IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE sopra citata; 
  Vista l'istanza  del  26  agosto  2011,  acquisita  in  atti  il  6
settembre  2011  al  n.  0163346  con  la   quale   l'Organismo   Eco
Certificazioni SPA ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare  la
valutazione di conformita' alla direttiva 97/23/CE sulle attrezzature
a pressione; 
  Vista la convenzione del 13 giugno 2011,  tra  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  l'Organismo  nazionale  di  accreditamento  -
ACCREDIA, con cui sono  regolati  i  rapporti  di  affidamento  delle
attivita' di valutazione e vigilanza degli organismi  notificati  per
la direttiva 97/23/CE; 
  Considerato che con delibera  19  dicembre  2011  del  Dipartimento
certificazioni ed ispezioni di  ACCREDIA  -  Comitato  Settoriale  di
Accreditamento Organismi notificati,  acquisita  agli  atti  in  data
11/01/2012, l'Organismo Eco Certificazioni SPA e'  stato  accreditato
per la direttiva 97/23/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo Eco Certificazioni SPA con sede in via  Mengolina,33
- 48018 Faenza (Ravenna) e' autorizzato, in conformita'  all'art.  12
del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  ad  emettere
certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per  le  attrezzature  a  pressione  applicando   le   procedure   di
valutazione previste per le categorie: II, III e IV di  cui  all'art.
10 del decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  secondo  le
procedure previste dai seguenti moduli: 
    Modulo A1 - controllo di  fabbricazione  interno  e  sorveglianza
verifica finale; 
    Modulo B - esame CE del tipo; 
    Modulo B1 - esame CE della progettazione; 
    Modulo C1 - conformita' al tipo; 
    Modulo D - garanzia qualita' produzione; 
    Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; 
    Modulo E - garanzia qualita' prodotti; 
    Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; 
    Modulo F - verifica su prodotto; 
    Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; 
    Modulo H - garanzia qualita' totale; 
    Modulo  H1  -  garanzia  qualita'  totale  con  controllo   della
progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.