IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 2 novembre 2006 presentata dall'Impresa Nufarm
S.A.S. rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm  Italia  con  sede
legale in Milano, viale Luigi Majno  17/A,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato  Mextrol   H,
successivamente denominato Mextrol  Superb,  contenente  le  sostanze
attive ioxinil e mecoprop-p; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della  sostanza
attiva mecoprop-p, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in  attuazione  della  direttiva
2003/70/EC della Commissione del 17 luglio 2003; 
  Visto il decreto del 18 giugno 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva ioxinil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 194 fino  al  28  febbraio  2015  in  attuazione  della  direttiva
2004/58/EC della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa  Nufarm
S.A.S.,  rappresentata  in  Italia  dall'impresa  Nufarm  Italia,   a
sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in
questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 prot. 15116 con la
quale   e'   stata   richiesta   la   documentazione   ed   i    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 26 luglio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia  dall'Impresa  Nufarm
Italia ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il  prodotto  MEXTROL  SUPERB  fino  al  28
febbraio 2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva   ioxinil,   fatta   salva   la   presentazione    dei    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm
Italia, con sede  legale  in  Milano,  viale  Luigi  Majno  17/A,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato MEXTROL SUPERB  con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  28
febbraio 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
ioxinil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
    Nufarm  S.A.S. -  Notre  Dame  de  le  Garrone  -  27600  Gaillan
(Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13608. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello