IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Taburno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e, contestualmente, ha revocato la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto dirigenziale prot. 24411 del 21 ottobre 2011 concernente la proroga del decreto di conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo affidate con decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008, tra le quali la DOC «Aglianico del Taburno» e «Taburno»; Vista la nota del 28 dicembre 2011 con la quale il Consorzio tutela vini samnium ha comunicato la volonta' della filiera di individuare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»; Vista la nota prot. 2011.0990210 del 30 dicembre 2011 inoltrata dalla competente regione Campania con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare per la denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare; Decreta: Art. 1 1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, corso Meridionale, 6, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Aglianico del Taburno» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.