IL DIRETTORE TERRITORIALE 
                         del lavoro di Bari 
 
  Premesso  doversi  provvedere  alla  ricostituzione  del   Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Bari per il quadriennio 2011 -  2015  essendo
scaduto il periodo di durata in carica  dei  componenti  il  predetto
organo collegiale nominati con decreto di questa  Direzione  n.  1736
del 2007; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639  e  s.m.i.  relativo  alla  costituzione  del  predetto  Comitato
articoli 34 e 35 e la legge 9  marzo  1989,  n.  88  con  particolare
riferimento all'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art.  34
del D.P.R. n. 639/1970, e all'art. 46; 
  Visto il decreto-legge  26  gennaio  1999,  n.  8  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 marzo  1999,  n.  75,  con  particolare
riferimento all'art. 3 che  disciplina  la  durata  in  carica  degli
organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza; 
  Visto l'art.  7,  comma  10,  del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modifiche nella legge  29  luglio  2010,  n.  122  che
prevede la riduzione "in misura non inferiore al 30%" del numero  dei
componenti dei Comitati provinciali dell'I.N.P.S., con effetto  dalla
ricostituzione dei comitati stessi; 
  Preso atto di quanto disposto dalla nota n. 1996 del 9 luglio  2010
del Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  che  ha  fissato  le  linee  di  indirizzo  alle   Direzioni
Territoriali  del  lavoro  al  fine  di  garantire   uniformita'   di
applicazione  per  operare  la  riduzione  del  30%  del  numero  dei
componenti dei Comitati Provinciali INPS; 
  Preso e dato atto che la suddetta riduzione  deve  applicarsi  alle
singole categorie individuate dal legislatore,  con  l'eccezione  dei
rappresentanti istituzionali e della rappresentanza dei dirigenti  di
azienda, sicche' la composizione risulta essere la seguente: 
    sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti,  di  cui  uno  in
rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
    due rappresentanti dei datori di lavoro; 
    due rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
    il Direttore della Direzione Territoriale del  lavoro  ovvero  un
suo delegato; 
    il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato ovvero  un
suo delegato; 
    il Direttore della  sede  provinciale  dell'INPS  ovvero  un  suo
delegato; 
  Viste la nota ministeriale del  1°  settembre  1987,  la  circolare
ministeriale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione
del  grado  di  rappresentativita'  delle  OO.SS.   e,   per   quanto
applicabile, la circolare 21 luglio 2004 prot. 6 / 399 / 22118  della
Direzione Generale per le politiche  previdenziali  -  Div.  III  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Viste, altresi', le circolari del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e n.  33  del  19  aprile
1989  contenenti  istruzioni  per  la   costituzione   dei   Comitati
Provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989; 
  Dato atto che: 
    propedeutica    alla    ricostituzione    del    Comitato,     e'
l'individuazione delle Organizzazioni Sindacali piu'  rappresentative
operanti nella Provincia attraverso il  ricorso  ad  una  metodologia
oggettiva  ed  espressiva  di  parametri  omogenei  che  le   prefate
circolari ministeriali individuano ne: 
      a)  consistenza  numerica  dei  soggetti  rappresentati   dalle
singole  organizzazioni  sindacali,  rilevata  sulla  base  dei  dati
forniti dalle stesse; 
      b)  ampiezza  e  diffusione  nella  provincia  delle  strutture
organizzative delle singole OO.SS.; 
      c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei  contratti
di lavoro integrativi provinciali e aziendali; 
      d) partecipazione alla trattazione di  controversie  presso  la
commissione provinciale di conciliazione; 
      e) partecipazione alla  trattazione  di  vertenze  individuali,
plurime e collettive di lavoro; 
      f) consistenza del deposito, presso la  Direzione  territoriale
del lavoro di Bari, per l'autentica, dei verbali di conciliazione  in
sede sindacale ex art. 411 c.p.c.; 
  Precisato relativamente ai punto a), che  la  consistenza  numerica
dei soggetti rappresentati delle  singole  organizzazioni  sindacali,
giusta previsione dell'art. 1, comma 1, lettera  b),  del  d.lgs.  n.
