibra
diventi una soluzione tecnicamente percorribile. La  Commissione,  in
aggiunta, ha invitato l'Autorita' a fornire  ulteriori  elementi  che
giustifichino l'imposizione dell'obbligo di  fornitura  del  servizio
end to end anche nei casi in cui tale servizio  e'  richiesto  al  di
fuori del meccanismo di programmazione degli ordini. 
  A10.4. Con riferimento alla differenziazione  dei  rimedi  su  base
geografica, la Commissione invita l'Autorita' a tener  conto  che  le
Autorita'  nazionali  di  regolamentazione  dovrebbero  in  linea  di
principio imporre l'orientamento al costo ai servizi regolamentati di
accesso all'ingrosso alla banda larga a  meno  che  non  si  dimostri
l'esistenza   di   sufficienti   vincoli   concorrenziali   in   capo
all'operatore incumbent. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A10.5. L'Autorita', ribadendo quanto gia' riportato al punto A1.33,
e tenendo conto delle osservazioni della Commissione  in  materia  di
unbundling  della  fibra,   ritiene   opportuno   imporre   in   capo
all'operatore  incumbent  l'obbligo  di  accesso  disaggregato   alla
propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove  tecnicamente
possibile e  tenuto  conto  dell'effettivo  sviluppo  di  mercato  ed
infrastrutturale.  Considerata  l'impossibilita',  al   momento,   di
adottare  tale  soluzione  nel  contesto  italiano,  l'Autorita'   ha
previsto, quale soluzione alternativa gia' realizzabile, l'obbligo di
accesso disaggregato end to end, in modo da consentire  all'operatore
alternativo di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai  propri
clienti   finali,   indipendentemente   dall'architettura   di   rete
sviluppata dall'incumbent. L'Autorita' chiarisce,  pertanto,  che  il
servizio end to end gia' rappresenta, al momento,  una  modalita'  di
fornitura del servizio di accesso disaggregato alla  rete  locale  in
fibra a livello di centrale locale, su linea attiva e  su  linea  non
attiva. L'Autorita', inoltre, si riserva  di  rivedere  l'obbligo  di
fornitura del servizio end to end anche in  relazione  all'evoluzione
della rete di Telecom Italia e delle tecnologie WDM. 
  A10.6.  In  merito  all'invito  della  Commissione  a  rivedere  la
previsione dell'obbligo di fornitura del servizio end to end nei casi
in cui tale servizio e' richiesto  al  di  fuori  del  meccanismo  di
programmazione, l'Autorita' precisa di aver previsto la  possibilita'
da parte degli operatori alternativi di richiedere il servizio end to
end durante la fase di realizzazione delle infrastrutture da parte di
Telecom Italia, essenzialmente per ovviare al problema dell'eventuale
indisponibilita' di fibra ottica.  L'Autorita'  ritiene  che  Telecom
Italia debba fornire il suddetto  servizio  anche  su  infrastrutture
gia' esistenti (e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione  del
meccanismo di programmazione degli ordini  di  cui  all'art.  21)  in
quanto, nel caso in cui Telecom Italia disponga delle  infrastrutture
richieste, tale obbligo  non  comporterebbe  investimenti  aggiuntivi
gravosi. Nel caso, invece, di indisponibilita'  di  risorse,  Telecom
Italia sara' tenuta ad offrire il servizio end  to  end  solo  previo
studio  di  fattibilita'  (soluzione  gia'  prevista  ed   utilizzata
nell'ambito della fornitura del servizio di co-locazione in  centrale
per l'utilizzo dei servizi di unbundling della rete  in  rame).  Tale
soluzione,  per  la  quale  sono  previste  tempistiche,  SLA  ed  il
monitoraggio da parte dell'Autorita', fornisce adeguate  garanzie  di
proporzionalita' dell'obbligo di fornitura del servizio end  to  end.
Si  ritiene  tuttavia  che  il  meccanismo  di  programmazione  degli
ordinativi verosimilmente consentira' di soddisfare la maggior  parte
delle richieste avanzate  dagli  operatori  e  che  le  richieste  da
soddisfare  tramite  studio  di  fattibilita'  riguardino  un  numero
marginale di casi.  In  tal  senso,  il  meccanismo  degli  studi  di
fattibilita' non comporterebbe un impegno oneroso da parte di Telecom
Italia. In conclusione, l'Autorita' ritiene giustificato l'obbligo di
fornitura del servizio end to end in  tutti  i  casi  in  cui  questo
servizio puo' essere richiesto. 
  A10.7.  In  merito  ai   rilievi   della   Commissione   circa   la
differenziazione dei rimedi su base geografica, l'Autorita' valutera'
la presenza di vincoli concorrenziali in capo all'operatore incumbent
sufficienti a giustificare l'imposizione dell'obbligo di orientamento
al costo in maniera non uniforme sul territorio italiano  nell'ambito
di un apposito procedimento. 
A11. Le osservazioni dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del
  mercato 
  A11.1.  In  data  19  luglio  2011,   l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato all'Autorita' il  proprio
parere sullo schema di provvedimento concernente la «Regolamentazione
dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione». Nel  seguito,
si riportano sinteticamente le osservazioni dell'AGCM e,  a  seguire,
si illustrano le valutazioni dell'Autorita' al riguardo. 
  A11.2 In primo luogo, l'AGCM ritiene che il servizio di accesso end
to end non rappresenti un adeguato  sostituto  dell'unbundling  della
fibra, non garantendo agli operatori alternativi la certezza circa la
disponibilita'   di   risorse,   indispensabile   ai    fini    della
predisposizione tempestiva di offerte  competitive.  Inoltre,  l'AGCM
rileva che le circostanze  previste  dalla  Raccomandazione  NGA  che
legittimerebbero l'Autorita' a non prevedere l'obbligo di  unbundling
della fibra - presenza  di  numerose  infrastrutture  alternative  ed
offerte di accesso competitive basate  sulla  disaggregazione  -  non
sembrano essersi completamente realizzate.  L'AGCM  ritiene  altresi'
che l'obbligo  di  fornire  il  servizio  end  to  end  potrebbe  non
rispettare il principio di proporzionalita', rivelandosi  un  impegno
troppo oneroso per l'operatore incumbent. 
  A11.3. In  secondo  luogo,  l'AGCM  sottolinea  l'importanza  della
rapida  individuazione,  nell'ambito  di  un'opportuna   analisi   di
mercato,  di   eventuali   obblighi   simmetrici   e   delle   tratte
dell'infrastruttura in fibra interessate dagli stessi. 
  A11.4. Per quanto concerne la differenziazione  degli  obblighi  su
base geografica, l'AGCM ritiene che  la  semplice  presenza  di  piu'
infrastrutture in fibra  non  costituisca  di  per  se'  un  elemento
sufficiente al fine di giustificare una diversificazione dei rimedi e
che per la riduzione o l'eliminazione dell'obbligo di  fornitura  del
servizio   bitstream   e'   essenziale,    come    affermato    nella
Raccomandazione NGA, l'imposizione efficace degli obblighi di accesso
fisico.  A  parere  dell'AGCM,  l'eventuale   modulazione   su   base
territoriale  dei  rimedi  dovrebbe  tener  conto  dell'esistenza  di
offerte wholesale alternative a quella  dell'operatore  notificato  e
dovrebbe essere  valutata  nell'ambito  di  un'opportuna  analisi  di
mercato. 
  A11.5. L'AGCM apprezza, infine, la scelta di determinare  i  prezzi
dei servizi di accesso sulla base di un modello a costi  incrementali
di lungo periodo, che ritiene debba  essere  definito  celermente,  e
auspica che l'Autorita' eserciti una vigilanza  costante  e  rigorosa
nella fase di migrazione dalle reti in rame a quelle in fibra al fine
di evitare eventuali tentativi di pre-emption da parte dell'operatore
incumbent. 
