IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 Luglio  1999,  n.
300; 
 
Visto l'articolo 48 del decreto-legge  30  Settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n.  326,  recante  disposizioni
urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la  correzione  dei  conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-bis); 
 
Visto il decreto 20 Settembre 2004 n. 245 del Ministro  della  salute
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro
della  funzione  pubblica,  concernente  "Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 
 
Visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; 
 
Vista la legge 15 Luglio 2002, n. 145; 
 
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute del 8 Novembre
2011, registrato  dall'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  al  Registro
"Visti Semplici", Foglio n. 1.282, in data 14 Novembre 2011,  con  il
quale e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana  del
Farmaco il Prof. Luca Pani a decorrere dal 16 Novembre 2011; 
 
Visto l'articolo 1, comma 796, lett. f) della legge 27 Dicembre  2006
n. 296, che conferma per gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'Aifa,  ed,  in
particolare, la Delibera n.26 del  Consiglio  di  Amministrazione  in
data 27 Settembre 2006; 
 
Visto l'articolo 1,  comma  796,  lett.  g)  della  legge  n.296/2006
citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere  all'Aifa
la sospensione degli effetti di cui alla citata Delibera n. 26 del 27
Settembre 2006, previa dichiarazione di impegno  al  versamento  alle
Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di  equivalenza
degli effetti economico - finanziari per il SSN; 
 
Vista la Determinazione del 27 Settembre 2006,  concernente  "Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata", con cui e' stata disposta la riduzione  nella  misura
del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali  comunque  dispensati  o
impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche'  la  rideterminazione  dello
sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la  Determinazione
del 30 Dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad
integrale copertura del  disavanzo  accertato  per  il  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 Febbraio 2007; 
 
Visto l'articolo 1, comma 3,  della  Determinazione  del  9  Febbraio
2007, pubblicata in G.U. n. 43 del 21 Febbraio 2007, che  ridetermina
le quote di spettanza dovute al farmacista e  al  grossista  a  norma
dell'articolo 1, comma 40 della legge 662/1996; 
 
Visto l'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159,
convertito in Legge il 29 novembre 2007,  n.222  che  dispone  che  a
decorrere dall'anno 2008, l'onere a carico del SSN  per  l'assistenza
farmaceutica territoriale, comprensiva sia della  spesa  dei  farmaci
erogati sulla base della disciplina  convenzionale,  al  lordo  delle
quote di partecipazione alla spesa  a  carico  degli  assistiti,  sia
della distribuzione diretta di medicinali collocati in  classe  A  ai
fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto  e  la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a  livello
nazionale  ed  in  ogni  singola  regione  il  tetto  del   14%   del
finanziamento cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  inclusi  gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate  per  il  finanziamento  di  attivita'  non
rendicontate dalle aziende sanitarie; 
 
Visto l'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 28  Aprile
2009, n.39, convertito con modificazioni in  Legge  24  Giugno  2009,
n.77, che ha ridotto al 13,6% per l'anno 2009 il  tetto  della  spesa
farmaceutica territoriale; 
 
Visto l'articolo 22, comma 3, della Legge 3 Agosto  2009,  n.102  che
dispone l'ulteriore riduzione  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale al 13,3% a decorrere dall'anno 2010; 
 
Visto il Decreto del Ministero  della  Salute  del  28  gennaio  2010
recante: "Determinazione del tetto  per  la  spesa  per  l'assistenza
farmaceutica ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 35 del 12  febbraio
2010) che  definisce  l'onere  a  carico  del  SSN  per  l'assistenza
farmaceutica territoriale nell'anno 2010, e  la  sua  ripartizione  a
livello regionale; 
 
Visto l'articolo 11, comma 5, lettera a), del Decreto Legge 31 Maggio
2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010,  n.
122, che dispone l'incremento  di  250  milioni  di  euro  del  Fondo
Sanitario Nazionale (FSN); 
 
Visto l'articolo 11, comma 6, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78,
convertito  con  modificazioni  in  Legge  30  Luglio  2010,   n.122,
ulteriormente modificato dal Decreto Legge 29 Dicembre  2010,  n.225,
convertito con modificazioni dalla Legge 26 Febbraio 2011, n.10,  che
ridetermina le quote di spettanza sul prezzo di vendita  al  pubblico
delle specialita' medicinali di fascia A dovute al  farmacista  e  al
grossista previste a norma dell'articolo  1,  comma  40  della  legge
n.662/1996 rispettivamente al 30,35% e 3,0% sul prezzo di vendita  al
pubblico al netto dell'IVA; 
 
Visto l'articolo 5, comma 2 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007,  n.159,
convertito  in  Legge   29   Novembre   2007,   n.222   che   dispone
l'attribuzione  a  ciascuna  Azienda   titolare   di   autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC)  di  un  budget  annuale
calcolato sulla base dei volumi e  dei  prezzi  degli  ultimi  dodici
mesi; 
 
