IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011,
convertito, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che prevede che, al
fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi  di  credito
per gli investimenti a medio  lungo-termine  delle  piccole  e  medie
imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici  nel  Mezzogiorno,
possano  essere  emessi   «Titoli   di   Risparmio   per   l'Economia
Meridionale» (di seguito «Titoli»); 
  Visto l'art. 2, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 138 del 13
agosto 2011, convertito, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148  che
prevede che ai Titoli non si applichi l'aliquota fiscale prevista  al
precedente comma 6 del citato decreto-legge; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modifiche (Testo unico bancario - TUB), e in  particolare  l'art.  12
che disciplina l'emissione di obbligazioni e altri titoli di raccolta
delle banche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Processo di emissione 
 
  1. I soggetti interessati  all'emissione  dei  Titoli  sono  banche
italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad  operare  in
Italia. 
  2. I Titoli emessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70 non sono strumenti finanziari subordinati,  ne'
irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione di  Banca  d'Italia
di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 385/1993,  ne'
altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza. 
  3. Tra i 30 giorni ed i 20 giorni precedenti l'emissione o l'inizio
del periodo di offerta, l'emittente comunica alla  Consob  -  in  via
informatica  -  l'intenzione  di  emettere   i   Titoli   indicandone
l'ammontare massimo, la  data  di  emissione  ovvero  il  periodo  di
offerta che comunque non puo' essere  superiore  a  60  giorni  e  le
caratteristiche.  La  comunicazione  e'  accompagnata   da   adeguata
documentazione che mostri il rispetto dei requisiti  dimensionali  di
cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70. Il livello di patrimonio di vigilanza rilevante e'  quello  di
base (Tier 1) risultante  dal  piu'  recente  bilancio  di  esercizio
pubblicato  ovvero  dalla  piu'  recente  situazione  semestrale,  se
pubblicata. Le banche  straniere  che  intendono  emettere  i  Titoli
dovranno produrre idonea documentazione dell'Autorita'  di  vigilanza
locale contenente le informazioni relative ai requisiti  dimensionali
di cui all'art. 8, comma 4, lettera e) del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70. 
  4. Le comunicazioni di cui al  comma  3  sono  considerate  secondo
l'ordine cronologico di ricezione. La Consob verifica che, sulla base
delle informazioni acquisite di  cui  al  comma  3,  l'ammontare  dei
Titoli da emettere consenta il rispetto dei requisiti di cui all'art.
8, comma 4, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70.  Se
entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di  cui  al  comma  3  la
Consob non informa l'emittente di  eventuali  ostacoli  all'emissione
ovvero non richiede chiarimenti o ulteriori informazioni allo stesso,
quest'ultimo  e'  autorizzato  a  procedere  nell'ambito  dei  limiti
comunicati: tali importi impegnano l'ammontare complessivo di  Titoli
di cui all'art. 8, comma 4, lettera d) del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70. 
  5. Entro 5 giorni successivi alla chiusura del periodo di  offerta,
l'emittente comunica - in via informatica - alla  Consob  l'ammontare
di Titoli  emessi.  La  comunicazione  e'  accompagnata  da  apposita
dichiarazione contenente le informazioni  relative  alla  sussistenza
dei   requisiti   inerenti   alle   caratteristiche   dei    soggetti
sottoscrittori i Titoli di cui all'art. 8, comma 4,  lettera  b)  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 
  6. La Consob  pubblica  sul  proprio  sito  internet  l'elenco  dei
nominativi degli emittenti  e  dei  controvalori  di  Titoli  emessi,
riferiti  per  ciascun  anno  all'arco  temporale  1°  gennaio  -  31
dicembre. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma  5,  la
Consob provvede all'aggiornamento dell'elenco pubblicato. 
  7. Restano ferme tutte le disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di strumenti finanziari emessi dalle banche e le regole in
materia  di  distribuzione  previste  dalle  Direttive  2004/39/CE  e
2006/73/CE (MiFID: Markets  in  Financial  Instruments  Directive)  e
dalle disposizioni attuative e di recepimento. 
  8. Nel caso di Prospetti di Base approvati dalla Consob ed in corso
di validita' alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
ministeriale,  l'emittente  dovra'   rappresentare   all'atto   della
pubblicazione delle pertinenti condizioni definitive le  informazioni
aggiuntive rivenienti dalla peculiarita' dei Titoli ed, in particolar
modo, gli  aspetti  inerenti  al  regime  fiscale  applicabile  e  al
rendimento effettivo su base annua al lordo e al  netto  dell'imposta
prevista all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto-legge 13  maggio
2011, n. 70 in regime di capitalizzazione composta.