LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza  e  che  nella  determinazione
delle predette contribuzioni adotta  criteri  di  parametrazione  che
tengono conto dei  costi  derivanti  dal  complesso  delle  attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti; 
  Viste le proprie delibere n. 17.600 e n.  17.601  del  28  dicembre
2010  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione  per  l'esercizio
2011 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Vista la propria delibera n. 18.050 del 28  dicembre  2011  con  la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2012, i soggetti tenuti
alla contribuzione; 
  Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2012, la  misura
della contribuzione dovuta dai soggetti  individuati  nella  suddetta
delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1.Il contributo dovuto, per l'esercizio 2012, dai soggetti indicati
nell'art. 1  della  delibera  n.  18.050  del  28  dicembre  2011  e'
determinato nelle seguenti misure: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera a),
b), c) e d)  della  delibera  n.  18.050  del  28  dicembre  2011  e'
computato  con  riferimento  al  numero  dei   servizi/attivita'   di
investimento autorizzati  alla  data  del  2  gennaio  2012  (esclusa
l'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di  negoziazione  di
cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del  d.lgs.  n.  58/1998)  nelle
seguenti misure: 
    a) un servizio/attivita' di investimento: € 2.208; 
    b) due servizi/attivita' di investimento: € 9.568; 
    c) tre servizi/attivita' di investimento: € 17.664; 
    d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 23.552; 
    e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 29.440; 
    f) sei servizi/attivita' di investimento: € 38.640. 
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o),
della delibera n. 18.050  del  28  dicembre  2011  e'  computato  con
riferimento  agli  strumenti  finanziari  quotati  o   ammessi   alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2012. 
  Per gli emittenti italiani di cui ai punti o1) ed o2): 
    a) l'importo del contributo per le azioni e' pari  ad  una  quota
fissa di € 10.320 fino a € 10.000.000 di  capitale  sociale,  piu'  €
96,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e  fino  a  €  100.000.000  di
capitale sociale, piu' € 77,9 ogni € 500.000 oltre €  100.000.000  di
capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000  la  relativa  tariffa
viene applicata proporzionalmente; 
    b) l'importo del contributo per le obbligazioni e'  pari  ad  una
quota fissa di € 10.320 per ogni emissione quotata. Sono esentate  le
obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998; 
    c) l'importo del contributo per i warrant e' pari  ad  una  quota
fissa di € 10.320 per ogni warrant quotato; 
    d)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento
quotato; 
    e) l'importo del contributo per le quote e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da
societa' italiane e' pari ad una quota fissa di € 2.820  per  ciascun
fondo o per ciascun comparto quotato; 
    f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e'
pari ad € 411.555. 
  Per gli emittenti esteri di cui al punto o1): 
    a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni  ed  i
warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 10.320; 
    b)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento
quotato; 
    c) l'importo del contributo per le quote e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav  e'  pari
ad una quota fissa  di  € 2.820  per  ciascun  fondo  o  per  ciascun
comparto quotato; 
    d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e'
pari ad € 411.555. 
  4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q),
punti q1) e q2) della delibera n. 18.050  del  28  dicembre  2011  e'
determinato nelle seguenti misure: 
    4/1 per le  sollecitazioni  all'investimento  e  per  le  offerte
pubbliche di  acquisto  e/o  di  scambio  per  le  quali,  a  seguito
dell'approvazione del  prospetto  o  del  documento  di  offerta,  il
soggetto proponente  non  abbia  concluso  la  sollecitazione  ovvero
l'offerta pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 2.375; 
    4/2 per le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un  premio,
il diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un  valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita'  sottostante,  e'
pari a € 235 per ogni sollecitazione conclusa  (collocamento  di  una
singola tranche per tale intendendosi una singola  serie  di  titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da  un  differente  valore
teorico prestabilito); 
    4/3 per le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari,
per  ciascuna  sollecitazione,  ad  una  quota   fissa   di   € 2.375
maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore  superiore
a € 500.000, dello 0,475% del controvalore eccedente tale importo. La
misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna
sollecitazione all'investimento; 
    4/4 per le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in  modo
continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma  4,  del
regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari  ad  una  quota  fissa  di
€ 365 per ciascuna sollecitazione conclusa; 
    4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento,  per  le  altre
offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna  sollecitazione  ovvero  per  ciascuna  offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.375 maggiorata, nel caso
di offerta  avente  controvalore  superiore  a  €  13.000.000,  dello
0,01828% del controvalore eccedente tale importo. La  misura  massima
della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione
all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio. 
  5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di  cui
al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al  prezzo  definitivo  d'offerta  del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o  documento  informativo
ed al quantitativo effettivamente  collocato  o  acquistato.  Per  le
offerte pubbliche  di  scambio  il  controvalore  dell'operazione  e'
costituito dal valore dei titoli  effettivamente  acquisiti.  Per  le
sollecitazioni   all'investimento   aventi   ad   oggetto    cambiali
finanziarie  o  altri  prodotti  finanziari  emessi  sulla  base   di
programmi di  emissione  annuali,  il  contributo  e'  computato  sul
controvalore effettivamente  collocato  e  comunque  nei  limiti  del
controvalore  complessivo  previsto  dal  programma  di  emissione  e
indicato nel prospetto o documento informativo. 
  6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r),
della delibera 18.050 del  28  dicembre  2011  e'  determinato  nella
misura del 9,20%  dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi  per
incarichi di  revisione  legale  sul  bilancio  di  esercizio  e  sul
bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute
nella Parte IV, Titolo III,  Capo  II,  Sezione  VI,  del  d.lgs.  n.
58/1998 e degli articoli 16, comma 1, e 43, comma 2,  del  d.lgs.  n.
39/2010.  Il  contributo  si  applica  ai  ricavi  da   corrispettivi
contabilizzati nel bilancio della societa' di  revisione  chiuso  nel
2011. 
  7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s),
della delibera n. 18.050  del  28  dicembre  2011  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
    a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 21.120; 
    b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 44.000; 
    c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 66.000; 
    d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 88.000. 
  8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t),
della delibera n. 18.050  del  28  dicembre  2011  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
    a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.425; 
    b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.375; 
    c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.325; 
    d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.275. 
  9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera u),
della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 e'  pari  ad  € 22.000,
maggiorato ad € 80.585, per le Agenzie di rating di cui  all'art.  3,
comma 1, lettera m), del Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1060.