IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del  30  settembre  2010  presentata  dall'Impresa
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier
au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy  2,  Rue  Claude
Chappe,  diretta  ad   ottenere   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato JUVINAL ECHO contenente la  sostanza  attiva
pyriproxyfen; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e 1'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione  della  sostanza
attiva pyriproxyfen, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in  attuazione  della  direttiva
2008/69/EC della Commissione del 1° luglio 2008; 
  Vista la direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010,
in corso di recepimento, che modifica l'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   le   disposizioni
specifiche  relative  ad  alcune   sostanze   attive   tra   cui   il
pyriproxyfen; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico -scientifica presentata dall'Impresa  Sumitomo
Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione
del prodotto fitosanitario di riferimento ADMIRAL ECHO; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot.  31277  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta  che
1' Impresa Sumitomo Chemical  Agro  Europe  S.A.S  ha  presentato  la
documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  JUVINAL  ECHO  fino  al  31
dicembre 2018  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva pyriproxyfen; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in.
Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy  2,
Rue Claude Chappe,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato JUVINAL ECHO con la composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2018,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva pyriproxyfen nell'Allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 5 - 10 - 20 -- 25  -
40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10-25. 
  Il  prodotto  in  questione  e'  prodotto  e   confezionato   nello
stabilimento dell' Impresa: Isagro Spa - Aprilia (Latina); 
  il prodotto e' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: 
    Kollant Srl - Vigonovo (Venezia). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: 
    SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.15079. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello