IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                        CON DELEGA ALLO SPORT 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  recante
«Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali»; 
  Visto l'art. 51 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  recante
disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi; 
  Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge
come sostituito dall'art. 6, comma  4  del  decreto-legge  30  giugno
2005, n. 115, nel testo modificato  dalla  legge  di  conversione  17
agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per  i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  per  l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini,  la
natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi  19,
lettera a), e 22, come  modificati  dalla  legge  di  conversione  17
luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza  statale  attribuite
al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli  articoli  52,
comma 1, e 53 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
materia di sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in  materia
di sport al Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, on. Rocco Crimi; 
  Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, in legge  29  novembre  2007,  n.
222, che ha disposto la soppressione della cassa  di  previdenza  per
l'assicurazione degli sportivi (Sportass); 
  Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, emanato il 3  novembre
2010 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  con
il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  materia  di
assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti; 
  Considerato  che  l'attivita'  svolta  dalle  federazioni  e  dalle
discipline sportive paralimpiche e dagli enti di promozione  sportiva
in attuazione del presente decreto,  al  pari  dell'attivita'  svolta
dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle  discipline  sportive
associate e dagli enti  di  promozione  sportiva,  deve  considerarsi
finalizzata   alla   realizzazione    di    interessi    fondamentali
dell'attivita' sportiva ed assume quindi rilevanza pubblicistica; 
  Sentito il Comitato italiano paralimpico - CIP; 
 
                                Emana 
 
 
                         il seguente decreto 
 
 
  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  per  i  tesserati  al
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e agli enti riconosciuti dal CIP; 
 
 
                               Art. 1 
 
 
Soggetti   assicurati   e    soggetti    obbligati    alla    stipula
                   dell'assicurazione obbligatoria 
 
  1. L'assicurazione obbligatoria oggetto  del  presente  decreto  e'
stipulata nell'interesse degli sportivi tesserati con il  CIP  e  gli
enti riconosciuti dal comitato stesso, con le qualifiche  di  atleti,
tecnici, dirigenti  ed  altre  figure  specializzate,  e  di  seguito
denominati «soggetti assicurati». 
  2. Gli enti riconosciuti dal CIP di  seguito  denominati  «soggetti
obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione  obbligatoria
oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti
assicurati. 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono: 
    a) per atleti, i soggetti tesserati (disabili e normodotati)  che
svolgono attivita' sportiva  a  titolo  agonistico,  non  agonistico,
amatoriale o ludico; in particolare, per atleti disabili si intendono
tutte le persone che  per  un  danno  e/o  una  menomazione  e/o  una
patologia possano essere considerati eleggibili  a  gareggiare  negli
sport per disabili fisici, neurosensoriali (danno visivo o uditivo) o
mentali; 
    b) per dirigenti, i soggetti tesserati  con  tale  qualifica  dai
soggetti obbligati; 
    c) per tecnici, i soggetti  tesserati  in  qualita'  di  maestri,
istruttori, allenatori,  collaboratori  e  analoghe  figure  preposte
all'insegnamento delle tecniche  sportive,  al  loro  perfezionamento
tecnico e all'allenamento degli atleti; 
    d) per figure specializzate, i soggetti tesserati per  supportare
al  meglio  l'attivita'  degli  atleti  disabili,   considerando   le
peculiarita'     richieste     dalle     diverse     tipologie     di
danno/menomazione/patologia; 
  3)  per  infortunio,   l'evento   improvviso   che   si   verifichi
indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato nell'esercizio delle
attivita' di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto  e  produca
lesioni obiettivamente constatabili che possano avere per conseguenza
la morte o una  forma  di  invalidita'  permanente  e/o  l'aggravarsi
dell'invalidita'  permanente  preesistente  e/o  un  danno  e/o   una
patologia.