IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  17  aprile  2010  presentata  dall'Impresa
Syngenta Crop Protection  S.p.A.  con  sede  legale  in  Milano,  via
Gallarate 139, diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  A16617B  contenente  le  sostanze   attive
azoxystrobin e tebuconazolo; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Pisa  -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 agosto  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della  sostanza
attiva azoxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995 n. 194 fino al 1° luglio  2008  in  attuazione  della  direttiva
1998/47/CE della Commissione del 25 giugno1998; 
  Visto il decreto del 31  luglio  2007  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio per quanto  riguarda  la  data  di  scadenza
dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 194 della sostanza attiva azoxystrobin, fino al 31  dicembre  2011
in attuazione della direttiva 2007/21/CE  della  Commissione  del  10
aprile 2007; 
  Visto il decreto del 18 marzo 2011 che modifica l'allegato I  della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare  l'iscrizione  della
sostanza attiva azoxystrobin fino al 31  luglio  2021  in  attuazione
della direttiva 2010/55/UE della Commissione del 20 agosto 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Syngenta
Crop Protection S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 prot. 32956  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 18 ottobre 2011 da cui risulta  che
1'Impresa  Syngenta  Crop   Protection   S.p.A   ha   presentato   la
documentazione richiesta  dall'Ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler
variare la denominazione del prodotto in Amistar Plus; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Amistar Plus fino al 31  luglio
2021  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
azoxystrobin; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta  Crop  Protection  S.p.A.  con  sede  legale  in
Milano, via Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato AMISTAR PLUS con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto, fino al 31 luglio 2021,  data  di  scadenza  dell'iscrizione
della  sostanza  attiva  azoxystrobin  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8
- 10 - 12 - 14 - 16 - 20. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
Imprese: 
      S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (Lodi); 
      ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento  dell'  Impresa  estera:  Syngenta  Crop
Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15010. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello