IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di  emergenza
nel territorio del comune di Lipari; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
gennaio 2003, con  il  quale  e'  stata  disposta  la  proroga  e  la
dichiarazione dello stato d'emergenza,  fino  al  31  dicembre  2003,
rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di  Lipari   e   nelle
prospicienti aree marine; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato  di  emergenza,
fino al 31 dicembre 2003, nel territorio  delle  isole  Eolie,  nelle
aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti  indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; 
  Visti i  decreti  di  proroga  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e, da ultimo, il decreto dell'11 gennaio 2011, con il  quale
viene prorogato lo stato di emergenza in atto  nel  territorio  delle
isole Eolie fino al 31 dicembre 2011; 
  Vista la nota del Commissario delegato del 7 dicembre 2011  con  la
quale, nel trasmettere  una  relazione  sulle  attivita'  svolte,  ha
chiesto una proroga dello stato di emergenza; 
  Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari  finalizzati
alla risoluzione del  contesto  emergenziale  anche  derivanti  dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticita'  del  sistema
portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono  ancora
in corso di svolgimento; 
  Ritenuta la permanenza delle  condizioni  di  grave  rischio  anche
derivante dalla natura vulcanica  e  dalla  particolare  collocazione
geografica delle isole Eolie, e che,  quindi,  l'emergenza  non  puo'
ritenersi conclusa; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario  proseguire  nelle  attivita'   di
monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumita'
nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
limitrofe; 
  Viste  le  iniziative  poste  in  essere  dal  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
del 27 luglio 2010  recante:  «Indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della  legge  24  febbraio
1992, n. 225»; 
  Ritenuto che la predetta situazione emergenziale  persiste,  e  che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  la  proroga  dello  stato  di
emergenza; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma  1,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e sulla  base  delle  motivazioni  di  cui  in
premessa, e' prorogato,  fino  al  31  dicembre  2012,  lo  stato  di
emergenza nel territorio delle isole Eolie. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 20 gennaio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti