IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1291/2003  della  Commissione  del  18
luglio  2003  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione, fra le altre, della denominazione di origine  protetta
«Pane di Altamura»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  20  gennaio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  n.  32  del  9
febbraio 2009, con il quale l'organismo «BioAgriCert Srl» con sede in
Casalecchio di  Reno,  Via  dei  Macabraccia  n.  8/3-4-5,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Pane di Altamura»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 20 gennaio 2009; 
  Considerato che il  «Consorzio  Valorizzazione  e  Tutela  Pane  di
Altamura DOP» non ha ancora provveduto  a  segnalare  l'organismo  di
controllo da autorizzare per il  triennio  successivo  alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal
senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta  «Pane  di
Altamura» anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  20  gennaio  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo  denominato  «BioAgriCert
Srl» con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5,
con  decreto  20  gennaio  2009,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata  con
il Regolamento della Commissione (CE) n. 1291/2003 della  Commissione
del 18 luglio 2003 e' prorogata fino all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.