IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto l'art.  5  del  regolamento  n.  1071/2009,  che  prevede  le
condizioni relative al requisito di stabilimento; 
  Visto l'art. 5 del decreto 25 novembre 2011 del  Capo  Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, che prevede che con decreto della Direzione generale  per
il trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  sono  stabilite  le
modalita' per soddisfare il requisito di «stabilimento», i  documenti
da  conservare  presso  la  sede  dell'impresa   di   trasporto,   le
caratteristiche  che  deve  avere  la  sede  operativa,  nonche'   le
modalita' di dimostrazione del possesso delle stesse; 
  Considerato l'ordinamento giuridico vigente e, in  particolare,  la
possibilita' di conservazione e tenuta della contabilita'  presso  un
domiciliatario fiscale; 
  Ritenuto che per le  societa'  di  persone  e  per  le  societa'  a
responsabilita' limitata unipersonali il requisito di cui all'art. 5,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.  1071/2009  possa  essere
individuato anche presso la residenza anagrafica di un amministratore
tramite elezione di  domicilio  ai  sensi  dell'art.  47  del  codice
civile; 
  Ritenuto, inoltre, che per le imprese di  trasporto  su  strada  di
cose associate ai consorzi o alle cooperative iscritti  alla  sezione
speciale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 6  giugno  1974,  n.
298, il requisito di stabilimento possa essere individuato presso  la
sede effettiva e stabile e la sede operativa di detti consorzi  o  di
dette cooperative; 
  Ritenuto che per sede operativa  debba  intendersi  il  luogo  dove
avviene la manutenzione dei veicoli in disponibilita'; 
  Considerato che occorre dettare una disciplina transitoria  per  le
imprese che  sono  state  autorizzate  anteriormente  all'entrata  in
vigore del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del  regolamento
(CE) 1071/2009 e di  cui  all'art.  5  del  decreto  dirigenziale  25
novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, e' soddisfatto  dalle  imprese
di autotrasporto su strada  per  conto  di  terzi  se  rispettano  le
seguenti condizioni: 
  a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai  diversi
fini, relativamente alla sede civilistica  principale  o  secondaria,
dispongono di una sede effettiva e  stabile  situata  nel  territorio
dello Stato italiano; 
  b)  una  volta  concessa   l'autorizzazione   all'esercizio   della
professione di  autotrasportatore  su  strada  per  conto  di  terzi,
dispongono a idoneo titolo, in base  alle  disposizioni  vigenti,  di
almeno un  autoveicolo  rientrante  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento (CE) 1071/2009; 
  c)  svolgono  in  modo  efficace  e   continuativo   le   attivita'
concernenti i  veicoli  di  cui  alla  lettera  b)  presso  una  sede
operativa situata nel territorio dello Stato italiano.