IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE.   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  5  ottobre  2011  dall'impresa
Rotam agrochemical Europe  Ltd,  con  sede  legale  Camrascan  House,
Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Camlbridgeshire, PE2
6QR  -  United   Kihgdom,   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
Fremont, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale  al  prodotto
di riferimento denominato  Glifogold  S  registrato  al  n.11099  con
Decreto  direttoriale  in   data   29   novembre   2001,   modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data  3  agosto  2011,
dell'Impresa medesima; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'Allegato III del decreto legislativo
194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato  VI
sulla base del dossier FHO21; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Glifogold S registrato al n. 11099; 
  Visto il decreto ministeriale del  26  marzo  2001  di  recepimento
della direttiva 2001/99/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 che modifica  la
data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza glifosate; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva glifosate in Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'impresa  Rotam  agrochemical  Europe  Ltd,  con  sede  legale
Carnrascan House, Minerva Business Park,  Lynch  Wood,  Peterborough,
Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom e' autorizzata ad  immettere
in commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  Fremont  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 20 - 100 - 200 - 250
- 500; L I - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'Impresa: Jiangsu Rotam Chemistry  Co.,  Ltd  No.88,
Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.15277. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 5 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello