IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania"  e   in
particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera c); 
  Vista la domanda presentata da Baffo Giada, cittadina italiana, che
chiede il riconoscimento di qualifica professionale  estera  ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  "VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in  Barbering"
(codice 100/3233/2)  rilasciati  in  data  28  marzo  2011  dall'ente
britannico VTCT con sede a Eastleigh  (UK)  e  conseguiti  presso  il
centro Calen S.r.l. di Grottamare (AP); 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  Nazionale  Britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della  Direttiva  2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attivita'
di acconciatore" rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  19
maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato  e
della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  "per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza di servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A Baffo Giada, cittadina italiana, nata a Civitanova Marche (MC)
in data 4 gennaio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali
di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in  Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e
del  d.lgs.  n.  59/2010,  senza  l'applicazione  di  alcuna   misura
compensativa  in  virtu'  della  specificita'  e  completezza   della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 23 gennaio 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio