IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  Regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita dei vini «Aglianico del Taburno» ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione e, contestualmente,  ha  revocato
la denominazione di origine controllata  «Aglianico  del  Taburno»  e
«Taburno»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  ottobre  1986
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» ed e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione  e   successive
modifiche; 
  Visto il decreto dirigenziale  prot.  24411  del  21  ottobre  2011
concernente la  proroga  del  decreto  di  conferimento  all'Istituto
Mediterraneo  di  Certificazione   Agroalimentare   dell'incarico   a
svolgere le funzioni di controllo affidate con  decreto  dirigenziale
prot. 11075 del 16 ottobre 2008, tra le quali la DOC  «Aglianico  del
Taburno» e «Taburno»; 
  Vista la nota del 28 dicembre 2011 con la quale il Consorzio tutela
vini samnium ha comunicato la volonta' della filiera  di  individuare
l'Istituto  Mediterraneo  di  Certificazione   Agroalimentare   quale
struttura di controllo della denominazione di origine  controllata  e
garantita «Aglianico del Taburno»; 
  Vista la nota prot. 2011.0990210 del  30  dicembre  2011  inoltrata
dalla competente regione Campania con la quale e' stato  espresso  il
parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto  tariffario
presentati    dall'Istituto    Mediterraneo     di     Certificazione
Agroalimentare  per  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita «Aglianico del Taburno»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione
Agroalimentare, quale struttura di controllo della  denominazione  di
origine controllata e garantita di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del  provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti  dell'Istituto
Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Istituto Mediterraneo  di  Certificazione  Agroalimentare  con
sede in Napoli, corso Meridionale, 6, e' autorizzata ad effettuare  i
controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento  (CE)  n.
1234/2007,  e  successive  disposizioni  applicative,  per  la   DOCG
«Aglianico del Taburno» nei confronti di tutti  i  soggetti  presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione  di
origine.