IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto  nei  giorni  dal  31  ottobre  al  2
novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3906 del 13 novembre 2010 recante  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  della
Regione Veneto nei giorni dal  31  ottobre  al  2  novembre  2010"  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del 26  ottobre
2011 del Presidente della regione Veneto; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
4  dicembre  2011  recante  la  proroga   dello   stato   d'emergenza
determinatosi nella citta' di Roma nel settore del traffico  e  della
mobilita', le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008  e  la  nota
del 23 dicembre 2011 del sindaco di Roma - Commissario delegato; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del  13  novembre  2010  recante  l'istituzione  del  fondo  per   la
prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legge 28 aprile 2009 n.  39,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 3,  comma  6,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3906  del  13  novembre  2010,  le  parole:
"dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".