Le valutazioni dell'Autorita' 
  A11.6. Circa le preoccupazioni evidenziate dall'AGCM  sui  problemi
che potrebbero derivare dall'obbligo di  fornitura  del  servizio  di
accesso end to end legati all'indisponibilita' di fibra, si ribadisce
che il provvedimento prevede appositi strumenti, quali il  meccanismo
di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21 e la previsione
di  uno  studio  di  fattibilita'   di   cui   all'art.   14,   volti
essenzialmente a risolvere proprio questa problematica. Relativamente
poi alla proporzionalita' del servizio  di  accesso  end  to  end  si
rimanda a quanto detto nel punto A10.6. 
  A11.7.  In  merito  alla  possibile  individuazione   di   obblighi
simmetrici, l'Autorita' ribadisce la propria intenzione di  valutare,
nell'ambito di un apposito procedimento  ed  anche  alla  luce  della
recente delibera n. 622/11/CONS, l'imposizione di obblighi simmetrici
di accesso a quelle infrastrutture che si configurano come bottleneck
di rete. 
  A11.8.  Come  gia'  evidenziato  al  punto  A5.29,   nel   presente
procedimento si intende definire una regolamentazione  che  incentivi
lo sviluppo delle nuove reti (che e' ancora in una fase iniziale)  da
parte di tutti gli operatori, prevedendo l'individuazione delle  aree
che sono e saranno caratterizzate - con maggiore  probabilita'  -  da
condizioni di  una  competizione  sostenibile  nel  prossimo  futuro.
Un'eventuale rimodulazione degli obblighi (di accesso e di  controllo
dei prezzi) relativi ai servizi bitstream su rame sara' invece  presa
in considerazione nell'ambito  della  prossima  analisi  dei  mercati
dell'accesso, tenendo conto delle condizioni competitive che  saranno
riscontrate nel mercato dell'accesso all'ingrosso a larga banda. 
  Tutto cio' premesso e considerato, 
  Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/10336
del 27 giugno 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente
la «regolamentazione dei  servizi  di  accesso  alle  reti  di  nuova
generazione» notificato alla Commissione europea il 23 maggio 2011  e
le relative valutazioni dell'Autorita' sopra riportate; 
  Visto il parere dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato  (Agcm)  del  19  luglio  2011,  relativo  allo   schema   di
provvedimento trasmesso  all'Agcm  il  23  maggio  2011,  nonche'  le
relative valutazioni dell'Autorita' sopra riportate; 
  Considerato il recente sviluppo  di  nuove  tecniche  in  grado  di
introdurre  significativi  miglioramenti  in  termini  di   velocita'
trasmissiva sulle reti FTTC, quali il vectoring, il line  bonding  ed
il phantom mode; 
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a. «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
    b.  «Codice»:  il  «Codice  delle   comunicazioni   elettroniche»
adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    c. «operatore notificato»:  l'operatore  identificato,  ai  sensi
dell'art. 52 del Codice, come operatore avente  significativo  potere
di mercato in uno o  piu'  mercati  rilevanti  oggetto  del  presente
provvedimento; 
    d. «operatore alternativo»:  un'impresa,  diversa  dall'operatore
notificato (Other Authorised Operators o OAOs), autorizzata a fornire
una rete  pubblica  di  comunicazioni  elettroniche,  o  una  risorsa
correlata; 
    e. «rete  locale»:  il  circuito  fisico  che  collega  il  punto
terminale della rete (tipicamente presso il domicilio  dell'abbonato)
al permutatore o a un  impianto  equivalente  nella  centrale  locale
della rete pubblica di comunicazioni elettroniche; 
    f. «sottorete locale»: una rete locale parziale  che  collega  il
punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell'abbonato)  ad
un punto di concentrazione o  ad  un  determinato  punto  di  accesso
intermedio della rete pubblica locale di  comunicazioni  elettroniche
(tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria); 
    g. «punto di concentrazione»: un punto  della  rete  equipaggiato
per l'attestazione di collegamenti fisici e  per  l'installazione  di
telai idonei ad alloggiare apparati e cavi; 
    h. «accesso disaggregato alla rete locale»: l'insieme dei servizi
di accesso completamente disaggregato alla rete  locale,  di  accesso
condiviso alla rete locale in rame e di  accesso  alla  sottorete  in
rame; 
    i. «servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale» (c.d.
sub-loop unbundling o SLU): il servizio consistente  nella  fornitura
dell'accesso alla sottorete locale in rame dell'operatore di  accesso
con l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile; 
    j.  «servizio  di  accesso  disaggregato  virtuale  (VULA)»:   il
servizio consistente nella fornitura dell'accesso virtuale alla  rete
locale che comprende la fornitura della capacita'  trasmissiva  dalla
sede dell'abbonato alla centrale locale  della  rete  in  fibra,  per
mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna Ethernet; 
    k. «servizio di co-locazione»: il servizio  che  consente  ad  un
operatore alternativo  di  disporre  di  spazi,  presso  le  centrali
dell'operatore notificato e presso i punti di concentrazione; 
    l.  «servizio  di  accesso  alla  fibra  spenta»:   il   servizio
consistente nella fornitura e nella manutenzione di  tratte  continue
di  fibra  ottica  posate  nella  rete  di  accesso  e   nella   rete
metropolitana  di  backhauling;  il  servizio  include  l'uso   delle
infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e  le
eventuali attivita' di giunzione delle singole  tratte  necessarie  a
soddisfare la  specifica  richiesta  e  non  comprende  gli  apparati
trasmissivi; 
    m. «servizio bitstream  (o  di  flusso  numerico)»:  il  servizio
consistente nella fornitura da parte dell'operatore di  accesso  alla
rete di comunicazione  elettronica  pubblica  fissa  della  capacita'
trasmissiva tra la postazione di un utente  finale  ed  il  punto  di
presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che  vuole
offrire il servizio a banda larga all'utente finale; 
    n. «DSLAM»: l'apparato dedicato alla terminazione di  accessi  in
tecnologia xDSL e alla multiplazione  dei  flussi  dati  dei  singoli
clienti ad esso attestati; 
    o. «Optical Distribution Frame» (ODF): l'apparato di permutazione
per le fibre ottiche posto nella centrale locale in fibra ottica; 
    p. «Optical Line Termination» (OLT): l'apparato di  multiplazione
generalmente collocato nella centrale locale in fibra ottica; 
    q.  «area  di  raccolta»:  l'area  afferente  all'insieme   degli
apparati di multiplazione (OLT) direttamente attestati ad uno  stesso
Punto di Consegna (PdC); 
    r. «macroarea di raccolta»: ciascuna delle trenta aree in cui  e'
suddiviso il territorio  nazionale  per  la  fornitura  del  servizio
bitstream su rete NGA e nella quale e' presente almeno  un  punto  di
interconnessione per la consegna del traffico proveniente dalle  aree
di raccolta appartenenti alla stessa macroarea; 
    s.  «nodi  feeder»:  i  feeder  Ethernet  che  rappresentano  gli
elementi di commutazione  dati  utilizzati  come  Punti  di  Consegna
(PdC); tali feeder assumono, a seconda  dei  casi,  funzionalita'  di
nodo Ethernet di tipo parent o distant; 
    t. «feeder Ethernet con funzionalita' di nodo parent»  (di  primo
livello): il nodo feeder Ethernet deputato alla raccolta del traffico
originato dagli utenti connessi agli OLT attestati direttamente  allo
stesso; 
    u. «feeder  Ethernet  con  funzionalita'  di  tipo  distant»  (di
secondo livello): il  feeder  Ethernet  deputato  alla  raccolta  del
traffico originato dagli  utenti  connessi  agli  altri  nodi  feeder
Ethernet contenuti nella stessa macroarea; 
    v. «servizio di trasporto di primo  livello  o  backhauling»:  il
servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito
dalla fornitura dei collegamenti tra gli OLT ed il  feeder  di  primo
livello cui sono direttamente attestati; 
    w. «servizio di trasporto di secondo  livello»:  il  servizio  di
trasporto  dati  costituito  dai  collegamenti  tra  i  nodi   feeder
