IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che prevede che, al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio lungo-termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, possano essere emessi «Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale» (di seguito «Titoli»); Visto l'art. 2, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che ai Titoli non si applichi l'aliquota fiscale prevista al precedente comma 6 del citato decreto-legge; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche (Testo unico bancario - TUB), e in particolare l'art. 12 che disciplina l'emissione di obbligazioni e altri titoli di raccolta delle banche; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»); Decreta: Art. 1 Processo di emissione 1. I soggetti interessati all'emissione dei Titoli sono banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. 2. I Titoli emessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 non sono strumenti finanziari subordinati, ne' irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione di Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 385/1993, ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza. 3. Tra i 30 giorni ed i 20 giorni precedenti l'emissione o l'inizio del periodo di offerta, l'emittente comunica alla Consob - in via informatica - l'intenzione di emettere i Titoli indicandone l'ammontare massimo, la data di emissione ovvero il periodo di offerta che comunque non puo' essere superiore a 60 giorni e le caratteristiche. La comunicazione e' accompagnata da adeguata documentazione che mostri il rispetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Il livello di patrimonio di vigilanza rilevante e' quello di base (Tier 1) risultante dal piu' recente bilancio di esercizio pubblicato ovvero dalla piu' recente situazione semestrale, se pubblicata. Le banche straniere che intendono emettere i Titoli dovranno produrre idonea documentazione dell'Autorita' di vigilanza locale contenente le informazioni relative ai requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 4. Le comunicazioni di cui al comma 3 sono considerate secondo l'ordine cronologico di ricezione. La Consob verifica che, sulla base delle informazioni acquisite di cui al comma 3, l'ammontare dei Titoli da emettere consenta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Se entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3 la Consob non informa l'emittente di eventuali ostacoli all'emissione ovvero non richiede chiarimenti o ulteriori informazioni allo stesso, quest'ultimo e' autorizzato a procedere nell'ambito dei limiti comunicati: tali importi impegnano l'ammontare complessivo di Titoli di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 5. Entro 5 giorni successivi alla chiusura del periodo di offerta, l'emittente comunica - in via informatica - alla Consob l'ammontare di Titoli emessi. La comunicazione e' accompagnata da apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti inerenti alle caratteristiche dei soggetti sottoscrittori i Titoli di cui all'art. 8, comma 4, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 6. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei nominativi degli emittenti e dei controvalori di Titoli emessi, riferiti per ciascun anno all'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, la Consob provvede all'aggiornamento dell'elenco pubblicato. 7. Restano ferme tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari emessi dalle banche e le regole in materia di distribuzione previste dalle Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE (MiFID: Markets in Financial Instruments Directive) e dalle disposizioni attuative e di recepimento. 8. Nel caso di Prospetti di Base approvati dalla Consob ed in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, l'emittente dovra' rappresentare all'atto della pubblicazione delle pertinenti condizioni definitive le informazioni aggiuntive rivenienti dalla peculiarita' dei Titoli ed, in particolar modo, gli aspetti inerenti al regime fiscale applicabile e al rendimento effettivo su base annua al lordo e al netto dell'imposta prevista all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 in regime di capitalizzazione composta.