IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 5 dicembre  2006  presentata  dall'impresa  Du
Pont De  Nemours  Italiana  Srl,  con  sede  legale  in  Milano,  via
Pontaccio n. 10, diretta ad ottenere la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato «Rubin SX»  contenente  le  sostanze  attive
tifensulfuron metile e tribenuron metile; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno  2012  in  attuazione  della
direttiva 2001/99/EC della Commissione del 20 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino  al  31  dicembre
2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della  Commissione  del
10 novembre 2010; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva tribenuron, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della  direttiva
2005/54/EC della Commissione del 19 settembre 2005; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Du Pont De
Nemours  Italiana  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 3 marzo 2011, prot.  31289,  con
la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2011 da cui risulta  che
l'impresa Du Pont De Nemours Italiana ha presentato la documentazione
richiesta dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Rubin SX» fino al 28  febbraio
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
tribenuron, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici
aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Du Pont De Nemours  Italiana  Srl,  con  sede  legale  in
Milano, via Pontaccio n. 10, e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato «Rubin SX» con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 28 febbraio 2016,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva tribenuron nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-300-400-500. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
  Du Pont De Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia; 
  Du Pont de Nemours & CO. - El Paso, Illinois, USA. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13701. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello