IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 15, commi 4-bis e  4-ter,  della  legge  19  marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n. 0070115 del 16 novembre 2011 con la quale sono stati  inviati  gli
atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Napoli relativi al  fascicolo
processuale n. 57464/06 N.R.G.P.M. e n. 52323/07 N.R.G. GIP a  carico
del  signor  Enrico  Fabozzi,  consigliere  regionale  della  Regione
Campania ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter,  della  citata
legge n. 55/90; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere, emessa  in  data  3
novembre 2011 dal  GIP  presso  il  Tribunale  di  Napoli,  ai  sensi
dell'art. 285 del codice  di  procedura  penale,  nei  confronti  del
consigliere regionale sig. Enrico Fabozzi, per i reati  di  cui  agli
articoli 110, 416-bis del codice penale, artt. 81 cpv 110, 86, 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  art.
7 della legge n. 203/91, artt. 319 e 321 del codice penale; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica  di  «....consigliere  regionale»
quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione  della  misura  della
custodia cautelare in carcere, di cui all'articolo 285 del codice  di
procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  Testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come ritenuto dalla  suprema  Corte  di  cassazione  nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 3 novembre 2011  decorre  la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis,  della  legge
n. 55/1990; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  suprema  Corte  di
cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
e il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 3 novembre 2011 e'  accertata  la  sospensione  del
signor Enrico Fabozzi dalla carica  di  consigliere  regionale  della
Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge  19
marzo 1990, n. 55. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 19 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Monti