IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista   la   domanda   presentata   in   data   28   ottobre   2011
dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano,  viale
Certosa 130, intesa ad ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio    del    prodotto    fitosanitario     denominato SERENADE
NATRIA, contenente la sostanza attiva Bacillus  Subtilis,  ceppo  QST
713, uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato  Serenade  Max
registrato al n. 12628 con D.D. in data 20  aprile  2005,  modificato
succesivamente con decreti di cui l'ultimo in  data  7  luglio  2009,
dell'Impresa Intrachem Bio Italia Spa; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  Serenade
Max; 
    sussiste legittimo accordo tra l'impresa Bayer CropScience Srl  e
l'impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Visto il decreto ministeriale  del 29 maggio  2007  di  recepimento
della direttiva  2007/6/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Bacillus Subtilis nell'Allegato I del decreto  legislativo  n.
194/95; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza Bacillus Subtilis; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i  principi  uniformi  di  cui all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 gennaio
2017,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
Bacillus Subtilis in Allegato I; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2017, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,
viale Certosa 130,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato SERENADE NATRIA con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 2,5 - 4 - 5 - 10 - 20 -
32 - 40 - 50 - 100 -200 - 400 - 500 g; 1 - 5 - 10 - 20 kg; 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Bayer
CropScience Srl - Filago (BG). 
   Il prodotto e' importato in confezioni pronte  dagli  stabilimenti
delle imprese: 
    Agraquest  De  Mexico,  S.A.  de  CV  -  Ixtacuixtla  de  Mariano
Matamoros, Tlaxcala (Mexico); 
    Bayer Sas - Marle -sur-Serre (Francia); 
  nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: 
    IRIS - Salindres (Francia). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15298. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello