IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le piccole e medie imprese 
                       e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16  marzo  1942,
n. 267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  19
novembre 2010, effettuate dal Ministero dello  sviluppo  economico  e
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Centrale  per   le
Cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Cooperativa «Eurocoop Service Societa' Cooperativa», con sede in
Bari, costituita in data 20 dicembre  2006  con  atto  a  rogito  del
Notaio dott. Speranza Patrizia di Altamura (Bari), n. REA  BA-492431,
C.F. 06528580720, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Marcello Danisi, nato
a Bari il 18 settembre 1958, con studio in Bari, Via Cardassi  n.  59
ne e' nominato commissario liquidatore.