IL DIRETTORE GENERALE Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-bis); Visto il decreto 20 Settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 Luglio 2002, n. 145; Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute del 8 Novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1.282, in data 14 Novembre 2011, con il quale e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani a decorrere dal 16 Novembre 2011; Visto l'articolo 1, comma 796, lett. f) della legge 27 Dicembre 2006 n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Aifa, ed, in particolare, la Delibera n.26 del Consiglio di Amministrazione in data 27 Settembre 2006; Visto l'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge n.296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla citata Delibera n. 26 del 27 Settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il SSN; Vista la Determinazione del 27 Settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata", con cui e' stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche' la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la Determinazione del 30 Dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 Febbraio 2007; Visto l'articolo 1, comma 3, della Determinazione del 9 Febbraio 2007, pubblicata in G.U. n. 43 del 21 Febbraio 2007, che ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'articolo 1, comma 40 della legge 662/1996; Visto l'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge il 29 novembre 2007, n.222 che dispone che a decorrere dall'anno 2008, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle aziende sanitarie; Visto l'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 28 Aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni in Legge 24 Giugno 2009, n.77, che ha ridotto al 13,6% per l'anno 2009 il tetto della spesa farmaceutica territoriale; Visto l'articolo 22, comma 3, della Legge 3 Agosto 2009, n.102 che dispone l'ulteriore riduzione del tetto della spesa farmaceutica territoriale al 13,3% a decorrere dall'anno 2010; Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 gennaio 2010 recante: "Determinazione del tetto per la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2010) che definisce l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale nell'anno 2010, e la sua ripartizione a livello regionale; Visto l'articolo 11, comma 5, lettera a), del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122, che dispone l'incremento di 250 milioni di euro del Fondo Sanitario Nazionale (FSN); Visto l'articolo 11, comma 6, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n.122, ulteriormente modificato dal Decreto Legge 29 Dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Febbraio 2011, n.10, che ridetermina le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di fascia A dovute al farmacista e al grossista previste a norma dell'articolo 1, comma 40 della legge n.662/1996 rispettivamente al 30,35% e 3,0% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA; Visto l'articolo 5, comma 2 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge 29 Novembre 2007, n.222 che dispone l'attribuzione a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC) di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi; Considerato che l'AIFA a partire dal 24 Marzo 2010, ha reso disponibili i budget provvisori 2010 alle Aziende titolari di AIC e, a partire dal 5 Novembre 2010, sono stati resi disponibili i budget definitivi 2010; Vista la determinazione AIFA 3 novembre 2008, recante: "Approvazione delle modalita' di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale"; Visto l'articolo 5, comma 3 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n.159, convertito in Legge 29 Novembre 2007, n.222 che definisce le regole per il ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale; Rilevato che il disavanzo della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul FSN 2010 e' pari a 23.035.247 euro; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 9 Dicembre 2011 che da' mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2010 a livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul FSN, secondo le modalita' di ripiano indicate dall'articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n.159/2007, convertito in Legge n.222/2007 sopra richiamato; DETERMINA Articolo 1 1. A partire dal 13 Febbraio 2012, le Aziende titolari di autorizzazioni ad immissioni in commercio (AIC) possono consultare gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua ripartizione regionale, secondo la metodologia allegata (allegato 1, paragrafo 2) che costituisce parte integrante della presente determinazione, attraverso l'indirizzo internet https://trasparenza.agenziafarmaco.it/ o, in alternativa, attraverso la sezione RIPIANO 2010 del sistema AIFA Front End (http://front-end.agenziafarmaco.it/). 2. Le aziende titolari di AIC presentano entro il 27 Febbraio 2012 una "dichiarazione di accettazione del ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010", secondo il modello allegato alla presente determinazione (allegato 2), che deve essere compilata in modo informatizzato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, e trasmessa all'AIFA tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail: aifa@aifa.mailcert.it 3. Le Aziende titolari di AIC coinvolte dalla procedura di ripiano effettuano i rispettivi versamenti alle Regioni in un'unica soluzione, attestandone l'adempimento nella relativa sezione dell'AIFA Front End entro il 16 Marzo 2012. Laddove l'importo del versamento alla singola Regione risultasse inferiore ai 10€ (ossia compreso tra 0,01€ e 9,99€), le Aziende sono esentate dall'effettuazione del versamento. 4. Le Aziende Titolari di AIC che non adempiono agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei termini perentori ivi previsti sono sottoposte ai conseguenti provvedimenti di riduzione del prezzo delle loro specialita' medicinali che hanno concorso allo sfondamento dal tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20%, nei successivi sei mesi. Articolo 2 1. Al fine di ripianare lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, lo sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007 a carico del farmacista e del grossista e' incrementato, per i soli farmaci erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA, secondo la metodologia allegata (allegato 1, paragrafo 3) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione. 2. In applicazione del comma 1, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'ad. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 sono rideterminate rispettivamente nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione. 3. La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al 66,65%. II grossista nella cessione al farmacista applica un valore pari al 69,58%. Il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di IVA e le quote di spettanza sopra individuate. Articolo 3 1. La presente determinazione sostituisce ogni altra determinazione precedente e incompatibile. 2. Essa diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 febbraio 2012 Il direttore: Pani