IL CONSIGLIO Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in seguito denominata «Autorita'», ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione; Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) che prevede, in tabella "C", il trasferimento annuale, dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorita', di € 169.000,00 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014; Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene stabilito che per l'anno 2012 dovra' essere attribuita ad altre Autorita' una quota parte delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2012, i costi di funzionamento dell'Autorita', per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; Delibera: Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorita', nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero; b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.