L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»   ed,   in
particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per
l'editoria  e  riapertura  dei  termini,  a  favore   delle   imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di  rinuncia  agli  utili  di  cui
all'art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.   445,   recante   «Disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione amministrativa. (Testo A)»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti»; 
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 2010, n.  223,  ove  si  dispone,  al  comma  3,  che  «[i]l
Dipartimento per l'informazione e l'editoria  provvede  a  richiedere
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente  alle
imprese   richiedenti   i   contributi,   oltre   alla    regolarita'
dell'iscrizione al Registro degli Operatori di  comunicazione  (ROC),
l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla  normativa
vigente,  nonche'  l'attestazione  dell'assenza  di   situazioni   di
controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'art.  3,  commi
11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 1,  comma
574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012)» e, in particolare, l'art. 15, recante «Norme  in
materia di certificati  e  dichiarazioni  sostitutive  e  divieto  di
introdurre,  nel  recepimento  di  direttive   dell'Unione   europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a  quelli  previsti  dalle  direttive
stesse», che, al comma 1, lettera a), dispone la  modifica  dell'art.
40 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del
2000; 
  Vista la delibera n. 666/08/CONS, del  26  novembre  2008,  recante
«Regolamento per l'organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli
operatori di comunicazione»; 
  Vista la delibera n.  283/11/CONS,  del  18  maggio  2011,  recante
«Modifiche ed integrazioni al  regolamento  di  tenuta  del  Registro
degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell'art. 5  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 25 novembre 2010»; 
  Vista la delibera n.  421/11/CONS,  del  22  luglio  2011,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 283/11/CONS»; 
  Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  la  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria, stipulato in data 20 settembre 2011  e  reso  disponibile
sul sito istituzionale dell'Autorita'; 
  Considerata la  necessita',  in  applicazione  dell'art.  15  della
citata legge n. 183 del 2011,  di  procedere  all'integrazione  della
modulistica finalizzata alla tenuta del Registro degli  operatori  di
comunicazione,  apponendo   sul   modello   17/ROC   (relativo   alla
certificazione dell'iscrizione al Registro), ai sensi  dell'art.  40,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
come da ultimo modificato, la locuzione: «Il presente certificato non
puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o  ai
privati gestori di pubblici servizi»; 
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  modificare  l'art.  14
dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS; 
  Considerata  l'opportunita'  che,  in  linea  con  quanto  previsto
all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000, il Servizio Ispettivo e  Registro  dell'Autorita'  si  doti  di
efficienti sistemi di cooperazione applicativa  in  ambito  SPC,  che
consentano la condivisione dei dati e delle  informazioni  con  altre
pubbliche amministrazioni e con privati gestori di pubblici servizi; 
  Ritenuto che  il  suddetto  sistema  di  cooperazione,  di  cui  al
considerando che precede, dovrebbe essere preordinato,  in  un'ottica
generale  di  semplificazione  amministrativa,  ad   una   efficiente
acquisizione d'ufficio da parte di altre P.A. e dei  privati  gestori
di pubblici servizi delle informazioni dichiarate al Registro, ovvero
ad un riscontro automatizzato di queste ultime con altre basi di dati
pubbliche; 
  Considerato che, sulla base dell'art. 5, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  223  del  2010,  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
richiede l'attestazione di conformita' degli assetti  societari  alla
normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza di  situazioni
di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., cosi'  come
previsto dalla legge n. 250 del 1990; 
  Ritenuto  necessario  prevedere   un   congruo   termine   per   la
trasmissione della comunicazione  annuale  2012 -  relativa  all'anno
2011 -  in  capo  alle  imprese  iscritte  richiedenti  i  contributi
all'editoria, che consenta di effettuare l'attivita'  di  raccolta  e
verifica delle dichiarazioni rese  al  Registro  degli  operatori  di
comunicazione, nonche' di dar  corso  agli  adempimenti  previsti  da
apposito Protocollo d'intesa stipulato, in data  20  settembre  2011,
con la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, fissare il  predetto  termine  al  30
aprile 2012, cosi' da rendere effettiva la valutazione delle esigenze
sopra evidenziate; 
  Ritenuto  che  il  termine  suindicato  risponde,  altresi',   alle
esigenze degli operatori, in  quanto  agli  stessi  e'  richiesta  la
comunicazione di dati  relativi  ad  assetti  gia'  definiti  (al  31
dicembre 2011) e che, nella generalita' dei casi, si tratta solamente
di confermare o aggiornare dati gia' presenti nel sistema  telematico
del Registro; 
  Considerata, da ultimo, la necessita' di prevedere, al fine di  una
semplificata gestione elettronica dei dati ed in  ossequio  a  quanto
previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale», convertito in legge 28 gennaio 2009, n.
2, che l'invio  della  specifica  modulistica  per  la  comunicazione
annuale 2012 relativa all'anno 2011 avvenga a mezzo PEC; 
  Udita la relazione dei Commissari relatori Michele Lauria e Antonio
Martusciello ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di  organizzazione
e funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione
  - Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed
  integrazioni 
 
  1. L'art. 14  dell'allegato  A  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  14  (Certificazioni  di  iscrizione). -  1.  I   certificati
concernenti la regolare iscrizione al Registro  sono  rilasciati,  al
titolare o al legale rappresentante dell'impresa  richiedente,  sulla
base del modello 17/ROC. 
  2. Le certificazioni  di  iscrizione  sono  utilizzabili  solo  nei
rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi  della  pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici  servizi.  Ai  sensi
dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
gli organi della pubblica amministrazione ed  i  privati  gestori  di
pubblici servizi possono, previa compilazione di un'apposita istanza,
avere accesso  diretto  in  consultazione  ai  dati  del  Registro  o
richiedere la stipula di un'apposita  convenzione  per  l'accesso  ai
servizi web del Registro in cooperazione applicativa SPC. 
  3. L'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro puo' essere
comprovata mediante dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
sensi di legge. Tale  dato  e'  direttamente  verificabile  sul  sito
www.roc.agcom.it  dove  e'  pubblicato  ai  sensi  dell'art.  19  del
presente Regolamento.». 
  2. Nel modello 17/ROC, di  cui  all'allegato  D  alla  delibera  n.
666/08/CONS  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  all'interno
dell'area denominata «Spazio riservato all'ufficio», dopo  le  parole
«Risulta  iscritto  regolarmente  al  Registro  degli  operatori   di
comunicazione al n.», e' apposta la seguente dicitura:  «Il  presente
certificato non puo'  essere  prodotto  agli  organi  della  pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».