IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig.  Adel  Fam  Hanna  Amir,  nato  a  Gharbia
(Egitto) il 26 aprile 1980, cittadino egiziano, diretta ad  ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto
con l'articolo 16 del  d.lgs.  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del
titolo  professionale  di  «Ingegnere  in  Elettronica»,   rilasciato
dall'«Ordine Generale degli Ingegneri»  de  Il  Cairo,  al  quale  e'
iscritto dall'ottobre  2004,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
ingegneri - sezione A  settore  dell'informazione  e  l'esercizio  in
Italia della omonima professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6,  norme  di  attuazione
del citato d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti» e successive modifiche; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
quinquennale conseguito presso la «Universita' di Mansoura» nell'anno
2004; 
  Considerato  che  ha  documentato  di  avere  maturato   esperienza
professionale; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17 novembre 2011; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Rilevato  che  sono  emerse  delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
medesima professione e quella di cui e' in  possesso  l'istante,  per
cui e' necessario applicare delle misure compensative; 
  Visto l'art. 49, comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n.  394,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07; 
  Considerato che il richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per lavoro subordinato rilasciato dalla  Questura  di  Milano  valido
fino al 24 marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Adel Fam Hanna Amir, nato a Gharbia (Egitto) il  26  aprile
1980, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale  di
«Ingegnere in  elettronica»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione -  e
l'esercizio della professione in Italia. 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 e
successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni  di
esenzione del richiedente rispetto alle quote. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) Impianti di telecomunicazioni
(scritto e  orale),  2)  Ingegneria  gestionale  e  3)  Bioingegneria
elettronica (solo orali). 
  Il  candidato  dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale   degli
ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto.  La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la
conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto,  si  compone
di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto:  consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti  da  relazioni  tecniche  concernenti  la   materia   sopra
individuata. L'esame  orale:  consiste  nella  discussione  di  brevi
questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed  altresi'
sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. 
  A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo  se  abbia
superato, con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    certificazione     all'interessato
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri. 
 
    Roma, 24 gennaio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano