IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato
al presente decreto; 
  Vista in particolare la nuova purezza minima della sostanza  attiva
in questione, fissata per l'estratto A  in  500  g/kg  di  piretrine,
indicata nell'allegato al sopra citato decreto 22 aprile 2009; 
  Considerato    che    l'impresa    Ital-Agro    S.r.l.,    titolare
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato
al presente decreto, ha ottemperato a quanto  previsto  dall'art.  2,
comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e  nelle  forme
da esso stabiliti, 
  Considerato altresi' che il  prodotto  fitosanitario  riportato  in
allegato al presente  decreto  risulta  gia'  adeguato  alla  purezza
minima fissata per l'estratto A; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo n. 194/1995  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalla direttiva di iscrizione stessa; 
  Considerato che, di conseguenza,  la  ri-registrazione  provvisoria
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  piretrine  fatta  salva  la
presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un  fascicolo  conforme
ai requisiti di cui all'Allegato III del citato  decreto  legislativo
n. 194/1995 e che ora  figurano  nel  Reg.  (CE)  n.  545/2011  della
Commissione, nei tempi e secondo le modalita' fissate dalla direttiva
di iscrizione in allegato I della sostanza  attiva  componente  e  la
conseguente valutazione da parte  della  Commissione  alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  medesimo  decreto
legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n.  546/2011
della Commissione; 
  Vista la nota dell'impresa Ital-Agro S.r.l. con cui  la  stessa  ha
ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio comunicando nel  contempo
la modifica di  denominazione  dell'officina  di  produzione  Kollant
Srl-Vigonovo (VE) gia' LIFA Srl.; 
  Ritenuto pertanto di  ri-registrare  provvisoriamente  il  prodotto
fitosanitario riportato in allegato al presente decreto  fino  al  31
agosto 2019 fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3,  commi
2  e  3  del  citato  decreto  22  aprile  2009,   pena   la   revoca
dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato provvisoriamente fino al 31 agosto 2019,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva   piretrine   il
prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al  presente  decreto,
registrato al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  Ital-Agro
S.r.l. 
  Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate nell'ultima colonna
della tabella in allegato al presente decreto. 
  Sono fatti salvi: 
    gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi  2
e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione  della  sostanza
attiva piretrine, che fissa tempi e modalita' di presentazione di  un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III  del  decreto
legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n.  545/2011
della Commissione, ai fini  della  valutazione  dei  prodotti  stessi
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n.  546/2011
della Commissione. 
  Sono approvate quale parte  integrante  del  decreto  le  etichette
allegate con le quali il prodotto fitosanitario deve essere posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello