IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Milano - Prot. n. 8.1/198805672 Gab. del 1° dicembre 2011  con  la
quale e' stata comunicata l'emanazione, in data 28 novembre 2011,  da
parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale  di
Brescia, dell'ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare  della
custodia in carcere (art. 285 c.p.c.) nei confronti del  sig.  Franco
Nicoli  Cristiani,  consigliere  e   vicepresidente   del   consiglio
regionale della Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui  agli
articoli 110 e 319 del codice penale; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Milano - del 5 dicembre 2011, con la quale  venivano  inviati  gli
atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale  di  Brescia  relativi  al
fascicolo processuale n. 18610/11 R.G.N.R. e n.  15395/11  R.G.GIP  a
carico del sig.  Franco Nicoli  Cristiani,  consigliere  regionale  e
vicepresidente  del  consiglio  della  regione  Lombardia,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in  data  28
novembre 2011 dal GIP  presso  il  Tribunale  di  Brescia,  ai  sensi
dell'art. 285 del codice  di  procedura  penale,  nei  confronti  del
consigliere regionale e vicepresidente del  consiglio  della  regione
Lombardia sig. Franco Nicoli Cristiani,  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 110 e 319 del codice penale; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica di  «...  consigliere  regionale»
quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione  della  misura  della
custodia cautelare in carcere, di cui  all'art.  285  del  codice  di
procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come ritenuto dalla  Suprema  Corte  di  Cassazione  nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 28 novembre 2011 decorre  la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis,  della  legge
n. 55/1990; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 28 novembre 2011 e' accertata  la  sospensione  del
sig. Franco Nicoli Cristiani dalla carica di consigliere regionale  e
di vicepresidente del consiglio regionale della regione Lombardia, ai
sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 23 dicembre 2011 
 
                                                        Il Presidente 
                                                            Monti