IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  "registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette"; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12
giugno  1996  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione, fra le altre, della denominazione di origine  protetta
"Canestrato Pugliese"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  20  gennaio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  n.  32  del  9
febbraio 2009, con il quale l'organismo "BioAgriCert Srl" con sede in
Casalecchio di  Reno,  via  dei  Macabraccia  n.  8/3-4-5,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta "Canestrato Pugliese"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 20 gennaio 2009; 
  Considerato che la  "Cooperativa  Caseificio  Pugliese  -  societa'
agricola coop.va" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di
controllo da autorizzare per il  triennio  successivo  alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal
senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente   la   denominazione   di   origine   protetta
"Canestrato Pugliese" anche nella fase intercorrente tra la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  20  gennaio  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo  denominato  "BioAgriCert
Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5,
con  decreto  20  gennaio  2009,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta "Canestrato  Pugliese",  registrata
con il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12  giugno
1996  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di   rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.