IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo  per
la definizione delle norme generali  dell'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59  recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art.  1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226
recante  «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2007-2008»; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.  40  e,  in  particolare,
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale; 
  Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del
carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali  in
applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/96; 
  Visto  l'art.  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  i  quali  si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative  vigenti,  ad
una revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale  organizzativo  e
didattico del sistema scolastico; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che  stabilisce
che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovra'
essere  incrementato,  gradualmente,  di   un   punto   il   rapporto
alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro  l'anno   scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2,  commi  411  e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il  quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  del
citato art. 64,  comma  3,  fissa,  per  il  triennio  2009/2011,  le
quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da
ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica  di
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008; 
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento  di
«Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento
«per la riorganizzazione della rete  scolastica  e  il  razionale  ed
efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  ai   sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto l'art.  4  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,  n.  169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria  la  costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in  tal  modo  la  precedente
organizzazione modulare; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito,
con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  che  ha
disposto  il  differimento  all'anno  scolastico  2010/2011,   previa
apposita intesa in sede di Conferenza  unificata,  dell'attivita'  di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento  ai
punti di erogazione del servizio scolastico; 
  Visto l'art.  37  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14  che  ha  rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore  del  riordino  del
secondo ciclo; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento  di
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico  dei
licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma
4,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visti i  decreti  interministeriali  con  i  quali,  in  attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4  e  dell'art.  1,  comma  3  dei
regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione  professionale,
si e' proceduto alla individuazione delle classi  di  concorso  delle
classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e  delle  classi
terze degli istituti professionali  da  cui  ridurre  le  consistenze
orarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da  adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il d.p.c.m. 23 febbraio 2006,  n.  185  recante  modalita'  e
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in  situazione
di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002; 
  Vista  la  legge  20  agosto  2001  n.  333  di   conversione   del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni  urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26  febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita'  dell'art.  2,  comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli  insegnanti  di  sostegno  e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella  parte  in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti  di  sostegno  in  deroga  alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente; 
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  2   dell'8   gennaio   2010
riguardante «indicazioni  e  raccomandazioni  per  l'integrazione  di
alunni con cittadinanza non italiana»; 
  Vista la  circolare  ministeriale  n.  101  del  30  dicembre  2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole  dell'infanzia  e
alle classi del primo e del secondo ciclo di  istruzione  per  l'a.s.
2011/12; 
  Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di  Conferenza
unificata, concernente  l'adozione  di  linee  guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4209 del 30 luglio 2011
che  ha  annullato  il  decreto   interministeriale   relativo   alla
determinazione delle dotazioni organiche del  personale  docente  per
l'anno scolastico 2010/2011 per  non  aver  acquisito  il  prescritto
parere della Conferenza Unificata di cui all'art.  2  del  D.P.R.  n.
81/2009; 
  Considerato che la citata sentenza ha stabilito che per  sanare  la
rilevata carenza occorre  riattivare  il  procedimento  a  suo  tempo
concluso con l'emanazione del decreto  interministeriale,  acquisendo
il parere della Conferenza Unificata; 
  Ritenuto necessario acquisire il  parere  della  citata  Conferenza
anche per quanto riguarda il decreto interministeriale relativo  alla
definizione delle dotazioni organiche dell'a.s. 2011/2012; 
  Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del  22  settembre
2011 ha espresso parere negativo  «in  considerazione  della  mancata
concertazione sul provvedimento in esame»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per quanto espresso il premessa, e in attuazione della Sentenza del
Consiglio di Stato n. 4209 del  30  luglio  2011,  si  confermano  le
disposizioni   e   le   tabelle   allegate   di   cui   al    decreto
interministeriale n. 57 del 5 luglio 2011, registrato dalla Corte dei
conti  l'8  settembre  2011,  reg.11  -  fgl.  311,   relativo   alle
disposizioni  sulla  determinazione  degli  organici  del   personale
docente per l'anno scolastico 2011/2012. 
  Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto  e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14  gennaio  1994,
n. 20. 
 
     Roma, 3 novembre 2011 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Gelmini             
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti  del  MIUR,  MIBAC,  Ministero  della
salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 317