IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella A)- sigarette -, alla tabella C -  sigaretti  -  allegate  al
decreto  direttoriale  11  gennaio  2012  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012, alla tabella B) - sigari -, alla
tabella E - altri tabacchi da fumo -, alla tabella F) -  tabacchi  da
fiuto e da mastico - allegate al decreto  direttoriale  16  settembre
2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  225  del  27  settembre
2011, e alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi
per arrotolare le sigarette -  allegata  al  decreto  direttoriale  9
gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2012; 
  Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, prot. n. 5  con  la  quale  la
societa' Yesmoke Tobacco S.p.A. ha chiesto la  variazione  di  prezzo
delle sigarette "Yesmoke" da  € 200,00  a  €  210,00  il  chilogrammo
convenzionale; 
  Visto il Decreto direttoriale n. 2012/1207/DAC/CTL del  24  gennaio
2012 con il quale si e' provveduto alla  variazione  dell'inserimento
di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di  vendita,  tra
le quali le marche di sigarette "Yesmoke"; 
  Vista la lettera del 19 gennaio 2012, prot. n. 6,  protocollata  in
data 31 gennaio 2011, con la quale la societa' Yesmoke ha  comunicato
l'annullamento della precitata lettera del 18 gennaio 2012, prot.  n.
5; 
  Considerato che occorre procedere, in  conformita'  alla  richiesta
inoltrata dalla Yesmoke Tobacco S.p.A., con lettera  del  19  gennaio
2012, prot. n. 6, ai sensi dell'articolo  39  -  quater  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  alla  variazione  dell'inserimento  delle  marche   di
sigarette "Yesmoke" nella tariffa di vendita di cui alla tabella  A)-
sigarette - allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012; 
 
                               Decreta 
 
  L'inserimento nella tariffa di vendita delle  sottoindicate  marche
di tabacchi lavorati e' modificato come di seguito riportato: 
  
 
    

                       |=====================|
                       |TABELLA A - SIGARETTE|
                       |=====================|
|===========|===========|=============|=============|==============|
|   MARCA   |CONFEZIONE |   Da €/Kg.  |   A €/Kg.   |Pari ad € alla|
|           |           |convenzionale|convenzionale|  confezione  |
|           |           |             |             |              |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|YESMOKE 0.3|astuccio da|    210,00   |    200,00   |     4,00     |
|           | 20 pezzi  |             |             |              |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|YESMOKE 0.6|astuccio da|    210,00   |    200,00   |     4,00     |
|           | 20 pezzi  |             |             |              |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|YESMOKE 0.8|astuccio da|    210,00   |    200,00   |     4,00     |
|           | 20 pezzi  |             |             |              |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|YESMOKE 1.0|astuccio da|    210,00   |    200,00   |     4,00     |
|           | 20 pezzi  |             |             |              |
|===========|===========|=============|=============|==============|

    
 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2012 
 
                                 Il direttore per le accise: Rispoli  

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1,
Economia e finanze, foglio n. 386