479/94 e' quella relativa  al  numero  dei  lavoratori  iscritti  del
settore privato in attivita' di sevizio; 
  Ritenuto utile ai fini della valutazione  integrare,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 34, comma 2, D.P.R. 639/1970,  i  dati  che
rinvengono dalla applicazione  dei  criteri  sopraddetti  con  quelli
derivanti dalle deleghe sindacali associative rilasciate  dalla  sede
INPS di Bari nonche' con quelli derivanti dalla  attivita'  ispettiva
di questa D.T.L. nei confronti dei patronati costituiti dalle  OO.SS.
oggetto della  valutazione,  in  entrambi  i  casi  in  relazione  al
criterio inerente la tipologia funzionale del costituendo comitato; 
  Visti i dati forniti dalle  OO.SS.  interessate,  quelli  acquisiti
dall'INPS e gli ulteriori in possesso dell'Ufficio; 
  Esperita sulla scorta degli stessi l'istruttoria le cui  risultanze
iniziali sono state ripercorse a seguito delle eccezioni  mosse,  per
ragioni contrapposte dalle OO.SS, dei lavoratori,  e  definitivamente
raggiunte   ai   fini    della    individuazione    della    maggiore
rappresentativita' territoriale facendo riferimento alla  valutazione
globale dei criteri sopraddetti cosi' procedendo:  somma  dei  valori
dei  singoli  criteri  omogenei  di  ogni  organizzazione  sindacale;
calcolo della incidenza percentuale su ogni totale cosi' ottenuto del
dato fornito da ciascuna OO.SS; somma di tutti i valori percentuali e
divisione per il numero dei criteri considerati. 
  I valori ottenuti, sommati, sono stati divisi per il  numero  delle
OO.SS. per le quali si procede al fine di determinare il quoziente da
considerare per l'attribuzione dei seggi; 
  Vista anche la sentenza  del  Consiglio  di  Stato  Sez.  VI  -  23
febbraio 1983, n. 106 che, tra l'altro, recita "il  fattore  numerico
non costituisce un dato meramente quantitativo ma, in  regime  libera
associazione, e' anche indice significativo del consenso raggiunto e,
quindi, elemento qualitativo"; 
  Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali  dei
lavoratori,  dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   autonomi,
individuate    come    maggiormente    rappresentative    nell'ambito
provinciale; 
  Dato atto  che  qualora  dovesse  essere  accertata  d'ufficio  una
incompatibilita' continuativa ed assoluta per conflitto istituzionale
di interessi e di funzioni per  qualcuno  dei  componenti  designati,
sara' dichiarata la  decadenza  d'ufficio  nei  modi  previsti  dalla
normativa al riguardo; 
  Vista la designazione  pervenuta  dalla  C.I.D.A.  cui  compete  di
diritto, ai  sensi  del  1°  comma,  punto  1),  dell'art.  44  della
sopraindicata legge n. 88/89, un posto fra i sette rappresentanti dei
lavoratori dipendenti; 
  Visto l'art. 44, comma 1°, sub 4) della legge n. 88/89  citata  che
prevede  quale  membro  di  diritto  del   Comitato   "il   Direttore
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o  il
Direttore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro"; 
  Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687  (regolamento  recante  norme
per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni Regionali  e
Provinciali del  Lavoro)  che  all'art.  9,  comma  2°,  recita:  "La
rappresentanza  del  Ministero  in  Comitati  ed  Organi  Collegiali,
attribuita dalle norme vigenti al Direttore dell'Ufficio  Provinciale
del  Lavoro  e   della   Massima   Occupazione,   nonche'   al   Capo
dell'Ispettorato  Provinciale  del  Lavoro,  compete   al   dirigente
Preposto alla Direzione Provinciale ora  Direzione  Territoriale  del
Lavoro: 
    Considerato, infine, che fanno  altresi'  parte  di  diritto  del
Comitato Provinciale dell'I.N.P.S., ai  sensi  del  citato  art.  44,
comma 1°, punti 5) e 6): 
      il Direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato; 
      il Dirigente della  sede  provinciale  dell'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' ricostituito, presso la Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di  Bari,
dell'I.N.P.S. di Bari, il Comitato Provinciale di  cui  al  1°  comma
dell'art. 34 del D.P.R.  30  aprile  1970,  n.  639  come  sostituito
dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue: 
    in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 
      1) Milella Giuseppe - in rappresentanza della UIL; 
      2) Lupelli Filippo - in rappresentanza della UIL; 
      3) Di Gennaro Dino - in rappresentanza della CISL; 
      4) Mastropietro Donato - in rappresentanza della CGIL; 
      5) Furio Donata - in rappresentanza della CGIL; 
      6) Verzillo Vitomarino - in rappresentanza della UGL; 
    in rappresentanza dei dirigenti d'azienda: 
      7) Schiavoni Raffaele - in rappresentanza della CIDA; 
    in rappresentanza dei datori di lavoro: 
      8) Bisceglie Giuseppe - in rappresentanza della Confindustria; 
      9) Laselva Giampiero - in rappresentanza della Confagricoltura; 
    in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 
      11) Laforgia Mario - in rappresentanza della Confartigianato; 
      12) Carriera Pantaleo - in rappresentanza della Confcommercio; 
    il Dirigente pro-tempore della Direzione Territoriale del  Lavoro
di Bari ovvero il suo delegato; 
    il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato
di Bari ovvero il suo delegato; 
    il  Dirigente  pro-tempore  della  sede   provinciale   di   Bari
dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  ovvero  il  suo
delegato;