IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  12  giugno  2008  presentata  dall'impresa
Agrimport Spa, con sede legale in Bolzano, via Piani n. 1, diretta ad
ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato  «AGR
07-08» contenente la sostanza attiva oxadiazon; 
  Visti i documenti del 18 dicembre 2009 e 7 aprile  2010  attestanti
il subentro dell'impresa  Nufarm  Italia  Srl,  con  sede  legale  in
Milano, via Luigi Majno  n.  17/A  all'impresa  Agrimport  Spa  nella
procedura di registrazione  relativa  al  prodotto  fitosanitario  in
questione, in corso  di  registrazione,  chiedendo  nel  contempo  la
modifica  di  composizione  relativamente   alla   sostanza   attiva,
sostituendo oxadiazon con bromoxynil; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  il   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 18 giugno 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva bromoxynil nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015, in attuazione della direttiva
2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Vista la valutazione  dell'istituto  scientifico  sopra  citato  in
merito    alla    documentazione    tecnico-scientifica    presentata
dall'impresa  Nufarm  Italia   Srl   a   sostegno   dell'istanza   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 3 maggio 2011, prot.  n.  14332,
con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota; 
  Vista la nota pervenuta in data 12 agosto 2011 da cui  risulta  che
l'impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta
dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in «Xinca»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Xinca»  fino  al  28  febbraio
2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
bromoxynil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici
aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano,  via  Luigi
Majno n. 17/A e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato XINCA con la composizione e alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  28
febbraio 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
bromoxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento della impresa estera Nufarm SAS 27600  -
Gaillon (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14345. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello