IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  20  giugno  2006  dall'impresa
Globachem NV, con sede legale in Sint - Truiden (Belgio),  Leeuwerweg
n.  178,  diretta  ad  ottenere   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato «Difcor  250  EC»,  contenente  la  sostanza
attiva difenoconazolo; 
  Visto il decreto del  5  novembre  2008  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive tra cui difenoconazolo nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  fino  al  31  dicembre  2018,  in
attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio
2008; 
  Visto il parere favorevole espresso in data  7  aprile  2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino  al  31  dicembre
2018  (data  di  scadenza  dell'inclusione  della   sostanza   attiva
difenoconazolo  in  allegato  I),  del  prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva difenoconazolo l'impresa ha ottemperato
alle prescrizioni previste per la fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 5 novembre 2008, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre  2011,  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di  iscrizione  della
sostanza attiva difenoconazolo nell'allegato I; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 12 giugno 2009 con la  quale  e'
stata richiesta la  documentazione  per  il  completamento  dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 20 giugno 2009 da cui  risulta  che
l'impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in «Agrizole»; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018 l'impresa Globachem NV,  con  sede  legale  in  Sint  -  Truiden
(Belgio), Leeuwerweg n. 178, e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato AGRIZOLE con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di allegato III entro il 31 dicembre 2011 e i conseguenti adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n.  194/1995  con  le  modalita'  definite  dalla
direttiva   d'iscrizione   2008/69/CE   per   la   sostanza    attiva
difenoconazolo. 
  E' fatto salvo altresi' ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento della Impresa estera Globachem NV,  Sint
- Truiden (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13356. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello