IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'Universita', lo studente e il diritto 
                      allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto di
formazione in analisi transazionale Auximon» e'  stato  abilitato  ad
istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di formazione in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  18  febbraio
1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto il decreto in data 16  febbraio  2007  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale in Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale  di  Roma  da
via Fratelli Ruspoli n. 8 a via Giuseppe Tuccimei n.  1  -  2°  piano
int. 8; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 14 ottobre 2011; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con  nota
prot. 730 del 23 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto  di  formazione  in  analisi   transazionale   Auximon»
abilitato con decreti in data 20 marzo  1998  e  25  maggio  2001  ad
istituire e ad attivare nella sede principale di Roma,  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzato  a  trasferire  la
predetta sede da via Fratelli Ruspoli n. 8 a via Giuseppe Tuccimei n.
1 - 2° piano int. 8. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Livon