Considerato  che  l'AIFA  a  partire  dal  24  Marzo  2010,  ha  reso
disponibili i budget provvisori 2010 alle Aziende titolari di AIC  e,
a partire dal 5 Novembre 2010, sono stati resi disponibili  i  budget
definitivi 2010; 
 
Vista la determinazione AIFA 3 novembre 2008, recante:  "Approvazione
delle  modalita'  di  ripiano  in  caso  di  scostamento  dal   tetto
programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale"; 
 
Visto l'articolo 5, comma 3 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007,  n.159,
convertito in Legge 29 Novembre 2007, n.222 che definisce  le  regole
per il ripiano dello sforamento del tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale; 
 
Rilevato che il disavanzo della  spesa  farmaceutica  territoriale  a
livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul FSN 2010 e' pari  a
23.035.247 euro; 
 
Vista la delibera del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  27  del  9
Dicembre 2011 che da' mandato al Direttore Generale di  procedere  al
ripiano del  disavanzo  della  spesa  farmaceutica  territoriale  per
l'anno 2010 a livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul  FSN,
secondo le modalita' di ripiano indicate dall'articolo  5,  comma  3,
del Decreto Legge n.159/2007, convertito in  Legge  n.222/2007  sopra
richiamato; 
 
 
                              DETERMINA 
 
 
                             Articolo 1 
 
1.  A  partire  dal  13  Febbraio  2012,  le  Aziende   titolari   di
autorizzazioni ad immissioni in commercio  (AIC)  possono  consultare
gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua
ripartizione regionale, secondo la metodologia allegata (allegato  1,
paragrafo  2)  che  costituisce  parte  integrante   della   presente
determinazione,        attraverso        l'indirizzo         internet
https://trasparenza.agenziafarmaco.it/ o, in alternativa,  attraverso
la   sezione   RIPIANO   2010   del   sistema    AIFA    Front    End
(http://front-end.agenziafarmaco.it/). 
 
2. Le aziende titolari di AIC presentano entro il  27  Febbraio  2012
una "dichiarazione di accettazione del ripiano dello sfondamento  del
tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010",  secondo
il modello allegato alla presente determinazione  (allegato  2),  che
deve essere compilata in modo informatizzato, sottoscritta dal legale
rappresentante  dell'azienda,  e  trasmessa  all'AIFA  tramite  posta
certificata al seguente indirizzo e-mail: aifa@aifa.mailcert.it 
 
3. Le Aziende titolari di AIC coinvolte dalla  procedura  di  ripiano
effettuano  i  rispettivi  versamenti  alle   Regioni   in   un'unica
soluzione,  attestandone   l'adempimento   nella   relativa   sezione
dell'AIFA Front End entro il 16 Marzo  2012.  Laddove  l'importo  del
versamento alla singola Regione risultasse inferiore  ai  10€  (ossia
compreso   tra   0,01€   e   9,99€),   le   Aziende   sono   esentate
dall'effettuazione del versamento. 
 
4. Le Aziende Titolari di AIC che non adempiono agli obblighi di  cui
ai precedenti commi 2 e 3 nei termini  perentori  ivi  previsti  sono
sottoposte ai conseguenti provvedimenti di riduzione del prezzo delle
loro specialita' medicinali che hanno concorso allo  sfondamento  dal
tetto programmato della spesa farmaceutica  territoriale,  in  misura
tale  da  coprire  l'importo  dovuto,  incrementato  del   20%,   nei
successivi sei mesi. 
 
                             Articolo 2 
 
1. Al  fine  di  ripianare  lo  sfondamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica territoriale, lo sconto disposto con Determinazione AIFA
del 9 Febbraio 2007 a  carico  del  farmacista  e  del  grossista  e'
incrementato, per i soli farmaci erogati a carico del SSN  in  regime
di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo  di
vendita al pubblico  comprensivo  dell'IVA,  secondo  la  metodologia
allegata (allegato 1, paragrafo 3) che costituisce  parte  integrante
della presente determinazione, per la durata di sei mesi a  decorrere
dalla data di efficacia della presente determinazione. 
 
2. In applicazione del comma 1,  le  quote  di  spettanza  dovute  al
farmacista e al grossista ai sensi dell'ad. 1, comma 40, della  legge
n. 662/1996  sono  rideterminate  rispettivamente  nella  misura  del
29,66% e del 2,93%  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  al  netto
dell'IVA, per la durata  di  sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
efficacia della presente determinazione. 
 
3. La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al
66,65%. II grossista nella cessione al farmacista applica  un  valore
pari al 69,58%. Il SSN nel procedere alla  corresponsione  di  quanto
dovuto  alle  farmacie  trattiene,  a  titolo  di  sconto,  l'importo
corrispondente allo 0,76% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA
equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di IVA
e le quote di spettanza sopra individuate. 
 
                             Articolo 3 
 
1. La presente determinazione sostituisce ogni  altra  determinazione
precedente e incompatibile. 
 
2. Essa diviene efficace il giorno successivo alla sua  pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale. 
 
      Roma, 7 febbraio 2012 
 
                                                   Il direttore: Pani