appartenenti a distinte aree di  raccolta  all'interno  della  stessa
macroarea; 
    x.  «trasporto  long  distance»:  il  servizio  consistente   nel
trasporto tra macroaree Ethernet; 
    y. «reti di accesso di nuova  generazione»  (NGAN):  le  reti  di
accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici  ed
in  grado  di  fornire  servizi   d'accesso   a   banda   larga   con
caratteristiche  piu'  avanzate  (quale  una  maggiore  capacita'  di
trasmissione) rispetto a quelle  fornite  tramite  le  reti  in  rame
esistenti; 
    z. «infrastrutture di posa»:  le  infrastrutture  civili  per  la
realizzazione di canali trasmissivi di backhauling basati su portanti
fisiche  nonche'  di  reti  di  accesso  in  fibra,  quali  cavidotti
(cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali,  tralicci,  recinti
per shelter, etc.; 
    aa. «condotto»: la conduttura o il  tubo  sotterraneo  utilizzato
per alloggiare fibre ottiche,  cavi  in  rame  o  coassiali  di  reti
principali o di accesso; 
    bb.  «pozzetti»:  le  aperture,  generalmente   dotate   di   una
copertura, attraverso le quali e' possibile accedere  ad  uno  spazio
sotterraneo  utilizzato  come  punto  di   accesso   per   effettuare
collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi  sotterranei
di comunicazione elettronica; 
    cc. «segmento di terminazione»: il segmento di una rete  NGA  che
collega   la   borchia   localizzata   all'interno    dell'abitazione
dell'utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento  di
terminazione   comprende   il   cablaggio    verticale    all'interno
dell'edificio, ed eventualmente il cablaggio orizzontale  fino  a  un
divisore ottico  ubicato  nel  seminterrato  dell'edificio  o  in  un
pozzetto in  prossimita'  dello  stesso,  posizionato  all'interno  o
all'esterno della proprieta' privata; 
    dd. «rete ottica primaria»: la porzione di rete  che  si  estende
dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di  accesso  alla
centrale, fino al  primo  punto  di  giunzione  (punto  di  giunzione
intermedio); 
    ee. «rete ottica secondaria»: la porzione di rete che collega,  a
partire dal punto di giunzione intermedio, la  rete  ottica  primaria
alla tratta di adduzione; 
    ff. «tratta di adduzione»: la porzione di infrastruttura di  posa
(costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra
la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove  comincia
il cablaggio verticale del palazzo; 
    gg. «punto di  terminazione  di  edificio»  (PTE):  il  punto  di
distribuzione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena al
di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione; 
    hh. «cameretta»: un pozzetto atto al raccordo di tratte  di  cavi
in tubazione; 
    ii. «cameretta zero»: la prima cameretta posta  all'uscita  della
centrale locale che raccorda  tutti  i  cavi  che  fuoriescono  dalla
centrale; 
    jj.  «tratta  di  accesso  alla   centrale»:   la   porzione   di
infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete
ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle
centrali,  i  pozzetti  che  si  incontrano  immediatamente  dopo  la
cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture; 
    kk. Rete FTTH (Fiber To  The  Home):  una  rete  di  accesso  che
impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per  tutta  l'estensione
della tratta che va dall'ODF alla borchia di utente; tale  rete  FTTH
puo' essere realizzata secondo una architettura Point-to-Point oppure
punto-multipunto (GPON); 
    ll. Rete FTTB (Fiber To The Building): una rete  di  accesso  che
impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF  fino
alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque  a
valle dell'ultimo distributore della rete  di  accesso  in  rame;  il
rilegamento dell'utente finale e' realizzato attraverso l'impiego  di
portanti trasmissivi in rame; 
    mm. Rete FTTN (Fiber To  The  Node):  una  rete  di  accesso  che
impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF  sino
ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi  in  rame  per  rilegare
tale nodo e l'utente finale; il nodo intermedio puo'  coincidere  con
l'armadio ripartilinea della rete di  accesso  in  rame  oppure  puo'
essere ubicato in un punto piu' a valle, comunque non oltre  l'ultimo
distributore secondario della attuale rete di accesso in rame; 
    nn. «linea attiva»: la linea della rete  di  accesso  di  Telecom
Italia in uso,  al  momento  della  richiesta  di  attivazione  o  di
migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia
o di un altro operatore; 
    oo. «linea non attiva»: la linea della rete di accesso di Telecom
Italia non utilizzata  da  alcun  cliente  finale  al  momento  della
richiesta  di  attivazione  e  per  la  cui  attivazione  si  rendono
necessari uno o piu' interventi tecnici presso la  rete  di  accesso,
che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio; 
    pp.  «kit  di  consegna»:  l'insieme   degli   apparati   e   dei
collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati
dagli operatori presso il nodo parent/distant della rete  di  Telecom
Italia; tale kit di consegna rappresenta un servizio  accessorio  per
la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso; 
    qq. «Impegni»: gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai
sensi  della  legge  n.  248/2006  ed  approvati  dall'Autorita'  con
delibera n. 718/08/CONS; 
  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di  cui  all'art.  1
del Codice. 

(1) Vodafone  ha  partecipato  alla  consultazione  anche  per  conto
    dell'operatore TeleTu, per cui le sue osservazioni, riportate nel
    presente documento, sono da intendersi anche come osservazioni di
    TeleTu. 

(2) Telecom Italia sottolinea inoltre che la proposta e' in contrasto
    con la delibera n.  314/09/CONS,  in  cui  venivano  posti  sullo
    stesso piano  i  diversi  livelli  di  accesso  ai  servizi  resi
    disponibili sul mercato n. 4 e venivano considerate rilevanti  le
    sole relazioni verticali tra quest'ultimo ed i mercati n. 1 e  n.
    5 a valle. Inoltre,  la  societa'  rileva  che  nello  schema  di
    provvedimento  vengono  introdotte  delle  modifiche  sostanziali
    rispetto a quanto previsto dalla delibera  n.  731/09/CONS  sulle
    condizioni attuative degli  obblighi  di  non  discriminazione  e
    separazione contabile relativi ai servizi forniti su rete in rame
    e ritiene che tali modifiche possano  essere  apportate  soltanto
    nell'ambito di una nuova analisi di mercato. 

(3) Il Metro Ethernet Forum e' l'ente di standardizzazione principale
    dei  servizi  Ethernet  di  tipo  «Carrier  Class»  quali  quelli
    commercializzati nell'ambito delle  offerte  di  riferimento  del
    mercato n. 5 e del mercato n. 6. 

(4) Tale soluzione e' anche quella indicata da OFCOM ai fini  di  una
    possibile implementazione del servizio VULA. 

(5) A tal  proposito,  Telecom  Italia  ha  presentato  un  documento
    commissionato alla societa' di consulenza  Between  che  contiene
    un'analisi delle condizioni concorrenziali territoriali,  attuali
    e prospettiche, relative alla realizzazione di reti di accesso di
    nuova generazione nei comuni italiani. 

(6) Articolo 49, comma 1, lett. b, della delibera n. 731/09/CONS