IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
                  del servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei  cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei  relativi
titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, come modificata dalla  direttiva  2006/100/CE  del  20
novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto  legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che  il  riferimento  ai  decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  1999
si intende fatto al titolo III del decreto  legislativo  n.  206  del
2007; 
  Vista l'istanza presentata per tramite della regione  Piemonte  con
la quale  la  sig.ra  Buzdugan  Albina  in  Gumenita  ha  chiesto  il
riconoscimento  del  titolo  di  asistenta  medicala  conseguito   in
Moldavia, ai fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione  alle
regioni a compiere gli atti  istruttori  per  il  riconoscimento  dei
titoli   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito,  in  legge  dell'art.  1  della
legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni; 
  Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
esibita dalla richiedente; 
  Visto il decreto prot. DGRUPS 19682 P del 19  marzo  2009,  con  il
quale  il  riconoscimento  del  titolo  della  richiedente  e'  stato
subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  diretta  ad
accertare le competenze professionale e deontologiche nelle  seguenti
discipline: medicina, chirurgia,  nursing,  psicopedagogia,  etica  e
bioetica; 
  Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale
effettuata il giorno 15 dicembre 2011, a seguito del quale la  sig.ra
Buzdugan Albina in Gumenita e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il titolo di «Asistenta medicala», conseguito in Moldavia presso
il collegio di medicina di Cahul nell'anno 1996 dalla sig.ra Buzdugan
Albina in Gumenita, nata a Tomai (Moldavia) il 31  gennaio  1975,  e'
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia  della  professione  di
infermiere.