IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del servizio sanitario nazionale 
 
  Visto la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la
quale la sig.ra Negrut - Chipe Catalina, cittadina rumena, chiede  il
riconoscimento  del  titolo  professionale   di   «Asistent   medical
generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in
Romania,  rilasciato  dal   gruppo   scolastico   sanitario   «Vasile
Voiculescu» di Oradea nell'anno  2010,  al  fine  dell'esercizio,  in
Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16,  comma  5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni  del
regime generale contemplato  dal  titolo  III,  capo  II  del  citato
decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Ritenuto  che  la  formazione  della  richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure  compensative  che  la  formazione  della
richiedente non necessita dell'applicazione di  misure  compensative,
anche in considerazione dell'attivita' lavorativa svolta; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'ordine di servizio del direttore  generale  dott.  Giovanni
Leonardi in data 12  dicembre  2011,  con  il  quale  si  delegano  i
direttori degli uffici della  direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale  per
la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di «Asistent medical  generalist,  domeniul  sanatate  si
asistenta  pedagogica»,  conseguito  in  Romania,  presso  il  gruppo
scolastico sanitario «Vasile Voiculescu» di  Oradea  nell'anno  2010,
dalla sig.ra Negrut - Chipe Catalina, nata a  Oradea  il  6  febbraio
1975, e' riconosciuto quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in
Italia della professione di infermiere.