L'ISTITUTO  PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E   DI
                        INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno  2009,  concernente
la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad
un indice azionario o altro valore di riferimento,  di  cui  all'art.
41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 7 del Regolamento ISVAP
n. 32 dell'11 giugno 2009; 
 
                               Adotta 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 
 
  1. All'art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11  giugno
2009, il periodo «Il requisito di rating minimo di cui  al  comma  2,
lettera b), non si applica nel caso di titoli  obbligazionari  emessi
da soggetti residenti in Stati  appartenenti  allo  Spazio  Economico
Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini  di  stabilita'  su
base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione
sullo  scambio  di  informazioni  tra  l'ISVAP   e   l'autorita'   di
vigilanza.» e' sostituito dal  seguente  periodo:  «Il  requisito  di
rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non  si  applica,  fermo
restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilita' di cui  al
comma 1,  nel  caso  di  titoli  obbligazionari  emessi  da  soggetti
residenti  in  Stati  appartenenti  allo  Spazio  Economico   Europeo
sottoposti a vigilanza prudenziale  a  fini  di  stabilita'  su  base
individuale, a condizione  che  esistano  accordi  di  collaborazione
sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di  vigilanza
nonche' di titoli obbligazionari emessi da  Stati  appartenenti  allo
Spazio Economico Europeo.».