IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                              di Siena 
 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione
dell'INPS e dell'INAIL modificativa ed integrativa  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 639/1970; 
  Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989 sopracitata che  sostituisce
l'art. 34, comma 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
639/1970 citato sulla composizione dei comitati provinciali INPS; 
  Visti gli articoli 27 e 29 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,
recante   norme   in   materia   di   revisione   degli   ordinamento
pensionistiche di sicurezza sociale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, di  attuazione  delle  deleghe  conferite  al  governo  con  gli
articoli 27 e 29 della legge n. 153/1969 citata; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale  -
divisione III - n. 31 del 14 aprile 1989, prot. n. 2/3PS95838  avente
per  oggetto:  «legge  n.  88/1989  -  ristrutturazione  dell'INPS  e
dell'INAIL  -  costituzione  dei  comitati  regionali  e  provinciali
dell'INPS»; 
  Visto l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modifiche, nella legge 29 luglio 2010, n. 122; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  -
segretariato generale prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010; 
  Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado
di rappresentativita' a  livello  provinciale,  delle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di
lavoro nonche' dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44,  comma  1,
numeri 1, 2 e 3 della legge n. 88/1989 citata sulla base dei  criteri
richiamati dalla nota del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale  -
divisione III prot. n. 6/3/PS/95521 del 17  marzo  1989  ed  indicati
anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale; 
che detti criteri vengono individuati nei seguenti: 
  1) consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
organizzazioni sindacali; 
  2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 
  3) partecipazione alla  formazione  e  stipulazione  dei  contratti
collettivi di lavoro; 
  4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime
e collettive di lavoro; 
  5) numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale  e
depositati presso la direzione territoriale del lavoro - ex art.  411
del codice di procedura civile; 
  Considerato che sono state  interpellate  tutte  le  organizzazioni
sindacali ed associazioni provinciali interessate; 
  Valutati le  notizie  ed  i  dati  pervenuti  dalle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni dei datori di
lavoro nonche' dai lavoratori autonomi; 
  Considerato che sulla base delle comunicazioni di parte  pervenute,
nonche' dei  dati  acquisiti  d'ufficio  (art.  35  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  639/1970)  risultano  maggiormente
rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni ed
associazioni provinciali: 
per i lavoratori dipendenti: 
  C.G.I.L.; 
  C.I.S.L.; 
  U.I.L.; 
  C.I.D.A., 
per i datori di lavoro: 
    Associazione degli industriali; 
    U.P.A., 
per i lavoratori autonomi: 
  Confcommercio; 
  C.N.A.; 
  Ritenuto che  la  ripartizione  dei  seggi  tra  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei  datori
di lavoro nonche' dei lavoratori autonomi di cui al successivo art. 2
garantisce,  in  seno  al  consesso,  il  principio  del  «pluralismo
partecipativo»    confermato    dal    piu'     recente     indirizzo
giurisprudenziale,  per  cui  gli  interessi  di  organizzazioni   ed
associazioni  minoritarie  sul   piano   locale,   che   sono   state
interpellate, possono ritenersi  ugualmente  tutelate  e  soddisfatte
della presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni  ed
associazioni che risultano esponenziali di categorie composite; 
  Preso atto delle designazioni pervenute; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  costituzione  del   comitato
I.N.P.S. della provincia di Siena di cui all'art. 44 della  legge  n.
88/1989; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il comitato I.N.P.S. della provincia di Siena,  e'  costituito,  ai
sensi  dell'art.  44  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  per  il
quadriennio  2011/2015  con  i  componenti  in  rappresentanza  delle
organizzazioni dei  lavoratori  dipendenti,  delle  associazioni  dei
datori  di  lavoro  nonche'   dei   lavoratori   autonomi   e   delle
amministrazioni pubbliche di cui al successivo art.  2,  lettera  A),
B), C), e D).