IL CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza  sui
lavori pubblici, in seguito denominata  «Autorita'»,  ai  fini  della
copertura dei costi  relativi  al  proprio  funzionamento,  determina
annualmente l'ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai  soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla  propria  vigilanza,  nonche'  le
relative modalita' di riscossione; 
  Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone  le  spese
di funzionamento dell'Autorita' a carico del mercato  di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti
l'Autorita' fa fronte senza nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012) che prevede, in  tabella  "C",  il  trasferimento
annuale,  dal  bilancio  dello  Stato  a  favore  dell'Autorita',  di
€ 169.000,00 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
con il quale viene  stabilito  che  per  l'anno  2012  dovra'  essere
attribuita ad altre Autorita' una quota parte delle  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  per
un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2012,  i  costi  di
funzionamento  dell'Autorita',  per  la  parte  non  finanziata   dal
bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di  competenza  nel
rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento  del  valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i  termini
e le modalita'  di  versamento  sono  sottoposte  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per l'approvazione con proprio decreto  entro  venti  giorni
dal ricevimento e che, decorso tale termine  senza  che  siano  state
formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore  dell'Autorita',
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  di  cui  agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
anche nel caso in cui  la  procedura  di  affidamento  sia  espletata
all'estero; 
    b) gli operatori economici, nazionali  e  esteri,  che  intendano
partecipare  a  procedure  di  scelta  del  contraente  attivate  dai
soggetti di cui alla lettera a); 
    c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.