IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche,  concernente  la  disciplina   della
produzione e del commercio della sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica  ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in  particolare  l'articolo
17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba
essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora
il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta  a
meno che una selezione conservatrice resti assicurata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che, per la varieta' indicata  all'articolo  unico  del
presente  dispositivo,  il  responsabile  ha  comunicato   di   voler
rinunciare alla conservazione in purezza  della  varieta'  e  che,  a
livello generale, la stessa non riveste particolare interesse; 
  Considerato che la commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 21  dicembre  2011,  ha  preso
atto della richiesta di rinuncia  da  parte  del  responsabile  della
conservazione in purezza delle varieta' di  seguito  elencata,  cosi'
come risulta dal verbale della riunione; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive modifiche, la varieta' di seguito  elencata,  iscritta  al
registro delle varieta' di specie di piante ortive con il  decreto  a
fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo. 
 
    

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|  Specie  | Varieta'|Codice|    Responsabile   | D.M. d'iscrizione |
|          |         | SIAN |della conservazione| al Registro o di  |
|          |         |      |     in purezza    |  ultimo rinnovo   |
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|Ravanello |  Jolly  | 1506 |  Clause Semences  |10/03/2010 (n.4629)|
|          |         |      |  Professionelles  |   G.U. N. 77 del  |
|          |         |      |                   |     02/04/2010    |
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  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 26 gennaio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
 
  Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.